Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33669 del 18/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 18/12/2019, (ud. 07/11/2019, dep. 18/12/2019), n.33669

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9012-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ADL COSTRUZIONI SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 72/2013 della COMM. TRIB. REG. di BARI,

depositata il 07/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/11/2019 dal Consigliere Dott. CAPRIOLI MAURA.

Fatto

Considerato che:

La CTR di Bari con sentenza nr 72/2013 rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CTP di Bari nr 180/2011con cui era stato accolto il ricorso proposto dalla società ADL Costruzioni s.r.l. nei riguardi dell’avviso di liquidazione avente ad oggetto la maggiore imposta di registro in relazione all’acquisto di un terreno edificabile per il quale la contribuente aveva fruito delle agevolazioni fiscali (L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3).

Il Giudice di appello rilevava che la richiesta avanzata dall’art. 5.11.2010 da parte della società appellata di liquidazione dell’imposta ordinaria di registro era stata emendata in sede contenziosa alla luce delle novità legislative introdotte dalla L. 29 dicembre 2010, n. 225 convertita con modifiche dalla L. 26.2.2011 nr 10 con cui era stato prorogato il termine di cinque anni previsto per l’utilizzazione edificatoria.

Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate propone un unico motivo di ricorso nella contumacia della società ADL Costruzioni s.r.l..

Diritto

Considerato che:

La ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, commi 8 e 8-bis in relazione all’art. 360 c.p.c..

Critica infatti il ragionamento seguito dalla CTR la quale avrebbe non correttamente ritenuto emendabile un atto di revoca delle agevolazioni fiscali proposta dalla società contribuente avente natura negoziale con un atto che rappresenta una mera esternazione di scienza quale deve considerarsi la dichiarazione dei redditi.

Osserva al riguardo che in data 5.11.2010 la società aveva manifestato la precisa volontà di rinunciare alle agevolazioni perchè non si era avverata la condizione apposta nell’atto di vendita e su questa base l’Ufficio aveva emesso l’avviso di liquidazione.

Rileva comunque che non può ritenersi un errore in senso tecnico la mancata previsione di un fatto (proroga del termine di cinque anni) intervenuto successivamente al momento in cui è stata manifestata la volontà di revoca. Il motivo è fondato.

La fruizione del beneficio dell’assoggettamento all’imposta di registro dell’I per cento ed alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, previsto dalla L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3, per i trasferimenti di immobili situati in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, postula l’integrale realizzazione di una nuova costruzione.

Ora nel caso di specie è incontestato che nei cinque anni la società non ha realizzato l’intervento edificatorio e che la stessa contribuente con atto del 5.11.2010 ha chiesto che venisse applicata l’imposta ordinaria senza irrogazione di sanzione.

Correttamente l’Ufficio ha pertanto emesso l’avviso di liquidazione sulla base di una espressa manifestazione di volontà della contribuente i cui effetti giuridici non possono venir meno per un prospettato errore di diritto vale a dire la mancata conoscenza della L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertita con modifica dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10 introdotta peraltro in epoca successiva alla dichiarazione in questione.

Il ricorso va accolto con la conseguente cassazione della sentenza impugnata e decisa nel merito non essendo necessari ulteriori approfondimenti con il rigetto dell’originario ricorso del contribuente.

Resta da definire la disciplina delle spese.

Ritiene la Corte che gli oneri procedurali relativi alla fase di merito vadano compensati in ragione dell’alternanza della vicenda giudiziaria.

Le spese relative alla fase di legittimità vanno poste a carico della controricorrente secondo la soccombenza e liquidate in dispositivo secondo i vigenti parametri.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la decisione impugnata e decidendo nel merito rigetta l’originario ricorso della società contribuente; compensa le spese di lite della fase di merito; condanna la controricorrente al pagamento delle spese di legittimità che si liquidanoin complessive Euro 5600,00 oltre ad accessori di legge ed al 15% per spese generali.

Così deciso in Roma, il 7 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2019

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