Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3366 del 11/02/2011

Cassazione civile sez. lav., 11/02/2011, (ud. 25/11/2010, dep. 11/02/2011), n.3366

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 28110-2008 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

V.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CASSIODORO 6, presso lo studio dell’avvocato LEPORE GAETANO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LEPORE MARIA CLAUDIA,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6722/2007 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 04/06/2008 R.G.N. 1066/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/11/2010 dal Consigliere Dott. FILIPPO CURCURUTO;

udito l’Avvocato FIORILLO LUIGI;

udito l’Avvocato LEPORE GAETANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

V.F., dipendente di poste italiane come quadro di secondo livello ha impugnato il recesso comunicatogli da Poste italiane s.p.a il 22 gennaio 2002 all’esito della procedura di mobilità di cui nella L. n. 223 del 1991, artt. 4 e 24 deducendone l’illegittimità per avere la società proceduto al licenziamento in difetto del presupposto costituito dall’esubero di personale avente la qualifica rivestita dal V. nell’area territoriale della regione Lazio dove egli operava, tale presupposto, menzionato nell’originaria comunicazione di avvio della procedura risalente al giugno 2001, essendo venuto meno nel corso della procedura medesima e prima dell’accordo con le organizzazioni sindacali dell’ottobre 2001.

L’ impugnazione rigettata dal Tribunale, è stata accolta dalla Corte d’Appello di Roma che ha ritenuto illegittimo il licenziamento in quanto all’atto della sua intimazione non sussisteva il nesso causale tra lo stesso ed il programma di ristrutturazione aziendale, che prevedeva un esubero di personale con la qualifica di quadro di secondo livello, condizione venuta meno nelle more della procedura.

Poste Italiane s.p.a. impugna questa sentenza con ricorso per un motivo.

V.F. resiste con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con l’unico motivo di ricorso è denunciata violazione e falsa applicazione della L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 5 con riguardo alla determinazione dell’ambito di applicazione dei criteri di scelta dei lavoratori da collocare in mobilità e alla individuazione dei settori aziendali interessati dalla procedura di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 4.

Il ricorso è fondato.

Questa Corte, benchè con indirizzo non del tutto unanime, ha affermato che in tema di verifica del rispetto delle regole procedurali dettate per i licenziamenti collettivi per riduzione di personale dalla L. n. 223 del 1991, la sufficienza dei contenuti della comunicazione preventiva di cui all’art. 4, comma 3, deve essere valutata in relazione ai motivi della riduzione di personale, sottratti al controllo giurisdizionale, cosicchè, nel caso di progetto imprenditoriale diretto a ridimensionare l’organico dell’intero complesso aziendale al fine di diminuire il costo del lavoro, l’imprenditore può limitarsi all’indicazione del numero complessivo dei lavoratori eccedenti, suddiviso tra i diversi profili professionali contemplati dalla classificazione del personale occupato nell’azienda, senza che occorra l’indicazione degli uffici o reparti con eccedenza (coincidendo la collocazione dei dipendenti da licenziare con l’intero complesso aziendale) ovvero l’indicazione delle concrete posizioni lavorative o delle mansioni svolte, (v. fra le molte, Cass. 84/2009; 4653/2009).

La Corte di appello non si è uniformata a tale principio, qui condiviso. D’altra parte, diversamente da quanto sostenuto dal resistente nella memoria, la questione delle aree territoriali di riferimento ai fini della valutazione degli esuberi risulta chiaramente esaminata nella sentenza impugnata sicchè non ricorre inammissibilità del ricorso per novità della questione.

Di conseguenza, il ricorso deve essere accolto con cassazione della sentenza impugnata per nuovo esame della controversia alla luce del principio indicato.

Il giudice di rinvio, che si indica nella stessa Corte d’appello in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 25 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2011

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