Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33666 del 28/12/2018

Cassazione civile sez. un., 28/12/2018, (ud. 18/12/2018, dep. 28/12/2018), n.33666

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Primo Presidente f.f. –

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente di sez. –

Dott. GRECO Antonio – Presidente di sez. –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al NRG 19258 del 2018 promosso da:

B.M., nato a (OMISSIS);

– ricorrente –

avverso la sentenza n. 114/A/2018 del 17 maggio 2018 della Sezione

giurisdizionale di appello per la Regione Siciliana della Corte dei

conti;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18 dicembre 2018 dal Consigliere Alberto Giusti.

Fatto

RITENUTO

che con atto pervenuto nella cancelleria di questa Corte il 22 giugno 2018, Mario Barrali ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte dei conti, sezione giurisdizionale d’appello per la Regione Siciliana, n. 114/A/2018 depositata in data 17 maggio 2018;

che il ricorso, con cui si chiede l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, è affidato a sette motivi;

che il ricorso per cassazione è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso presenta plurime ragioni di inammissibilità: esso non è stato notificato ad alcuno; è privo di sottoscrizione da parte di un avvocato iscritto nell’apposito albo e munito di procura speciale; non contiene l’esposizione sommaria dei fatti della causa, neppure ricavabile dall’esposizione dei motivi; non deduce motivi inerenti alla giurisdizione, i soli prospettabili contro le decisioni della Corte dei conti (ex art. 111 Cost., comma 8, art. 362 c.p.c., comma 1), ma errori materiali e di fatto nonchè violazioni di legge;

che il ricorrente ha altresì omesso di depositare, insieme con il ricorso, copia autentica della sentenza impugnata, non osservando la prescrizione prevista, a pena di improcedibilità, dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2);

che determinandosi il concorso di cause di inammissibilità e di una ragione di improcedibilità per omesso deposito della sentenza impugnata, la declaratoria di quest’ultima prevale sulla prima, in quanto per costante giurisprudenza (Cass., Sez. U., 5 luglio 1991, n. 7431; Cass., Sez. 3, 20 gennaio 2006, n. 1104; Cass., Sez. 3, 13 maggio 2009, n. 11091; Cass., Sez. 2, 29 aprile 2011, n. 9567) – l’esame del ricorso improcedibile non è consentito nemmeno per rilevarne l’inammissibilità;

che il ricorso va dunque dichiarato improcedibile;

che, in mancanza di instaurazione del contraddittorio, non vi è luogo ad alcuna statuizione sulle spese;

che poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato improcedibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1-quater al testo unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

dichiara il ricorso improcedibile.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 18 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2018

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