Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3366 del 08/02/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 08/02/2017, (ud. 24/02/2016, dep.08/02/2017),  n. 3366

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26011-2011 proposto da:

T.G., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA TARO 25, presso lo studio dell’avvocato STUDIO MAGARAGGIA,

rappresentato e difeso dagli avvocati FRANCESCO VINCENZO PAPADIA,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA GERMANICO 172, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO

OZZOLA, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 393/2011 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 26/04/2011 r.g.n. 5202/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/02/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LEO;

udito l’Avvocato PAPADIA FRANCESCO VINCENZO;

udito l’Avvocato BIANCO MARIA GRAZIA per delega Avvocato OZZOLA

MASSIMO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte territoriale di Bari, con sentenza depositata il 26/4/2011, rigettava il gravame proposto da T.G. avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva respinto la domanda del T. – dipendente delle Ferrovie dello Stato, inizialmente con mansioni di guardiano di passaggio a livello presso il Tronco Ferroviario di (OMISSIS) ed attualmente con mansioni di tecnico della manutenzione – diretta ad ottenere il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno biologico derivante dalla patologia sofferta (ipoacusia) a causa dell’attività lavorativa dallo stesso espletata presso la società datrice di lavoro e del dedotto comportamento violativo dell’art. 2087 c.c., tenuto dalla stessa e, per l’effetto, la condanna della società al pagamento, in favore di esso ricorrente, della somma di Euro 88.000,00, oltre accessori di legge.

Per la cassazione della sentenza il T. ha proposto ricorso articolato in cinque motivi illustrati da memoria depositata ai sensi dell’art. 378 del codice di rito..

La Rete Ferroviaria S.p.A. ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione degli artt. 115, 116 e 420 c.p.c., lamentando la mancata ammissione delle prove testimoniali richieste per potere provare in particolare la circostanza che sino al settembre 2004 egli non era mai stato allontanato da mansioni ritenute morbigene, ossia dalle mansioni che lo esponevano al rumore, pur avendo egli già contratto la patologia professionale di cui si discute.

1.1 Il motivo, che contiene peraltro una contestazione in fatto, non è idoneo a scalfire l’iter argomentativo della sentenza in ordine alla mancata ammissione dei mezzi istruttori richiesti, posto che nella sentenza di secondo grado si sottolinea con chiarezza, all’esito dell’istruttoria espletata che il T., proprio a causa della patologia da cui era affetto, fu, in un primo tempo, dotato dal datore di lavoro di cuffie antirumore e, successivamente, fu allontanato precauzionalmente per sei mesi (e poi per ulteriori tre mesi) da lavorazioni rumorose, sino al momento in cui fu disposto che gli venissero attribuite nuovamente le mansioni della qualifica che gli spettava, con esclusione in via definitiva dalle lavorazioni che si svolgevano in ambienti rumorosi. Inoltre, va sottolineato che la Corte distrettuale ha altresì sottolineato che la prova testimoniale addotta dal lavoratore non poteva trovare ingresso o perchè atteneva allo svolgimento di mansioni non contestate o perchè contenente valutazioni. Infine, il motivo manca di autosufficienza e viola, quindi, il disposto dell’art. 366 c.p.c., poichè non riporta i capitoli di prova dei quali si lamenta la non ammissione; e ciò, in violazione del principio più volte ribadito da questa Corte, che definisce quale onere della parte ricorrente quello di indicare lo specifico atto precedente cui si riferisce, in modo tale da consentire alla Corte di legittimità di controllare ex actis la veridicità delle proprie asserzioni prima di esaminare il merito della questione (Cass. n. 14541/2014. cit.). Il ricorso per cassazione deve, pertanto, contenere tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed a consentire la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza che sia necessario fare rinvio a fonti esterne al ricorso e, quindi, ad elementi o atti concernenti il pregresso grado di giudizio di merito (cfr., tra le molte, Cass. n. 1435/2013; Cass. n. 23675/2013; Cass. n. 10551/2016).

2. Con il secondo mezzo di impugnazione si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 32 Cost. e dell’art. 2087 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, poichè la Corte di merito non avrebbe correttamente valutato che il datore di lavoro è da ritenere responsabile per la mancata tutela della salute dei propri dipendenti sia quando ometta di verificare la inidoneità fisica e psichica alle mansioni da svolgere, sia quando ometta di ridurre le emissioni in relazione al progresso tecnico, sia quando non disponga di utilizzare il lavoratore affetto da patologie in settori diversi da quelli in cui è insorta la malattia.

