Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33664 del 18/12/2019
Cassazione civile sez. trib., 18/12/2019, (ud. 28/06/2019, dep. 18/12/2019), n.33664
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –
Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –
Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –
Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –
Dott. PERINU Renato – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20889-2 proposto da:
AGENZIA DELLE EN2RATE e persona dei Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
M.C.;
– intimato –
e da:
M.C., elettivamente domiciliato in ROMA VIA A. FARESE 7, presso
lo studio dell’avvocato BERLIRI CLAUDIO, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato COGLIATI DEZZA ALESSANDRO;
– controricorrente incidentale –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1206/2014 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,
depositata il 27/02/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
28/06/2919 dal Consigliere Dott. PERINU RENATO.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 1206/14, depositata il 27/02/2014, della CTR del Lazio, avente ad oggetto il rimborso IRPEF per l’anno 2002 richiesto da M.C. per la prestazione allo stesso erogata, in relazione alla gestione del capitale accantonato dal (OMISSIS).
2. Avverso tale pronuncia ha ricorso l’Ufficio affidandosi a tre motivi, si è difeso con controricorso e ricorso incidentale condizionato il contribuente.
3. Successivamente alla proposizione del gravame in questa sede, A.G. ha presentato istanza di rinuncia agli atti del giudizio ai sensi dell’art. 6, comma 2, degli artt. 390 e 391 c.p.c..
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Successivamente alla proposizione del gravame in questa sede, le parti hanno definito il contenzioso con accordo transattivo.
2. Con atto del 13/06/2019, M.C. ha depositato atto di rinuncia al ricorso con richiesta di declaratoria di estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 390 c.p.c., e compensazione delle spese.
3. L’atto di rinuncia è stato sottoscritto, anche, per accettazione dall’Avvocatura Generale dello Stato, e corredato dall’accordo transattivo.
4. Va, pertanto, dichiarata l’estinzione del processo con compensazione delle spese del giudizio di cassazione ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 28 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2019