Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3367 del 12/02/2010

Cassazione civile sez. III, 12/02/2010, (ud. 21/01/2010, dep. 12/02/2010), n.3367

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.R., C.A., G.A. (quali eredi

di CA.AN.), elettivamente domiciliate in Roma, Via

Mantegazza n. 24, (studio Gardin), rappresentate e difese dall’avv.

Parrella Domenico giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

S.G., elettivamente domiciliato in Roma, Via Michele

Mercati n. 51, presso lo studio legale Vaccarella, rappresentato e

difeso dagli avv.ti Russo Giuseppe e Leopoldo Carandente giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 3142/04 in

data 5 novembre 2004, pubblicata il 23 novembre 2004;

Udita la relazione del Consigliere dott. Giancarlo Urban;

udito il P.M. in persona del Cons. SGROI Carmelo che ha concluso per

il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso notificato il 13 luglio 1998 S.G. conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Napoli – Sezione Distaccata di Pozzuoli, Ca.An., esponendo di essere proprietario di un lotto di terreno sito in (OMISSIS) alla contrada (OMISSIS), in virtù di atto di donazione per notar Spicacci del (OMISSIS);

che con tale atto il padre aveva destinato un’area di m. 5 x 4 per edificare un’abitazione, mentre il resto dell’area era destinata a pertinenza; che nel suddetto lotto di m. 5 x 4 era presente una struttura in muratura destinata a ricovero per animali; che il Ca., già affittuario dell’intero lotto, aveva rilasciato allo S. il terreno in oggetto all’incirca 7 – 8 anni prima, ottenendo in comodato il piccolo manufatto, con l’impegno di restituirlo a semplice richiesta; che vano era risultato ogni tentativo di ottenere la restituzione del predetto immobile. Chiedeva pertanto che il Tribunale dichiarasse risolto il contratto di comodato e condannasse il Ca. all’immediato rilascio.

Si costituiva Ca.An., che eccepiva in via preliminare il difetto di legittimazione attiva, non avendo lo S. provato di essere proprietario dell’immobile in oggetto; assumeva inoltre che nell’atto introduttivo il ricorrente faceva riferimento a un’area diversa da quella occupata da esso resistente e che in ogni caso non era mai stato costituito un rapporto di comodato in relazione al predetto manufatto, realizzato da esso resistente all’incirca 25 anni addietro. Chiedeva pertanto il rigetto della domanda.

La causa veniva riassunta dal ricorrente nei confronti degli eredi del Ca., deceduto nelle more del giudizio.

In esito alla prova testimoniale il Tribunale con sentenza in data 6 agosto 2002 accoglieva la domanda e, dichiarato risolto il contratto di comodato, condannava C.R., C.A. e G. A., quali eredi di Ca.An. al rilascio, in favore dello S., del terraneo libero da persone e cose.

La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza del 23 novembre 2004, rigettava l’appello proposto dagli eredi C., che condannava alle spese.

Propongono ricorso per cassazione C.R., C.A. e G.A. (nella qualità di eredi di Ca.An.) con cinque motivi.

Resiste con controricorso S.G..

Le ricorrenti C.R., C.A. e G. A. hanno depositato memoria illustrativa ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione dell’art. 416 c.p.c. e degli artt. 447 bis, 414, 163 e 164 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 poichè la domanda era stata formulata sin dal primo grado senza la precisazione del bene oggetto della controversia; la nullità dell’atto introduttivo doveva essere rilevata dal giudice anche d’ufficio. L’appello su tale questione, proposto dagli eredi di Ca.An., è stato ritenuto inammissibile sul rilievo che la questione era stata sollevata soltanto in sede di appello, mentre avrebbe dovuto essere sollevata sin dalla prima difesa nel giudizio di primo grado.

Dall’esame degli atti emerge con chiarezza che la domanda proposta dallo S. concerne la restituzione del piccolo manufatto concesso in comodato all’affittuario del terreno, Ca.An., della superficie di m. 5 per 4, con una struttura in muratura tufacea e copertura in lamiera, destinata a ricovero per animali e pervenuta al dante causa per donazione dal padre con atto del (OMISSIS).