2.2 Il motivo, che per la genericità della formulazione risulta affetto anche da profili di inammissibilità, non è, comunque, fondato anche per quanto detto in precedenza, posto che i giudici di secondo grado hanno adeguatamente argomentato in ordine al fatto che il datore di lavoro si è fatto carico di sottoporre il T. a continue visite specialistiche e ad adibirlo ad un settore in cui non vi fossero rumori che potessero aggravare la malattia da cui il medesimo era affetto. Per qual cosa, considerato altresì che alla stregua degli arresti giurisprudenziali della Corte di legittimità, il riconoscimento della malattia professionale non comporta automaticamente anche il riconoscimento di responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell’art. 2087 c.c. (cfr., tra le molte, Cass. n. 21203/10), poichè incombe sul lavoratore che lamenti di avere contratto quella malattia, l’onere di provare il fatto che costituisce l’inadempimento ed il nesso di causalità materiale tra l’inadempimento ed il danno, la censura sollevata dal ricorrente non è fondata.

3. Con il terzo motivo il T. lamenta, sempre in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2087 c.c., D.P.R. n. 303 del 1956, art. 24 e del D.Lgs. n. 626 del 1994, perchè la Corte di merito avrebbe erroneamente ritenuto che il datore di lavoro non avrebbe tenuto comportamenti in contrasto con specifiche norme di legge.

3.3. Il motivo è inammissibile, in quanto generico e basato su deduzioni nuove e non oggetto di gravame dinanzi ai giudici di secondo grado.

4. Con il quarto mezzo di impugnazione si censura, in relazione all’art. 360 c.p.c. (non viene specificato il numero dell’articolo) la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., perchè la Corte distrettuale non avrebbe – fatto buon governo delle norme processuali citate”.

4.4 Il motivo è inammissibile.

In ordine alla valutazione degli elementi probatori, posto che la stessa è attività istituzionalmente riservata al giudice di merito, non sindacabile in Cassazione se non sotto il profilo della congruità della motivazione del relativo apprezzamento, alla stregua dei costanti arresti giurisprudenziali di questa Suprema Corte, qualora il ricorrente denunci, in sede di legittimità, l’omessa o errata valutazione di prove testimoniali, ha l’onere non solo di trascriverne il testo integrale nel ricorso per cassazione, ma anche di specificare i punti ritenuti decisivi al fine di consentire il vaglio di decisività che avrebbe eventualmente dovuto condurre il giudice ad una diversa pronunzia, con l’attribuzione di una diversa valutazione alle dichiarazioni testimoniali relativamente alle quali si denunzia il vizio (Cass. n. 6023 del 2009). La qual cosa, nella fattispecie, non è avvenuta.

5. Con il quinto motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2087 e 1218 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, perchè la Corte di merito avrebbe valutato ed interpretato tali norme erroneamente ed in modo divergente dai principi giurisprudenziali più volte affermati dalla Corte di legittimità.

5.5 Il motivo non è fondato.

Invero, alla stregua dei costanti arresti giurisprudenziali di questa Suprema Corte, il lavoratore che deduca di avere subito un danno alla salute in conseguenza dell’attività lavorativa svolta ha l’onere di provare il fatto che costituisce l’inadempimento ed il nesso di causalità materiale tra tale inadempimento ed il danno (cfr., tra le molte, Cass. n. 8386/2006; Cass. n. 17547/2010). E la motivazione della Corte di Appello è del tutto in linea con l’indirizzo giurisprudenziale testè citato.

Inoltre, relativamente alla sentenza di questa Corte n. 17017/2007. della quale il T. lamenta la mancata applicazione, va evidenziato che la medesima è stata presa in esame dai Giudici di seconda istanza i quali hanno adeguatamente motivato (cfr. punto 4.2 della detta motivazione) le ragioni che, pur se si accedesse ai criteri enunciati in quella pronunzia, inesorabilmente condurrebbero a respingere la domanda del lavoratore, dato che nella sentenza citata è stato sottolineato che l’inversione dell’onere della prova in favore del dipendente opera soltanto nel caso in cui l’accertamento giudiziale del nesso eziologico tra patologia e ambiente di lavoro sia utilizzabile, ad avviso del giudice di merito, in sede di domanda di risarcimento dei danni per malattia. E nella fattispecie la Corte di merito ha valutato – ed esaustivamente motivato – riguardo al fatto che l’esito giudiziale dell’accertamento della malattia professionale del T. non fosse utilizzabile ai fini del diverso risarcimento ai sensi dell’art. 2087 c.c., richiesto dallo stesso.

Per tutto quanto precede, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, da liquidare in Euro 100,00 per esborsi, Euro 3.000.00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2017

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