Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33676 del 18/12/2019

Cassazione civile sez. III, 18/12/2019, (ud. 17/09/2019, dep. 18/12/2019), n.33676

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 3282-2018 proposto da:

LATEX ITALIA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA SACCHETTI 9, presso

lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MARINI, rappresentata e difesa

dall’avvocato ANGELANTONIO TESTA;

– ricorrente –

contro

BANCA POPOLARE VICENZA SPA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, in

persona dei commissari liquidatori, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA XX SETTEMBRE N. 3, presso lo studio dell’avvocato FEDERICA

SANDULLI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

I.P.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1271/2017 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 16/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/09/2019 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI.

Fatto

RILEVATO

che:

la Cariprato s.p.a. agì nei confronti della Latex Italia s.p.a. a titolo di ripetizione di indebito, per sentirla condannare al pagamento della somma di 71.790,74 Euro, pari all’importo di una ricevuta bancaria emessa dalla medesima Latex Italia nei confronti della “Manifatture I Gabbiani” di I.P.G., deducendo che detta somma era stata corrisposta due volte in quanto accreditata alla creditrice anche in forza di un bonifico bancario eseguito per lo stesso titolo;

la convenuta eccepì il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alla pretesa restitutoria e chiamò in causa la Manifatture I Gabbiani per esserne manlevata in ipotesi di soccombenza;

contumace la terza chiamata, il Tribunale di Padova accolse la domanda attorea, condannando la società convenuta alla restituzione della somma indebitamente riscossa;

provvedendo sul gravame della Latex Italia, la Corte di Appello di Venezia ha confermato la sentenza impugnata;

ha proposto ricorso per cassazione la Latex Italia s.r.l., affidandosi a tre motivi; ha resistito, con controricorso, la Banca Popolare di Vicenza s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa (già subentrata alla Cariprato).

Diritto

CONSIDERATO

che:

non risulta in atti l’avviso di ricevimento relativo alla notifica del ricorso all’intimata I.P.G.;

deve pertanto assegnarsi alla ricorrente un termine per il deposito dell’avviso o per la rinnovazione della notificazione alla I.P..

P.Q.M.

La Corte ordina la rinnovazione, entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, della notificazione del ricorso nei confronti di I.P.G., in difetto del deposito, entro lo stesso termine, dell’avviso di ricevimento dell’atto spedito il 15.1.2018.

Così deciso in Roma, il 17 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2019

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