Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33670 del 18/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 18/12/2019, (ud. 07/11/2019, dep. 18/12/2019), n.33670

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7808-2014 proposto da:

(OMISSIS) SRL IN FALLIMENTO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

TEMBIEN 15, presso lo studio dell’avvocato MUSTO FLAVIO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI ROMA (OMISSIS) AREA

LEGALE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 509/2013 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 12/08/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/11/2019 dal Consigliere Dott. MONDINI ANTONIO.

Fatto

PREMESSO

Che:

1.con sentenza in data 8 giugno 2011, n. 194, la commissione tributaria regionale del Lazio, in causa relativa alla legittimità di un atto di accertamento di maggior valore di un terreno ai fini dell’Invim decennale (dal valore dichiarato di Lire 3.732.160.000 al valore accertato di lire 5.850.000.000) emesso dall’Agenzia delle Entrate nei confronti della (OMISSIS) spa, poi divenuta (OMISSIS) srl, pronunciando in parziale favore di quest’ultima, così statuiva: “La commissione ha preliminarmente proceduto alla valutazione del terreno…riferita alla possibile valutazione dell’anno 1979 di proprietà della (OMISSIS) spa in località… si ritiene in via equitativa al valore presunto del 1979 che il valore allora dichiarato debba essere aumentato di almeno il 15% circa e cioè a lire 4.300.000.000 e le spese incrementative ridotte almeno del 50%. Il collegio giudicante… determina il valore finale del terreno in lire 4.300.000.000”;

2.avverso tale sentenza, la società proponeva ricorso ex art. 395 c.p.c., n. 4, individuando l’errore revocatorio nel riferimento all’anno 1979 laddove era invece incontrovertibilmente in atti che l’anno di riferimento era il 1976 e precisando, quanto alla decisività dell’errore, che “il valore del compendio immobiliare notoriamente in quegli anni lievitata di anno in anno”;

3.1a commissione tributaria regionale del Lazio, con la sentenza n. 509 del 12 agosto 2013, rigettava il ricorso con la seguente motivazione: “Nella specie, l’asserito errore consiste nell’aver indicato l’anno 1979 in luogo del 1976 nella motivazione della sentenza senza che, peraltro, l’errore, qualificabile come materiale, abbia inciso sulla formazione del convincimento dei giudici, potendo essere oggetto al più di istanza di correzione di errore materiale senza alcuna influenza sul decisum”;

4.1a contribuente ricorre per la cassazione di questa sentenza lamentando violazione dell’art. 395 c.p.c. per avere la commissione tributaria regionale erroneamente negato ne ricorressero i presupposti applicativi;

5.l’Agenzia delle Entrate non ha svolto difese;

6. la ricorrente ha depositato memoria in cui evidenzia che la sentenza n. 194/2011 è stata fatta oggetto (oltre che del c4iudizio di revocazione) di ricorso per cassazione e che è stata cassata con rinvio con sentenza emessa da questa Corte il 30 dicembre 2016 con n. 27489.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. la sentenza alla base della controversia che occupa, emessa dalla commissione tributaria regionale del Lazio in data 8 giugno 2011, n. 194, è stata cassata con rinvio. Da ciò consegue il sopravvenuto difetto di interesse all’attuale giudizio; il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile (art. 100 c.p.c.);

6.nulla sulle spese stante la mancata costituzione della parte intimata;

7. la sopravvenienza della ragione di inammissibilità del ricorso esclude l’applicazione del testo unico D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (v. Cass. n. 31732 del 07/12/2018; Cass. 14782 del 07/06/2018).

P.Q.M.

dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 7 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2019

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