Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33662 del 18/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 18/12/2019, (ud. 28/06/2019, dep. 18/12/2019), n.33662

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. PERINU Renato – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso 14339-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERAIE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

G.A., domiciliata in ROMA P.ZZA CAVOUR presso la cancelleria

della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’Avvocato PACE

FABIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 126/2013 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 10/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/06/2019 dal Consigliere Dott. PERINU RENATO.

Fatto

RILEVATO

Che:

l’Agenzia delle Entrate ricorre avverso la sentenza n. 126/42/13, depositata in data 10/10/2013, con la quale la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ha accolto l’appello proposto da G.A., in sede di giudizio di riassunzione, a seguito della decisione (ord. n. 29192/2011) di questa Corte che aveva cassato la sentenza di secondo grado avente ad oggetto il regime fiscale applicabile alle prestazioni erogate dal fondo integrativo dell’Enel ai propri dipendenti, alla cessazione del rapporto di lavoro;

in particolare la contribuente, lamentava, nel giudizio d’appello, di aver subito l’applicazione sulla somma percepita, assimilata ai fini imponibili a TFR, della trattenuta del 33,17%, in base all’art. 16 TUIR (tassazione separata) anzichè del 12,50%;

per quanto qui rileva, la CTR, richiamati i principi di diritto indicati da questa Corte nella pronuncia rescindente, ha riconosciuto il diritto della contribuente all’applicazione dell’aliquota del 12,50%, sulla base della certificazione ENEL attestante l’importo attribuito alla G. a titolo di rendimento del capitale fino al 31/12/2000;

avverso tale pronuncia, ricorre l’Agenzia affidandosi ad un unico motivo; la contribuente si difende con controricorso e memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. con l’unico motivo di ricorso viene denunciata in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 63, e degli artt. 348 e 392 c.p.c. e ss., per avere la CTR, eluso e violato i limiti e l’oggetto del giudizio di rinvio, errando nell’applicazione dei principi di diritto contenuti nella sentenza rescindente;

2. il gravame è fondato per quanto dappresso esposto;

3. il “thema decidendum” consiste nello stabilire quale sia il regime fiscale del Fondo di previdenza integrativa esterna per i dirigenti ENEL, chiamato a gestire una forma di previdenza complementare a capitalizzazione individuale sulla base di quanto previsto dagli interventi legislativi intervenuti in materia (D.Lgs. n. 124 del 1993 – L. n. 30 del 1997, art. 1, comma 5 – D.Lgs. n. 168 del 2001, art. 9, comma 1, lett. a));

4. ciò posto, premesso, in via generale, che il giudizio di rinvio costituisce un processo chiuso tendente ad una nuova statuizione (nell’ambito fissato dalla sentenza di cassazione) in sostituzione di quella cassata, e comporta, di conseguenza, che i limiti e l’oggetto siano delimitati dalla sentenza di annullamento; nel caso che occupa la sentenza impugnata non risulta conforme ai principi di diritto sanciti nella pronuncia di cassazione con rinvio;

5. in particolare, questa Corte, con la sentenza n. 29192/2011, in linea con la sentenza n. 13642/2011 delle Sezioni Unite, ha vincolato il giudice del rinvio all’applicazione del seguente principio: “In tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma di capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993, ad un Fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui agli artt. 16 T.U.I.R., comma 1, lett. a), e art. 17 T.U.I.R., solo per quanto riguarda “la sorte capitale” corrispondente all’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del c.d. rendimento si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dalla L. n. 482 del 1985, art. 6 della; b) per gli importi maturati a decorrere dal 1 gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui all’art. 16 T.U.I.R., comma 1, lett. a), e art. 17 T.U.I.R.”;

6. con riferimento al fondamentale concetto di “rendimento” la citata pronuncia delle Sezioni Unite ha precisato, infine, che si tratta del “rendimento netto, imputabile alla gestione sul mercato da parte del Fondo del capitale accantonato”

7. sul punto, la successiva giurisprudenza di questa Corte, si è attestata con numerosi arresti (“ex plurimis – Cass. n. 15853/18, 720/17, 10604/15) ai quali il Collegio ritiene di dover dare continuità, su una lettura dei principi affermati dalle Sezioni Unite, secondo la quale: a) il predetto più favorevole criterio impositivo può trovare applicazione limitatamente alle somme rivenienti dall’effettivo investimento e/o gestione, da parte del fondo, sul mercato finanziario o su altre tipologie di mercato (es. mercato immobiliare), del capitale accantonato e che ne costituiscono il rendimento (Cass. nn. 15853/18, 720/17, 10604/15, 8310/14,22950/13, 7728/13); b) sono tali le somme derivanti dall’effettivo investimento del capitale accantonato sul mercato, non necessariamente finanziario, non anche quelle calcolate attraverso l’adozione di riserve matematiche e di sistemi tecnico-attuariali di capitalizzazione, al fine di garantire la copertura richiesta dalle prestazioni previdenziali concordate; c) deve escludersi che tale rendimento possa corrispondere alla redditività sul mercato dell’intero patrimonio ENEL; d) la prova dell’avvenuto investimento secondo le modalità di cui sopra, deve essere fornita dal contribuente;

8. per quanto precede, il ricorso deve essere, quindi, accolto, atteso che la sentenza impugnata ha ritenuto di applicare al caso in disamina, senza alcuna distinzione tra capitale accantonato ed investimenti effettuati sullo stesso, la ritenuta d’imposta del 12,50% ai sensi della citata L. n. 482 del 1985; nè il contribuente ha fornito prova sull’effettivo investimento del capitale secondo i principi dianzi richiamati;

9. la sentenza impugnata va cassata, e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente;

10. stante la peculiarità dei profili divisati, possono essere compensate le spese relative ai gradi di merito, le spese del giudizio di legittimità liquidate come da dispositivo seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta la domanda introduttiva del contribuente, compensa le spese della fase di merito, e condanna G.A. al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dell’Agenzia delle Entrate, liquidate in Euro 5600,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 28 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2019

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