Non può quindi ritenersi nulla la citazione per omessa determinazione dell’oggetto della domanda, essendo necessario, per tale valutazione, che il petitum, inteso sotto il profilo formale, come provvedimento giurisdizionale richiesto, e, sotto l’aspetto sostanziale, come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento o la negazione, sia del tutto omesso o risulti assolutamente incerto.

Tale ipotesi non ricorre infatti nella fattispecie per cui è causa ove sembra possibile individuare, attraverso un esame complessivo dell’atto, quale sia il petitum tenendo presente, nella relativa indagine, che per esprimerlo, non occorre l’uso di formule sacramentali o solenni, ma è sufficiente che esso risulti, anche implicitamente e indirettamente, dalle espressioni adoperate dall’attore in una qualunque parte dell’atto introduttivo e, quindi, nella parte espositiva e non necessariamente in quella destinata a riportare le conclusioni. (Cass., 27 febbraio 1979, n. 1300; Cass. 28 agosto 2009 n. 18783).

Il motivo è quindi infondato.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’art. 437 e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 in quanto la Corte d’appello aveva del tutto omesso di prendere in esame l’eccezione formulata dalla parte resistente, che cioè il manufatto in questione era stato realizzato dallo stesso Ca. circa 25 anni prima su terreno di proprietà estranea alla parte ricorrente.

Con il terzo motivo si denuncia la violazione degli artt. 1803 e 2697 c.c. e art. 116 c.p.c. e la illogicità della motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5: la sentenza impugnata aveva tratto argomenti del tutto incoerenti con le deposizioni dei testi e con le conclusioni del C.T.U., affermando che l’immobile rivendicato si trovava su terreno di pertinenza della masseria degli S..

In realtà dalla planimetria allegata alla perizia D.M. l’immobile sarebbe confinante con il cellaio del Ca..

Con il quarto motivo si denuncia la violazione dell’art. 2697 c.c., degli artt. 421 e 61 c.p.c., dell’art. 922 c.c. e la insufficienza e genericità della motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4: la Corte d’Appello aveva ignorato la richiesta di disporre nuova C.T.U., malgrado le lacune e le incongruenza evidenziate nell’atto di appello.

Con il quinto motivo si denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. in quanto la Corte d’ Appello, pur avendo riconosciuto che l’immobile insisteva su terreno non di esclusiva proprietà dello S., aveva tuttavia accolto egualmente la domanda, malgrado che risultassero mutati i presupposti della stessa, in violazione del principio della inammissibilità della cosiddetta mutatio libelli.

I suddetti motivi vanno trattati congiuntamente, in quanto connessi tra loro.

Si tratta di censure che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi probatori raccolti nel corso del giudizio di merito, senza che siano poste in luce carenze o lacune nelle argomentazioni, ovvero illogicità nel l’attribuire agli elementi di giudizio un significato fuori dal senso comune, o ancora, mancanza di coerenza tra le varie ragioni esposte per assoluta incompatibilità razionale degli argomenti ed insanabile contrasto tra gli stessi. Si deve rilevare che il ricorso per cassazione non può essere inteso a far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte e, in particolare, non vi si può proporre un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti. Tali aspetti del giudizio, infatti, interni all’ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell’iter formativo di tale convincimento. Diversamente il motivo di ricorso per cassazione si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, e quindi di nuova pronunzia sul fatto, estranea alla natura e alle finalità del giudizio di legittimità (Cass. 27 ottobre 2006, n. 23087).

In concreto, la parte ricorrente, lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili, si limita – in buona sostanza – a sollecitare una diversa lettura delle risultanze di causa, preclusa in questa sede di legittimità.

Resta da aggiungere che le impugnazioni proposte dagli eredi Ca., tanto in appello che in cassazione, non contestano la esistenza del contratto di comodato, ma si limitano a formulare rilievi sulla individuazione del bene oggetto del contratto e sulla legittimazione dello S. a pretendere la restituzione dello stesso: per il primo profilo, le deduzioni prospettate sono state valutate dai giudici del merito come generiche e smentite dalle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio in atti; per la legittimazione di S.G., è stata ampiamente ribadita la natura personale e non reale dell’azione di restituzione del bene dato in comodato, con la conseguenza che non assume alcun rilievo chi fosse il proprietario del bene in questione.

Il ricorso merita quindi il rigetto: segue la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Civile, rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 3.200 dei quali Euro 3.000 per onorari, oltre spese generali e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2010

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