Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33657 del 18/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 18/12/2019, (ud. 06/11/2019, dep. 18/12/2019), n.33657

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 12581/2016 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

cui domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

L.C., in proprio e nella qualità di erede di

G.G., nonchè G.R. e G.E., in qualità di

eredi di G.G., rappresentati e difesi dall’avv. Carrozza

Raffaele, che dichiara di voler ricevere le prescritte comunicazioni

al fax n. (OMISSIS) oppure all’indirizzo di posta elettronica

certificata PEC raffaele.carrozza.avvocatisiracura.legalmail.it;

– controricorrenti-

avverso la sentenza n. 899-16-16 della Commissione Tributaria

Regionale della Siclia, sezione staccata di Siracusa, emessa in data

9 febbraio 2016, depositata in data 8 marzo 2016 e non notificata.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 6/11/2019 dal

Consigliere Giudicepietro Andreina;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale Mastroberardino Paola, che ha concluso chiedendo il rigetto

del ricorso;

udito l’Avvocato dello Stato Rocchitta Giammario per l’Agenzia delle

Entrate e l’Avv. Carrozza Raffaele per la ricorrente.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. con la sentenza n. 899-16-16, emessa in data 9 febbraio 2016, depositata in data 8 marzo 2016 e non notificata, la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione staccata di Siracusa (di seguito C.T.R.), rigettava l’appello proposto dall’Ufficio, avverso la sentenza n. 126/12 della Commissione tributaria provinciale di Siracusa, che aveva accolto il ricorso del contribuente contro il silenzio-rifiuto di rimborso IRPEF per gli anni 1990, 1991, 1992.

2. La C.T.R., preso atto che nelle more del giudizio era intervenuta la, che alla L. 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 665, aveva regolato l’esercizio del diritto al rimborso per cui è causa, riteneva che il contribuente, residente in uno dei comuni colpiti dagli eventi sismici e non esercente attività di impresa, avesse diritto al rimborso delle imposte versate dal dante causa, avendo avanzato tempestiva istanza entro il termine, prorogato ex lege, dell’1 marzo 2010.

3. Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo un unico motivo.

4. Gli eredi del contribuente resistono con controricorso.

5. Il ricorso è stato fissato per la pubblica udienza del 6/11/2019.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con l’unico motivo, l’Agenzia ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, comma 17, nonchè della L. 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 665, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la C.T.R. ritenuto che la L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, dia diritto al rimborso del 90% delle imposte al dipendente (sostituito), anzichè esclusivamente al sostituto d’imposta (ossia al datore di lavoro) che ha versato all’erario le ritenute Irpef.

1.2. Il motivo è infondato e va rigettato.

1.3. In tema di misure di sostegno in favore dei soggetti colpiti dal sisma del dicembre 1990 nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa, prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, deve ritenersi legittimato a richiedere all’Amministrazione finanziaria il rimborso di quanto già versato a titolo di imposte negli anni 1990, 1991 e 1992, e ad impugnare l’eventuale rifiuto dinanzi al giudice tributario, non solo il soggetto che ha effettuato il versamento (cd. sostituto d’imposta) ma anche colui che ha percepito le somme assoggettate a ritenuta (cd. sostituito d’imposta), atteso che quest’ultimo è il beneficiario diretto del provvedimento agevolativo in questione.

Costituisce, ormai, principio consolidato di questa Corte quello secondo cui, “in tema di misure a sostegno dei soggetti colpiti dal sisma del dicembre 1990 nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa, previste dalla L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17 – come in seguito precisato sul piano normativo dalla L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, nel testo novellato dalla L. n. 123 del 2017, art. 16-octies, comma 1, lett. b), di conv., con modificazioni, del D.L. n. 91 del 2017 – anche il percettore di reddito da lavoro dipendente può esercitare il diritto al rimborso delle somme indebitamente ritenute alla fonte e versate dal datore di lavoro, in virtù della regola generale enunciata dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, che legittima alla presentazione della relativa richiesta anche il cd. sostituito, quale effettivo beneficiario del provvedimento agevolativo” (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 4291 del 22/02/2018; vedi anche ex multis, Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 14406 del 14/07/2016; Sez. 5, Sentenza n. 15026 del 16/06/2017; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 29039 del 05/12/2017; Sentenza n. 17472 del 14/07/2017).

