Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33666 del 18/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 18/12/2019, (ud. 28/06/2019, dep. 18/12/2019), n.33666

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. PERINU Renato – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorse 23246- 4 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATI in persona de Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, nresso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

V.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA PANAMA 68,

presso studio dell’avvocato PUOTI GIOVANNI, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 453/2013 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 28/06/2013;

udita relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/06/2019 dal Consigliere Dott. RENATO PERINU.

Fatto

RILEVATO

Che:

l’Agenzia delle Entrate ricorre avverso la sentenza n. 453/01/13, depositata in data 28/06/2013, con la quale la Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha accolto solo in parte l’appello interposto dall’Ufficio, avente ad oggetto il regime fiscale applicabile alle prestazioni erogate dal fondo integrativo dell’Enel ai propri dipendenti, alla cessazione del rapporto di lavoro;

per quanto qui rileva, la CTR, richiamati in generale i principi di diritto indicati da questa Corte nella materia “de qua”, ha riconosciuto il diritto del contribuente al rimborso, per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, della differenza tra quanto versato all’erario dal sostituto d’imposta e quanto dovuto a seguito dell’applicazione dell’aliquota del 12,50% ai sensi della L. n. 482 del 1985, art. 6, alle sole somme liquidate per il rendimento;

avverso tale pronuncia, ricorre l’Agenzia affidandosi a tre motivi; il contribuente si difende con controricorso e memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. con il primo motivo di ricorso viene denunciata in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’art. 115 c.p.c., comma 1, per avere la CTR deciso la controversia in totale difformità dalle univoche allegazioni della controparte, che aveva ammesso, nella vigenza del PIA, il mancato impiego sul mercato, da parte dell’ENEL, delle somme accantonate;

2. con il secondo motivo viene denunciata in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 16, lett. a), e art. 42, comma 4, (secondo la numerazione del testo unico applicabile ratione temporis; oggi artt. 17 e 45), nonchè del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 6, comma 2, per avere il giudice d’appello applicato falsamente i principi di diritto enunciati dalle S.U. nella nota sentenza n. 13642/2011;

3. con il terzo motivo viene dedotta in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, consistente nell’accertare, da parte del giudice di secondo grado, se le somme affluite nel fondo PIA fossero state o meno impiegate sui mercati finanziari;

4. il secondo motivo da esaminarsi con priorità per evidenti ragioni di carattere logico, s’appalesa, manifestamente, fondato;

5. il “thema decidendum” consiste nello stabilire quale sia il regime fiscale del Fondo di previdenza integrativa esterna per i dirigenti ENEL, chiamato a gestire una forma di previdenza complementare a capitalizzazione individuale sulla base di quanto previsto dagli interventi legislativi intervenuti in materia (D.Lgs. n. 124 del 1993 – L. n. 30 del 1997, art. 1, comma 5 – D.Lgs. n. 168 del 2001, art. 9, comma 1, lett.a));

6. questa Corte, con la sentenza n. 13642/2011 delle Sezioni Unite, ha affermato sulla materia in disamina i seguenti principi: “In tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma di capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993, ad un Fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 16, comma 1, lett. a), e art. 17 (T.U.I.R.), solo per quanta riguarda la “sorte capitale” corrispondente all’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del c.d. rendimento si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dalla L.n. 482 del 1985, art. 6; b) per gli importi maturati a decorrere dal 1 gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a), e art. 17 T.U.I.R.”;

7. in particolare, con riferimento al fondamentale concetto di “rendimento” la citata pronuncia delle Sezioni Unite ha precisato, infine, che si tratta del “rendimento netto, imputabile alla gestione sul mercato da parte del Fondo del capitale accantonato”;

8. sul punto, la successiva giurisprudenza di questa Corte, si è attestata con numerosi arresti (Cass.nn. 15853/18,720/17,10604/15) ai quali il Collegio ritiene di dover dare continuità, su una lettura dei principi affermati dalle Sezioni Unite, secondo la quale: a) il predetto più favorevole criterio impositivo può trovare applicazione limitatamente alle somme rivenienti dall’effettivo investimento e/o gestione, da parte del fondo, sul mercato finanziario o su altre tipologie di mercato (es. mercato immobiliare), del capitale accantonato e che ne costituiscono il rendimento; b) sono tali le somme derivanti dall’effettivo investimento del capitale accantonato sul mercato, non necessariamente finanziario, non anche quelle calcolate attraverso l’adozione di riserve matematiche e di sistemi tecnico-attuariali di capitalizzazione, al fine di garantire la copertura richiesta dalle prestazioni previdenziali concordate; c) deve escludersi che tale rendimento possa corrispondere alla redditività sul mercato dell’intero patrimonio ENEL; d) la prova dell’avvenuto investimento secondo le modalità di cui sopra deve essere fornita dal contribuente, quale soggetto richiedente il rimborso;

9. per quanto precede, il motivo divisato deve essere, quindi, accolto, atteso che la sentenza impugnata, travisando i principi dianzi richiamati, ha ritenuto di applicare al caso in disamina, senza alcuna distinzione tra capitale accantonato ed investimenti effettuati sullo stesso, la ritenuta d’imposta del 12,50% ai sensi della citata L. n. 482 del 1985; nè il contribuente ha fornito prova sull’effettivo investimento del capitale secondo i principi sopra richiamati;

10. la sentenza impugnata va cassata, e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente;

11. stante la peculiarità dei profili divisati, possono essere compensate le spese relative ai gradi di merito; le spese del giudizio di legittimità liquidate come da dispositivo seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo del contribuente, compensa le spese della fase di merito, e condanna V.A. al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell’Agenzia delle Entrate, liquidate in Euro 5600,00, per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 28 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2019

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