Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33663 del 28/12/2018

Cassazione civile sez. un., 28/12/2018, (ud. 20/11/2018, dep. 28/12/2018), n.33663

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Primo Presidente f.f. –

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente di sez. –

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente di sez. –

Dott. DI VIRGILIO Maria Rosa – rel. Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9730-2017 proposto da:

ELETTROCONSULT S.R.L., in persona del legale rappresentante non

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA E.Q. VISCONTI 99,

presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI BATTISTA CONTE, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

W.W.F. – ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL WORLD WIDE FUND FOR NATURE –

O.N.L.U.S., COMITATO BELLUNESE ACQUA BENE COMUNE, MOUNTAIN

WILDERNESS ITALIA ONLUS, in persona dei rispettivi legali

rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

DEGLI SCIPIONI 268-A, presso lo studio dell’avvocato ALESSIO

PETRETTI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MATTEO CERUTI;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

e contro

REGIONE VENETO, PROVINCIA DI BELLUNO, AUTORITA’ DI BACINO FIUMI

ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE, AUTORITA’

DI BACINO DISTRETTUALE DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLE ALPI

ORIENTALI, MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, MINISTERO

DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, COMUNE DI

LONGARONE, A.R.P.A.V. – AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E LA

PROTEZIONE AMBIENTALE DEL VENETO, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI

MINISTRI, GSE GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI S.P.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 296/2016 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE

PUBBLICHE, depositata il 13/10/2016;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/11/2018 dal Consigliere ROSA MARIA DI VIRGILIO;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale

FINOCCHI GHERSI RENATO, che ha concluso per l’inammissibilità, in

subordine rigetto del ricorso incidentale; rigetto del ricorso

principale;

uditi gli avvocati Giovanni Battista Conte ed Alessio Petretti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

WWF-Associazione italiana per il World Wide fund for nature – Onlus, Mountain Wilderness Italia onlus ed il Comitato bellunese Acqua Bene Comune impugnavano avanti al Tribunale superiore delle acque pubbliche il decreto n. 131 del 26/6/2014, pubblicato sul BURL n. 66 dell’8/7/2014, col quale il Direttore della Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza – Sez. di Belluno aveva rilasciato alla Elettroconsult la concessione di derivazione d’acqua dal torrente (OMISSIS), classificato dall’Arpav in stato ecologico “elevato” ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, nonchè il provvedimento del GSE-Gestore Servizi Energetici di iscrizione di Elettroconsult nel registro informatico per l’accesso ai meccanismi di incentivazione di cui al D.M. 6 luglio 2012, nonchè tutti gli atti presupposti, collegati, inerenti, conseguenti e derivati, facendo valere sette motivi di ricorso, e con successivo ricorso per motivi aggiunti, deducevano ulteriore motivo.

Si costituivano la Regione Veneto e la Provincia di Belluno, eccependo la tardività del ricorso, e nel merito, ne contestavano la fondatezza. Non si costituiva Elettroconsult.

Il Tribunale superiore, con sentenza del 6/7/2016-13/10/2016, ha accolto il ricorso ed annullato, nei termini e nei limiti indicati, i provvedimenti impugnati.

Nello specifico e per quanto ancora rileva, il TSAP, premesso il richiamo al R.D. n. 1775 del 1933, art. 12 bis come modificato dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 96, comma 3, che richiama il principio di non deterioramento contenuto nella Direttiva Quadro Acque 2000/60/CE ed al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 3 ter, comma 1, che contiene il principio di precauzione di derivazione comunitaria, ha rilevato che, come pacifico tra le parti, la classificazione del torrente (OMISSIS) contenuta nel Piano di Gestione del Bacino Idrico, a cui era stato fatto riferimento in sede procedimentale, era stata disposta senza tener conto delle metodiche prescritte dalla Direttiva Quadro Acque, recepite con il D.M. 8 novembre 2010, n. 260, che ha individuato i criteri di classificazione dei corpi idrici superficiali in modo conforme a detta Direttiva (e nella proposta di classificazione dell’ARPAV il corso d’acqua in oggetto era stato classificato come avente stato ecologico “elevato”).

Secondo il TSAP, la Regione, che aveva preso atto con la D.G.R. 28 ottobre 2013, n. 1950 della proposta di riclassificazione del torrente da parte dell’ARPAV, pur non ancora definitiva, e quindi a conoscenza della non conformità della classificazione contenuta nel Piano di Gestione del Distretto Alpi Orientali alla Direttiva Quadro Acque, avrebbe dovuto tener conto, in base al principio di precauzione, di detta proposta, ed avrebbe dovuto disporre un supplemento di istruttoria richiedendo un parere aggiornato all’Autorità di Bacino, incorrendo, in mancanza, in difetto di istruttoria e contraddittorietà tra le proprie determinazioni, violando anche il principio di precauzione.

