Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33660 del 18/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 18/12/2019, (ud. 30/05/2019, dep. 18/12/2019), n.33660

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere –

Dott. PANDOLFI Catello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto ai n. 4545/2015 proposto da:

MIP M. Impresa Posa 2000 srl in liquidazione rappresentata

e difesa dall’avv. Vittucci Domenico presso il cui studio in Roma

via di Santa Costanza n. 35 è elettivamente domiciliata;

– ricorrente-

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, n.

12;

– intimata-

avverso la decisione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio

n. 5498/VI/14 depositata il 11/09/2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/05/2019

dal Consigliere Dott. Pandolfi Catello.

Fatto

RILEVATO

La società MIP M. Impresa Posa 2000 srI in liquidazione ha proposto ricorso avverso l’avviso di accertamento con cui l’Ufficio, applicando lo standard dello studio di settore pertinente, contestava redditi non dichiarati pari a Euro 334.635,00.

I ricorsi del contribuente ai giudici di merito avevano esito negativo. Pertanto la società ha proposto ricorso per cassazione della sentenza della CTR del Lazio n. 5498/VI/14 depositata l’11/09/14 basata su due motivi.

Con il primo, riconducibile all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, deduce essere la sentenza impugnata “lacunosa illogica contraddittoria e non tiene conto di tutto quanto esposto nell’appello nè fornisce risposte a singoli motivi di impugnativa”.

Con il secondo, riconducibile all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 censura violazione e/o falsa applicazione del D.L. n. 331 del 1993, art. 62-sexies e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, sul presupposto che erroneamente la pronuncia poneva a carico del contribuente (e non dell’Ufficio) la prova dell’inadeguatezza dello studio di settore e della sua inapplicabilità al caso concreto e che l’accertamento sarebbe avvenuto in base alla mera applicazione dei parametri.

Non ha resistito con controricorso l’Agenzia delle Entrate, che si è costituita al solo scopo dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

Il primo motivo di ricorso è inammissibile stante la sua formulazione di critica generalizzata alla motivazione. La doglianza afferisce alla violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 “per essere (la sentenza), lacunosa, illogica, contraddittoria e non tiene conto di tutto quanto esposto nell’appello, nè fornisce risposte ai singoli motivi di impugnativa”.

Sennonchè il motivo di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, è ammissibile solo se conforme alla sua riformulazione di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 2 (ex multis Sez. 5, Sent. n. 21152/2014).

Pertanto, esige che la censura si configuri come omesso esame di un “fatto” inteso in senso storico-naturalistico e che sia tale, se esaminato, da determinare in modo certo una decisione opposta a quella adottata.Nel caso di specie, il ricorrente non ha, per contro, additato alcun fatto specifico, inteso nel senso suindicato, che il giudice regionale avrebbe omesso di esaminare, ma si duole di una motivazione ritenuta, nel suo complesso, inadeguata o insufficiente.

Con il secondo motivo lamenta la violazione del D.L. 331 del 1993, art. 62 e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1 correlando la censura all’art. 360 c.p.c., nn. 1 e 3.

In particolare assume che “l’inadeguatezza dello studio di settore non deve essere provato dal contribuente. E’ l’ufficio che, nell’applicazione dello studio di settore deve accertare e verificare se gli standard considerati sono effettivamente applicabili al caso concreto in esame”

Il motivo è infondato infatti, in base alla giurisprudenza della Corte, che questo Collegio ribadisce, “in tema di accertamento mediante studi di settore, al fine di superare la presunzione di reddito determinata dalla procedura standardizzata, grava sul contribuente l’onere di dimostrare, attraverso informazioni ricavabili da fonti di prova acquisite al processo con qualsiasi mezzo, la sussistenza di circostanze di fatto tali da far discostare la sua attività dal modello normale al quale i parametri fanno riferimento e giustificare un reddito inferiore a quello che sarebbe stato normale in virtù di detta procedura. (Sez. 5 -, Ordinanza n. 769 del 15/01/2019).

La parte non ha, viceversa, indicato nè in occasione del contraddittorio nè in sede contenziosa alcun elemento di prova volta a dimostrare che la sua attività si discostasse dal modello normale al fine di giustificare un reddito inferiore a quello standardizzato; nè che non fosse esatto l’inquadramento operato dall’Ufficio (“rivestimento di pavimenti e muri” codice di attività: 45430) per individuare lo standard applicabile alla specie.

Pertanto, non emerge la violazione contestata, in riferimento alla procedura di accertamento adottata, circa il riparto dell’onere probatorio.

Da quanto suesposto discende la infondatezza del ricorso.

Nulla sulle spese del giudizio di legittimità dal momento che l’Agenzia delle Entrate costituitasi al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione ex art. 370 c.p.c., comma 1, non ha svolto attività defensionale.

Si dà atto della sussistenza, D.P.R. n. 115 del 2001, ex art. 13, comma 1-quater, dei presupposti per il versamento da parte della società soccombente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Nulla sulle spese non avendo svolto l’Agenzia delle entrate alcuna attività defensionale.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 30 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2019

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