Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3366 del 13/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3366 Anno 2014
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: BERNABAI RENATO

ORDINANZA
sul ricorso 7863-2013 proposto da:
COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA 00117100537 in persona del
Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO
EMANUELE II n. 18, presso lo STUDIO LEGALE LESSONA, rappresentato e
difeso dall’avvocato FALAGIANI DANIELE (responsabile del servizio legale del
Comune), giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente contro
PUNTA ALA PROMOZIONE E SVILUPPO IMMOBILIARE SRL in persona del
Presidente e legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA BASSANO DEL GRAPPA 24, presso lo studio dell’avvocato COSTA MICHELE,
rappresentata e difesa dagli avvocati GULINA GIOVANNI, GULINA UMBERTO,
giusta procura speciale che viene allegata in atti;

– controricorrente contro

Aeo0.9

1

Data pubblicazione: 13/02/2014

VALDAMBRINI ROBERTO, PREMOLI MARIANA, elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA VAL SILLARO 45, presso la famiglia SIMOLA/CALFA, rappresentati e
difesi dall’avvocato BIANCHINI MARCELLO, giusta procura in calce al controricorso;

controrkortenti

avverso la sentenza n. 1478/2012 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE del

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/12/2013 dal
Consigliere Relatore Dott. RENATO BERNABAI;
udito per i controricorrenti (Valdambrini Roberto e Premoli Mariana) l’Avvocato
Marcello Bianchini che si riporta al controricorso;
udito per la controricorrente (Punta Ala Promozione e Sviluppo Immobiliare Sri)
l’Avvocato Luca Graziani (per delega avv. Umberto Gulina) che si riporta agli scritti.

RITENUTO IN FATTO
– che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, in
applicazione dell’art. 380-bis cod. proc. civile:
Con sentenza 26 gennaio 2006 il Tribunale di Grosseto accoglieva
l’opposizione ex art.615 cod. proc. civ. proposta dalla Punta Ala Promozione
Sviluppo Immobiliare s.r.l. all’esecuzione dell’obbligo di fare promossa nei
suoi confronti dai sigg. Mariana Premoli e Roberto Valdambrini in forza di un
titolo giudiziale costituito dalla sentenza della Corte d’appello di Firenze 20
maggio 1999 che aveva condannato la società alla realizzazione di un
impianto di abbattimento del grado salino delle acque, nelle forme e con le
modalità stabilite in due contratti stipulati tra le parti.
Nell’accogliere l’opposizione, il Tribunale di Grosseto dichiarava che il
solo obbligato all’esecuzione delle opere era il comune di Castiglione della
Pescaia, chiamato in causa dalla Punta Ala s.r.I., per effetto della cessione
dei contratti sopra menzionati, nell’ambito di un più vasto atto di conciliazione
che comportava l’assunzione e gestione, da parte del comune, delle opere
2

13.11.2012, depositata il 19/11/2012;

infrastrutturali pubbliche esistenti nella frazione di Punta Ala in precedenza
realizzate dalla società esecutata: tra le quali, l’impianto di acquedotto e le
relative attrezzature.
Il successivo gravame del comune di Castiglione della Pescaia era
respinto dalla Corte d’appello di Firenze con sentenza 19 novembre 2012.

ed era dunque legittimato passivamente: senza che fosse necessario il
consenso dei contraenti ceduti, sigg. Valdambrini e Premo/i, trattandosi di
cessione di azienda (art. 2558 cod. civ.).
Avverso la sentenza, notificata il 16 gennaio 2013, il comune di
Castiglione della Pescaia proponeva ricorso per cassazione articolato in due
motivi e notificato il 15 marzo 2013.
Resistevano con distinti controricorsi la Punta Ala Promozione e
Sviluppo Immobiliare s.r.l. e i sigg. Valdambrini e Premo/i.

***
Così riassunti i fatti di causa, il ricorso sembra, prima facie,
inammissibile.
Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione degli articoli 1406
e 2558 cod. civ. e 111 cod. proc. civile.
Il motivo è infondato.
Anche se non appare motivata la ritenuta natura di azienda del
complesso infrastrutturale ceduto dalla Punta Ala s.r.l. al comune di
Castiglione della Pescaia – con la conseguente applicabilità dell’articolo 2558
cod. civile, che prevede la successione automatica nei contratti pendenti che
non abbiano natura personale – resta il fatto che il mancato consenso dei
contraenti ceduti, su cui si fonda la doglianza in esame, è smentita, in atti,
dalla domanda di condanna espressa in giudizio dei creditori procedenti.
Per giurisprudenza consolidata di questa Corte, il consenso del
contraente ceduto può essere espresso anche tacitamente nei contratti a
3

La corte territoriale motivava che il Comune era subentrato nei contratti

forma libera, ed anche successivamente (Cass., sez.3, 15 marzo 2004 n.
5244; Cass., sez. lavoro 6 novembre 1999 n. 12.384; Cass., sez.2 24 giugno
1992n. 7752).
Pertanto, la decisione della corte territoriale appare corretta in punto di
diritto, pur se suscettibile di rettifica nella parte motiva.

612, 617 e 479 cod. proc. civ. nella parte in cui la corte territoriale ha ritenuto
vizio formale, deducibile con opposizione agli atti esecutivi – nella specie, non
proposta — l’omessa notifica del titolo esecutivo e del precetto al comune.
Il motivo è infondato, stante l’esattezza del principio affermato dalla
corte territoriale.
Anche se i creditori procedenti avevano inteso promuovere l’azione
esecutiva nei soli confronti della Punta Ala s.r.I., era ammissibile l’estensione
della domanda di condanna al cessionario del contratto nell’ambito del
giudizio di cognizione da quest’ultima introdotto con l’opposizione
all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civile: con conseguente formazione di un
autonomo titolo esecutivo giudiziale nei suoi confronti.
***
– che la relazione è stata notificata ai difensori delle parti;
– che la parte ricorrente e la Punta Ala Promozione e Sviluppo
Immobiliare s.r.l. hanno depositato memorie illustrative.

CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il collegio, discussi gli atti delle parti, ha condiviso la soluzione
prospettata nella relazione e gli argomenti che l’accompagnano;
– che la memoria illustrativa del Comune di Castiglione della Pescaia
non adduce argomenti che inducano ad una diversa decisione;
– che, in particolare, appare nuova, e quindi inammissibile l’eccezione di
carenza di forma di cessione del contratto: oltre ad essere infondata,
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Con il secondo motivo il comune censura la violazione degli articoli 111,

trattandosi, nella specie, di un’obbligazione di fare assunta dalla Punta Ala
P.S.I. s.r.I nei confronti dei Valdambrini con atto di conciliazione, non
soggetta a forma scritta;
– che inoltre anche l’eccezione di omessa notificazione del titolo
esecutivo e del precetto appare, allo stato, infondata, nell’ambito di un

proc. civile;
– che il ricorso dev’essere dunque rigettato, con la conseguente
condanna alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate come in dispositivo,
sulla base del valore della causa e del numero e complessità delle questioni
svolte.

P.Q.M.
– Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese
processuali, liquidate in complessivi € 2.600,00, di cui € 2.500,00 per
compenso, oltre gli accessori di legge )
con”»

Roma, 10 Dicembre 2013

a(€16

CPuZ

processo di cognizione, qual’è l’opposizione all’esecuzione ex art.615 cod.

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