Sono stati pertanto accolti il primo motivo (da cui il difetto di interesse all’accoglimento del secondo motivo) ed il terzo; il TSAP ha accolto anche il quarto motivo, per essere stato emesso il provvedimento di concessione di derivazione senza rispettare la prescrizione dell’ARPAV, resa durante la visita del 29/11/2012, di realizzare, prima della concessione, “una campagna di misura delle portate, a frequenza almeno mensile e di durata comunque non inferiore a due anni”, tanto più che la necessità di effettuare detta campagna era stata confermata anche dalla Commissione Tecnica per il parere su osservazioni, opposizioni e domande in concorrenza della GR del Veneto nel corso della riunione del 2/12/2013, da cui i vizi di carenza di istruttoria e difetto di motivazione, non essendo indicate le ragioni per le quali non era stato disposto detto approfondimento istruttorio.

Il TSAP ha accolto anche il sesto motivo di ricorso per carenza istruttoria, per non essere stata operata la valutazione dei possibili effetti cumulativi (e sulla cui necessità si veda la nota della Commissione UE all’Italia “Caso EU Pilot 6011/14/ENVI2”) legati alla presenza di altre opere di derivazione insistenti nel corso d’acqua principale, il torrente (OMISSIS), di cui è affluente il (OMISSIS); ha ritenuto inammissibili i motivi quinto, per genericità, e settimo, per difetto di interesse, così come la censura contenuta nei motivi aggiunti, in quanto meramente ripetitiva di quanto già fatto valere, ed ha respinto la domanda risarcitoria, perchè del tutto generica.

Ricorre avverso detta pronuncia Elettroconsult, sulla base di quattro motivi.

Si difendono con unico controricorso i soli WWF, Mountain Wilderness Italia Onlus e Comitato Bellunese Acque Bene Comune, ed avanzano ricorso incidentale basato su quattro motivi.

Le altre parti sono rimaste intimate.

Le parti hanno depositato memoria illustrativa, in prossimità della pubblica udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo, la ricorrente principale denuncia la violazione del principio di presunzione di legittimità degli atti amministrativi e della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 21 novies del principio tempus regit actum e del principio di economicità del procedimento. Secondo Elettroconsult, il Giudice è incorso nelle dette violazioni, per non avere tenuto conto che il piano di tutela vigente alla data della decisione, non impugnato da alcuno, indicava per il torrente (OMISSIS) lo stato di qualità “buono” e non “elevato”, e per non avere considerato che, se avesse l’Amministrazione riaperto la fase istruttoria, sarebbe incorsa nella violazione del principio di economicità ed efficienza del procedimento amministrativo.

2. Col secondo mezzo, la società sostiene la violazione dell’art. 111 Cost., comma 6, e art. 132 c.p.c., e del principio di presunzione di legittimità degli atti amministrativi e della L. n. 241 del 1990, art. 21 novies in relazione all’accoglimento del terzo motivo, per non avere il TSAP indicato le ragioni per le quali ha ritenuto non rispettati gli obiettivi di qualità e, ove ritenuto il riferimento all’illegittimità del piano di gestione vigente alla data della decisione, il Tribunale sarebbe incorso nel vizio di violazione del principio di legittimità degli atti amministrativi.

3. Col terzo motivo, Elettronsult si duole, in relazione all’accoglimento del quarto motivo da parte del TSAP, della violazione della L. n. 241 del 1990, art. 2 del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa, del D.Lgs. n. 152 del 2006, artt. 60, 95, 116, 118, 120, 122 del considerato 41 e dell’art. 13, comma 1, lett. c) della Direttiva 2009/28/CE.

Secondo la ricorrente, la sentenza impugnata non tiene conto del fatto che le portate del corso d’acqua devono essere monitorate dall’ISPRA, nè si potrebbe gravare il privato di effettuare uno studio che spetta all’Amministrazione; la pronuncia in oggetto è incorsa nelle indicate violazioni, ritenendo che l’Amministrazione avrebbe dovuto imporre una campagna di misure di due anni, preliminare all’emanazione del provvedimento abilitativo alla produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile.

4. Col quarto mezzo, in relazione all’accoglimento del sesto motivo di ricorso da parte del TSAP, la ricorrente si duole della violazione del R.D. n. 1775 del 1933, art. 12 bis; sostiene che correttamente l’Amministrazione ha considerato il corso d’acqua nel suo insieme, curandosi del raggiungimento degli obiettivi di qualità, che possono essere raggiunti solo considerando tutti gli impatti,ivi incluse le derivazioni, ma questo rientra in un più ampio controllo, la cui mancanza non è stata contestata.

