Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33675 del 31/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 31/12/2018, (ud. 07/11/2018, dep. 31/12/2018), n.33675

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2705-2017 proposto da:

D.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIEMONTE 29,

presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA CALABRO’, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato – VINCENZO ZIZZI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 3677/40/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA SEZIONE DISTACCATA di LATINA, depositata il

13/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/11/2018 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA

TORRE.

Fatto

RITENUTO

che:

D.S. ricorre per la cassazione della sentenza della C.T.R. del Lazio, che su impugnazione di avvisi di accertamento per Irpef, Iva, Irap anno 2006, emessi a seguito di indagini bancarie, ha respinto l’appello della contribuente, confermando, in mancanza di nuovi elementi, la decisione di primo grado, che aveva parzialmente accolto il ricorso, riconoscendo la validità dei prelevamenti effettuati dalla D. a favore dei figli e delle movimentazioni bancarie corrispondenti a fatture pagate a fornitori, ed altro. La C.T.R. ha ritenuto legittimo l’accertamento analitico-induttivo in relazione alla lacunosa e difficile ricostruzione della contabilità e dei riscontri bancari, in mancanza di prova da parte della contribuente sulla corrispondenza fra la contabilità e i singoli pagamenti bancari.

Si costituisce con controricorso l’Agenzia delle entrate e propone appello incidentale.

La ricorrente deposita successiva memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Col secondo motivo del ricorso principale, esaminato prioritariamente per ragioni logiche, si deduce vizio di motivazione, ex art. 360 c.p.c., n. 5, avendo la C.T.R. aderito alla decisione di primo grado senza esaminare e valutare i motivi di gravame.

2. Col secondo motivo del ricorso incidentale l’Agenzia delle entrate deduce nullità per carenza di motivazione, ex art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2 e art. 36, comma 4, limitatamente alla parte della sentenza di primo grado che ha ridotto la pretesa impositiva.

3. I due motivi sono fondati e vanno accolti.

3.1. La sentenza impugnata è affetta dal vizio motivazionale denunciato col secondo motivo del ricorso principale, riguardato alla luce della nuova disciplina dell’art. 360 c.p.c., n. 5, come introdotta dal D.L. n. 83 del 2012 convertito con modificazioni nella L. n. 134 del 12 (sentenza C.T.R. pubblicata dopo l’undici settembre 2012). Disciplina in base alla quale la sentenza può essere impugnata, in sede di legittimità, non più per “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia” (previgente formulazione dell’art. 360, n. 5 in esame), bensì nei più ristretti limiti dell'”omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

In ordine a tale nuova formulazione – applicabile anche al ricorso per cassazione proposto avverso sentenze del giudice tributario – si è affermato (Cass. Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014) che: “la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (così, in seguito, Cass. 26464/2018, Cass. 2498/15 ed innumerevoli altre).

3.2.La sentenza è nulla, altresì, per carenza di motivazione, come denunciato nel secondo motivo del ricorso incidentale, limitandosi la C.T.R. a “confermare la decisione della C.T.P. di Latina, non avendo nuovi elementi da esaminare” e non avendo le parti detto nulla di più rispetto al primo grado.

Trattandosi di motivazione per relationem vanno applicati i principi di cui a Sez. Un. n. 7074 del 20/03/2017, secondo cui in tema di ricorso per cassazione, ove la sentenza di appello sia motivata “per relationem” alla pronuncia di primo grado, al fine ritenere assolto l’onere ex art. 366 c.p.c., n. 6, occorre che la censura identifichi il tenore della motivazione del primo giudice specificamente condivisa dal giudice di appello, nonchè le critiche ad essa mosse con l’atto di gravame, che è necessario individuare per evidenziare che, con la resa motivazione, il giudice di secondo grado ha, in realtà, eluso i suoi doveri motivazionali.

Con specifico riferimento al processo tributario, è stato statuito che la motivazione di una sentenza può essere redatta “per relationem” rispetto a quella di un’altra decisione, purchè riproduca i contenuti mutuati e li renda oggetto di un’autonoma valutazione critica, in modo da consentire la verifica della compatibilità logico – giuridica del rinvio (Cass. n. 5209 del 2018).

Mancando le suindicate statuizioni la sentenza è pertanto nulla.

4. Gli altri motivi del ricorso principale e del ricorso incidentale vanno dichiarati assorbiti. La sentenza va conseguentemente cassata in relazione ai motivi accolta e rinviata per un nuovo esame alla C.T.R. del Lazio, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo del ricorso principale e il secondo motivo del ricorso incidentale; dichiara assorbiti i restanti. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla C.T.R. del Lazio, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 7 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 31 dicembre 2018

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