Tale principio ha peraltro recentemente trovato l’avallo del Legislatore che con la L. n. 123 del 2017, art. 16-octies, comma 1, lett. b), di conversione con modifiche del D.L. n. 91 del 2017, ha modificato la L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, specificando espressamente che tra “i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, (…1 che hanno versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al 10 per cento previsto dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, comma 17, e successive modificaionr” e che “hanno diritto, con esclusione di quelli che svolgono attività d’impresa, (…1 al rimborso di quanto indebitamente versato”, sono “compresi i titolari di redditi di lavoro dipendente, nonchè i titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite”.

Nel senso dell’effettiva spettanza del rimborso ai lavoratori dipendenti si è espressa anche l’Agenzia delle entrate nel provvedimento direttoriale, prot. n. 195405/2017 del 26/09/2017, emesso ai sensi del terzo periodo del novellato L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, che prevede che “Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro il 30 settembre 2017, sono stabilite le modalità e le procedure finalizzate ad assicurare il rispetto dei limiti di spesa stabiliti dal presente comma”.

Al riguardo va rilevato che, invariata la previsione del limite di spesa fissato nella misura “pari a 30 milioni di Euro per ciascuno degli anni 20152017”, la novella introdotta dalla L. n. 123 del 2017, art. 16- octies, comma 1, si è limitata a precisare che il rimborso di quanto indebitamente versato spetta ai soggetti specificamente individuati “nei limiti della spesa autorizzata dal presente comma” (primo periodo del comma 665 modificato dalla lettera a) del citato art. 16-octies, comma 1), ovvero nei limiti dei suddetti 90 milioni di Euro complessivi per il triennio 2015-2017, stabilendo che “in relazione alle istanze di rimborso presentate, qualora l’ammontare delle stesse ecceda le complessive risorse stanziate dal presente comma, i rimborsi sono effettuati applicando la riduzione percentuale del 50 per cento sulle somme dovute” e che “a seguito dell’esaurimento delle risorse stanziate dal presente comma non si procede all’effettuazione di ulteriori rimborsi” (quinto periodo del comma 665 come introdotto dal citato art. 16-octies, comma 1), lett. b, demandando al direttore dell’Agenzia delle entrate l’emanazione di un provvedimento che stabilisca “le modalità e le procedure finalizzate ad assicurare il rispetto dei limiti di spesa stabiliti dal presente comma”, in precedenza riservando il citato comma 665 al Ministro dell’economia e delle finanze l’emanazione di un “decreto” con cui stabilire “i criteri di assegnazione dei predetti fondi”.

Ritiene il Collegio che tale ius superveniens, attuato con il sopra citato provvedimento direttoriale, non incida sulla questione della quale è investita la Corte con il ricorso in esame, ovvero del diritto al rimborso spettante ai soggetti colpiti dal sisma del 1990, qual è il controricorrente, operando i limiti delle risorse stanziate e venendo in rilievo eventuali questioni sui consequenziali provvedimenti liquidatori emessi dall’Agenzia delle entrate soltanto in fase esecutiva e/o di ottemperanza.

Inoltre costituisce ius receptum l’affermazione che, in mancanza di disposizioni transitorie, non incide sui giudizi in corso l’introduzione, con legge sopravvenuta, di un diverso procedimento amministrativo di rimborso (es. tra le tante Cassazione civile, sez. trib., 24/04/2015, n. 8373, in tema di IVA).

Pertanto il ricorso va rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo, con attribuzione all’avv. C.R. che dichiara di averne fatto anticipo.

Rilevato che risulta soccombente l’Agenzia delle Entrate, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio n. 115, art. 13, comma 1- quater. (Cass. 29/01/2016, n. 1778).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore dei controricorrenti delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.700,00 per compensi, oltre il 15% per spese forfettarie ed accessori di legge, nonchè Euro 200,00 per esborsi, con attribuzione all’avv. C.R. che dichiara di averne fatto anticipo.

Così deciso in Roma, il 6 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2019

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