5. Col primo motivo del ricorso incidentale, le parti, quanto meno subordinatamente all’accoglimento del primo motivo del ricorso principale, fanno valere l’erroneità della sentenza impugnata per la declaratoria di inammissibilità per carenza di interesse del proprio secondo motivo di impugnazione, inteso ad ottenere l’annullamento in parte qua del Piano di Gestione del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali adottato il 24/2/2010, nella parte in cui definisce obiettivi di qualità non conformi al reale stato ecologico dei corpi idrici, individuato senza seguire le metodiche stabilite nella Direttiva 2000/60/CE, stabilendo che il torrente (OMISSIS) debba raggiungere lo stato ecologico di buono entro il 2015, quando l’Agenzia Regionale per l’Ambiente aveva provveduto a catalogare detto torrente con stato ecologico elevato, sulla base del rilevamento eseguito nel triennio 2010-2012.

6. Col secondo motivo, i ricorrenti incidentali si dolgono della dichiarazione di inammissibilità per genericità, da cui l’omissione di pronuncia, in relazione al quinto motivo di ricorso, col quale era stato fatto valere avanti al TSAP l’eccesso di potere per il palese difetto di istruttoria, dato che nella relazione istruttoria del 2/12/2003, relativa alla domanda di derivazione della Elettroconsult, la Provincia di Belluno – Settore tecnico – Servizio demanio idrico aveva dichiarato espressamente di non avere competenza a svolgere valutazioni sull’impatto della derivazione idrica sul torrente, ritenute peraltro indispensabili, stante il contesto di particolare pregio ambientale.

7. Col terzo motivo, i ricorrenti incidentali si dolgono della declaratoria di inammissibilità per carenza di interesse del settimo motivo del ricorso e quindi dell’omissione di pronuncia conseguente; sostengono di avere interesse ad ottenere l’annullamento del provvedimento del GSE-Gestore Servizi Energetici spa con cui è stata accolta la domanda di iscrizione della Elettroconsult al registro informatico per l’accesso ai meccanismi di incentivazione di cui al D.M. 6 luglio 2012, sulla base della sola concessione di derivazione idrica sul torrente (OMISSIS), senza la previa verifica del rispetto degli obiettivi di qualità di cui alla Direttiva Quadro Acque e della normativa italiana di recepimento; rilevano che la fondatezza della censura è dimostrata dal fatto che successivamente al ricorso al TAR, sono mutate la disciplina regionale relativa al rilascio della concessione di derivazione idrica (l’allegato alla D.G.R. Veneto n. 694 del 2013 è stato sostituito integralmente dall’Allegato A della D.G.R. 19 novembre 2015, n. 1628 che stabilisce che la concessione di derivazione idrica venga rilasciata in via ordinaria solo al termine del procedimento autorizzatorio dell’impianto idroelettrico previa VIA), nonchè la normativa nazionale che disciplina l’accesso agli incentivi (decreto del MISE 23 giugno 2016, per il quale non è sufficiente il solo rilascio della concessione di derivazione, ma è necessario anche avere ottenuto l’autorizzazione unica alla costruzione ed all’esercizio, art. 10, comma 2, lett. f) punto 2).

8.Col quarto mezzo, i ricorrenti incidentali impugnano la sentenza nella parte in cui ha dichiarato inammissibile la censura proposta coi motivi aggiunti ritenendola meramente ripetitiva di quanto già dedotto in precedenza, mentre con detta censura era stata fatta valere l’ulteriore doglianza relativa al parere negativo dell’ARPAV, di cui i ricorrenti erano venuti a conoscenza successivamente alla proposizione del ricorso, rispetto alla richiesta di rilascio della concessione di derivazione idrica, parere negativo che era stato indicato nell’impugnato decreto regionale concessorio come “favorevole con prescrizione, nei riguardi idraulici”, da cui i vizi di eccesso di potere per carenza istruttoria, travisamento dei fatto e falsità manifesta dell’atto concessorio, che, quanto meno, avrebbe dovuto esplicitare le ragioni per le quali riteneva di disattendere detto parere tecnico.

