Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33662 del 28/12/2018

Cassazione civile sez. un., 28/12/2018, (ud. 25/09/2018, dep. 28/12/2018), n.33662

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Primo Presidente f.f. –

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente di sez. –

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente di sez. –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. SCRIMA Anonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21874-2017 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura centrale

dell’Istituto stesso, rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO

PREDEN, ANTONELLA PATTERI, LIDIA CARCAVALLO e LUIGI CALIULO;

– ricorrente –

e contro

R.G.;

– intimato –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

444/2017 del GIUDICE DI PACE di MERCATO SAN SEVERINO;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/09/2018 dal Consigliere UMBERTO BERRINO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale

STEFANO VISONAT il quale conclude affinchè la Corte accolga il

ricorso e dichiari la giurisdizione della Corte dei Conti.

Fatto

RITENUTO

che:

l’Inps chiede a questa Corte il regolamento preventivo di giurisdizione, con attribuzione della causa alla Corte dei Conti, ai sensi del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, artt. 13 e 62 e del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174, art. 1, comma 2 e art. 151 con riferimento al giudizio promosso da R.G., ex dipendente pubblico, nei confronti dell’Inps innanzi al Giudice di pace di Mercato San Severino, avente ad oggetto la rivendicazione di somme pretese a titolo di perequazione automatica per gli anni 2012 e 2013 in relazione ad un trattamento pensionistico a carico dello Stato già liquidato dall’Inpdap a decorrere dal mese di luglio del 2010, il tutto in applicazione della sentenza n. 70/2015 della Corte Costituzionale; l’Inps assume che sussiste la giurisdizione della Corte dei Conti – sezione giurisdizionale della Regione Campania – trattandosi di pensione erogata inizialmente dall’Inpdap e, quindi, a carico dello Stato, in quanto relativa a lavoratore del settore pubblico, ai sensi del R.D. n. 1214 del 1934, artt. 1, comma 2 e art. 151 a nulla rilevando l’intervenuta soppressione dell’Inpdap ai sensi del D.L. n. 201 del 2011, art. 1, comma 2 e art. 151 con passaggio delle funzioni all’Inps dal 1 gennaio 2012;

R.G. rimane solo intimato;

il P.G. conclude per l’accoglimento del ricorso e per la dichiarazione della giurisdizione della Corte dei Conti.

Diritto

CONSIDERATO

che:

una volta proposto il regolamento preventivo di giurisdizione, la sentenza emessa, nelle more, dal giudice di merito è condizionata alla conferma del potere giurisdizionale e, dunque, non preclude la decisione su regolamento medesimo in quanto inidonea a far venire meno l’interesse del ricorrente a coltivare il regolamento (cfr. Cass. Sez. U. 11/05/2018 n. 11576, 14/05/2015 n. 9861, 16/05/2014n. 10823);

la presente controversia, in relazione alla quale è chiesto il regolamento di giurisdizione, ha ad oggetto una domanda di ricalcolo della pensione già liquidata a decorrere dal mese di luglio 2010 dall’Inpdap in favore di R.G., che aveva prestato servizio nella Guardia di Finanza, per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, ART. 24, comma 25, (recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, art. 1, comma 1), nella parte in cui prevede che “In considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dalla L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 34, comma 1, è riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento”;

la Corte Costituzionale, con sentenza 10 marzo – 30 aprile 2015, n, 70 ha rammentato che “la perequazione automatica dei trattamenti pensionistici è uno strumento di natura tecnica, volto a garantire nel tempo il rispetto del criterio di adeguatezza di cui all’art. 38 Cost., comma 2” ed ha chiarito che si tratta di strumento che innerva contestualmente il principio di sufficienza della retribuzione di cui all’art. 36 Cost., applicato anche ai trattamenti di quiescenza intesi quale retribuzione differita (cfr. fra le altre, Corte Cost. n. 208 del 2014 e n. 116 del 2013) e del citato art. 38 Cost. cui è strettamente interconnesso;

la tecnica della perequazione è finalizzata a determinare in concreto il quantum di tutela di volta in volta necessario nel perseguimento degli interessi tutelati dall’art. 36 Cost., comma 1 e art. 38 Cost., comma 2, e del progetto di eguaglianza sostanziale, conforme al dettato dell’art. 3 Cost., comma 2, così da evitare disparità di trattamento in danno dei destinatari dei trattamenti pensionistici (cfr. Corte Cost, n. 70 del 2015 cit.);

pertanto, la domanda di riconoscimento del diritto alla perequazione non ha ad oggetto “interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali” che, ai sensi dell’art. 7 c.p.c., comma 3, n. 3 bis, rientrano nella competenza esclusiva del giudice di pace;

essa attiene piuttosto all’accertamento della misura della prestazione previdenziale, in relazione ad aumenti per legge connessi al periodico adeguamento a costo della vita, e, in quanto diretti ad incidere esclusivamente sul rapporto previdenziale derivante da rapporto di pubblico impiego, rientrano nella giurisdizione della Corte dei Conti che ricomprende tutte le controversie funzionali e connesse al diritto alla pensione dei pubblici dipendenti (cfr. Cass. Sez. U. n. 12 del 4.1.2007, Sez. U. n. 11849 del 9/6/2016 ed anche Cass. Sez. U. n. 7755 del 27/3/2017 e n. 10131 del 10/6/2012);

va, quindi, affermata la giurisdizione della Corte dei Conti e, di conseguenza, e parti vanno rimesse davanti alla competente sezione giurisdizionale regionale della stessa Corte che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara la giurisdizione della Corte dei Conti innanzi alla quale rimette le parti, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 25 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2018

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