9. Il primo motivo del ricorso principale è infondato.

Premessa l’ammissibilità della doglianza, dato che la stessa è intesa a contestare il fondamento normativo, da cui anche le conseguenti argomentazioni della sentenza impugnata, va rilevato che è incontestato in fatto che la valutazione corretta del torrente (OMISSIS), secondo le metodiche della Direttiva Quadro Acque 2000/60/CE, recepite col D.M. 8 novembre 2010, n. 260, è quella effettuata dall’ARPAV quale stato ecologico “elevato”, mentre la classificazione di “buono” del detto corso d’acqua, contenuta nel Piano di gestione del bacino idrico vigente alla data di concessione della derivazione, era stata eseguita secondo metodiche difformi da quelle della Direttiva cit.

Ciò posto, si deve ritenere corretta l’interpretazione del TSAP, condotta alla stregua del disposto di cui al R.D. n. 1775 del 1933, art. 12 bis come sostituito dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 96, comma 3, che richiama il principio di non deterioramento di cui alla Direttiva Quadro Acque, e del principio di precauzione di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 3 ter, comma 1, di derivazione comunitaria, che impone alle Autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati, al fine di prevenire i rischi potenziali per l’ambiente, quale tutela anticipata rispetto alla fase dell’applicazione delle migliori tecniche proprie del principio di prevenzione (così Cons. Stato sez. 5, 18/5/2015, n. 2495).

Il R.D. n. 1775 del 1933, art. 12-bis del come sostituito dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 96, comma 3, Norme in materia ambientale, nella parte che qui interessa, dispone che ” Il provvedimento di concessione è rilasciato se: a) non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d’acqua interessato…”, in conformità al principio di “no deterioration” prescritto dalla Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23/10/2000, sub art. 4, par. 1, lett. a), punto I), e recepito con il D.Lgs. n. 152 cit., art.76, comma 4, lett. b) (“4. In attuazione della parte terza del presente decreto sono adottate, mediante il Piano di tutela delle acque di cui all’art. 121, misure atte a conseguire gli obiettivi seguenti entro il 22 dicembre 2015…b) sia mantenuto, ove già esistente, lo stato di qualità ambientale “elevato” come definito nell’Allegato 1 alla parte terza del presente decreto;…”).

E detto principio si configura come rientrante in quello più generale di precauzione, che, come già ritenuto nella pronuncia, resa a sezione semplice, del 28/7/2015, n. 15853, è sancito dall’ordinamento comunitario come cardine della politica ambientale.

Ciò posto, si deve rilevare che la classificazione in stato ecologico “elevato” è stata fatta propria dalla Giunta regionale con la Delib. 28 ottobre 2013, n. 1950, ed era quindi ben nota alla Regione, alla data del rilascio della concessione idrica di cui si tratta (26/6/2014): detta nuova classificazione, come nota la sentenza impugnata, non poteva essere pertanto semplicemente pretermessa, considerata la provenienza proprio dall’Agenzia regionale incaricata di svolgere le necessarie verifiche in relazione ai parametri della Direttiva Quadro Acque, ma avrebbe imposto un supplemento di istruttoria, con la richiesta all’Autorità di bacino di un parere aggiornato.

Ora, è pur vero, come già rilevato dalla sentenza impugnata, che alla data del rilascio della concessione di cui si tratta non era ancora completato l’iter relativo alla riclassificazione del torrente (OMISSIS), richiedendosi un’ulteriore fase di consultazione ed istruttoria, prima di pervenire all’approvazione definitiva, ma detto rilievo non porta ad aderire all’interpretazione fatta valere dalla ricorrente principale, che è viziata, di fondo, dal mancato rispetto del principio di precauzione, di derivazione comunitaria, come tale sovraordinato rispetto al diritto interno, che, in particolare, comporta l’obbligo per gli Stati membri di astenersi dall’adottare misure che possano compromettere il risultato prescritto da una direttiva (sentenza Corte Giust. 26/5/2011, Stitchting Natuur en Milieu, punti 78 e 79, che a riguardo richiama detto orientamento costante), e che nella specie avrebbe richiesto un approfondimento istruttorio per aggiornare la classificazione, non potendo in ogni caso la Regione, in sede di rilascio della concessione di derivazione idrica, ed a conoscenza della nuova classificazione conforme alle metodiche della Direttiva Quadro Acque, a fronte della precedente, meno rigorosa e non conforme ai dettami della Direttiva, applicare pedissequamente la detta classificazione, solo perchè formalmente ancora in vigore.

Nè è corretta l’affermazione della ricorrente, che evidenzia come il principio comunitario di “no deterioration”, avrebbe trovato applicazione nella fase di esercizio dell’opera, posto che, come affermato nella sentenza Corte giust. 1/7/2015, Bund fur Umwelt und Naturschutz Deutschland, l’art. 4, paragrafo 1, lettera a), da sub 1) a sub 3), della direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque, deve essere interpretato nel senso che gli Stati membri sono tenuti – salvo concessione di una deroga a negare l’autorizzazione di un particolare progetto qualora esso sia idoneo a provocare un deterioramento dello stato di un corpo idrico superficiale oppure qualora pregiudichi il raggiungimento di un buono stato delle acque superficiali o di un buon potenziale ecologico e di un buono stato chimico di tali acque alla data prevista da tale direttiva. Ne consegue che è nella fase del rilascio della concessione che deve trovare applicazione lo specifico principio di “no deterioration” (di fronte al quale sono recessivi i principi di carattere generale di economicità ed efficienza procedimentale amministrativa) e non solo e non tanto nella fase di esercizio dell’opera di derivazione.

E, sempre tenendo conto del principio di precauzione, ne è derivata, a cascata, come ritenuto nella sentenza impugnata, anche la contraddittorietà tra le determinazioni della Regione, che da un lato ha preso atto della nuova proposta di classificazione e dall’altra non ne ha tenuto conto in alcun modo.

10. Il secondo motivo è infondato.

Il TSAP ha posto a base dell’accoglimento del terzo motivo le medesime argomentazioni fatte valere in relazione al primo motivo, di talchè è del tutto infondata la doglianza di carenza assoluta di motivazione; e gli argomenti richiamati danno conto delle ragioni dell’accoglimento da parte del Tribunale del terzo motivo, col quale era stato fatto valere il riferimento, nel corso dell’istruttoria, al solo dato del deflusso minimo vitale, insufficiente a garantire il rispetto dell’obiettivo di qualità della Direttiva e del R.D. n. 1775 del 1933, art. 12 bis.

11. Il terzo motivo è sostanzialmente inammissibile.

La sentenza impugnata ha accolto il quarto motivo del ricorso, ritenendo la carenza di istruttoria ed il difetto di motivazione del provvedimento concessorio, per non avere rispettato la prescrizione dell’ARPAV che imponeva, prima del rilascio della concessione, la realizzazione di “una campagna di misura delle portate, a frequenza almeno mensile e di durata comunque non inferiore a due anni”, tanto più considerato che la necessità di effettuare detta campagna era stata confermata anche dalla Commissione tecnica per il parere su osservazioni, opposizioni e domande in concorrenza della Giunta Regionale del Veneto nel corso della riunione del 2/12/2013.

Ora, a fronte delle ragioni dell’accoglimento, l’odierna ricorrente prospetta la violazione di norme che riguardano i compiti di ISPRA, delle Autorità di bacino, delle Regioni, relative alla predisposizione di rilevamenti, sorveglianza, pianificazione e classificazione dei corsi d’acqua che nulla hanno a che vedere con la specifica argomentazione del TSAP, così come è incongruente con la specifica ragione del decidere il richiamo alla Direttiva sulla promozione e l’uso dell’energia da fonte rinnovabile.

12. Il quarto motivo del ricorso principale è sostanzialmente inammissibile.

Il motivo è generico e contraddittorio, atteso che la ricorrente stessa ammette che gli obiettivi di qualità “possono essere raggiunti solo considerando tutti gli impatti…”, per poi ritenere del tutto genericamente che questo rientri”in un più ampio controllo la cui mancanza non è stata contestata dalla sentenza”.

13. Il primo motivo del ricorso incidentale è assorbito dalla reiezione del primo motivo del ricorso principale.

14.11 secondo motivo, col quale i ricorrenti incidentale si dolgono della ritenuta genericità da parte del TSAP del quinto motivo di ricorso, inteso a denunciare l’eccesso di potere per carenza istruttoria, è assorbito.

15. Il terzo motivo è infondato.

Il TSAP ha ritenuto la carenza di interesse dei ricorrenti in relazione al settimo mezzo, sul rilievo che l’iscrizione della Elettroconsult nel registro informatico per l’accesso ai meccanismi di incentivazione non arrecava alcun danno ai ricorrenti.

E detto rilievo deve ritenersi fondato, dato che le associazioni ambientaliste possono avere interesse a che non si realizzi un’opera che, in tesi, fosse negativa per l’ambiente, ma non hanno alcun interesse ad impedire che, una volta autorizzata l’opera, siano concessi degli incentivi.

16. Il quarto motivo resta assorbito.

17. Conclusivamente, vanno respinti il ricorso principale ed il ricorso incidentale; le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza prevalente della ricorrente.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso principale e respinge il ricorso incidentale; condanna la ricorrente alle spese, liquidate in Euro 7200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi; oltre spese forfettarie ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 20 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA