Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33656 del 28/12/2018

Cassazione civile sez. un., 28/12/2018, (ud. 22/05/2018, dep. 28/12/2018), n.33656

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Primo Presidente f.f. –

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente di Sez. –

Dott. MANNA Antonio – Presidente di Sez. –

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente di Sez. –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11894-2017 proposto da:

EURASIA ENERGIA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUDOVISI 35, presso

lo studio dell’avvocato SERGIO FIENGA, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

REGIONE CALABRIA;

– intimata –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

186/2016 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/05/2018 dal Consigliere LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, il quale chiede dichiararsi la giurisdizione del

Tribunale superiore delle acque pubbliche.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società Eurasia Energia s.r.l. ha convenuto la Regione Calabria avanti al TSAP per ivi sentir annullare il decreto di assoggettabilità a VIA (Valutazione d’Impatto Ambientale) del progetto per la realizzazione di “una centrale mini idroelettrica lungo il corso del fiume (OMISSIS) in località (OMISSIS) nel territorio del Comune di (OMISSIS)”.

Essendo stata dalla controparte nella comparsa di costituzione e risposta – tra l’altro – eccepita l’insussistenza della giurisdizione del TSAP e la sussistenza viceversa della giurisdizione del giudice amministrativo (trattandosi di attività di certificazione e controllo posta in essere nell’ambito del quadro normativo posto dal Regolamento (CE) n. 834 del 2007 e dal D.Lgs. n. 220 del 1995 che si estrinseca nell’adozione di provvedimenti a carico degli operatori assoggettati di natura amministrativa avverso i quali il gravame va proposto avanti al Tar), la società Eurasia Energia s.r.l. propone regolamento preventivo di giurisdizione ex art. 41 c.p.c., affidato ad unico complesso motivo.

L’intimata non ha svolto attività difensiva.

Con requisitoria scritta del 9/2/2018 il P.G. presso la Corte Suprema di Cassazione ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del TSAP.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico complesso motivo la ricorrente deduce che, “pur denunciando profili di illegittimità del procedimento di valutazione dell’impatto ambientale”, il “provvedimento impugnato coinvolge direttamente interessi incidenti sul regime delle acque pubbliche”, il che “radica” la “giurisdizione di legittimità del tribunale superiore delle acque pubbliche in sede di giurisdizione diretta”, invero “configurabile non solo quando l’atto provenga da organo amministrativo preposto alla cura di pubblici interessi in ordine agli usi delle acque, ma anche quando l’atto, ancorchè proveniente da organi dell’amministrazione non preposti alla cura degli interessi del settore, finisca, tuttavia, con l’incidere in via diretta ed immediata sull’uso delle acque pubbliche, mediante provvedimenti che autorizzino, impediscano o pongano prescrizioni ai lavori ed alle opere relative all’uso delle acque”.

Il motivo è fondato.

Come queste Sezioni Unite hanno già avuto più volte modo di affermare, in base al principio desumibile dal R.D. n. 1775 del 1933, art. 143, comma 1, lett. a), (che attribuisce alla cognizione diretta del Tribunale superiore delle acque pubbliche i ricorsi per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge avverso i provvedimenti presi dall’amministrazione “in materia di acque pubbliche”) devono ritenersi devoluti alla cognizione di tale Tribunale anche i provvedimenti amministrativi che, pur costituendo esercizio di un potere non propriamente attinente alla suddetta materia, riguardino comunque l’utilizzazione del demanio idrico, incidendo in maniera diretta ed immediata sul regime delle acque pubbliche (v. Cass., Sez. Un., 27/4/2005, n. 8696).

In particolare, queste Sezioni Unite hanno con orientamento costante precisato che rientrano nella giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche tutti i ricorsi avverso i provvedimenti che, per effetto della loro incidenza sulla realizzazione, sospensione o eliminazione di un’opera idraulica riguardante un’acqua pubblica, concorrono, in concreto, a disciplinare le modalità di utilizzazione di quell’acqua, onde in tale ambito vanno ricompresi anche i ricorsi avverso i provvedimenti che, pur costituendo esercizio di un potere non strettamente attinente alla materia delle acque e inerendo ad interessi più generali e diversi ed eventualmente connessi rispetto agli interessi specifici relativi alla demanialità delle acque o ai rapporti concessori di beni del demanio idrico, riguardino comunque l’utilizzazione di detto demanio, così incidendo in maniera diretta ed immediata sul regime delle acque (v. Cass., Sez. Un., 31/7/2017, n. 18977; Cass., Sez. Un., 19/4/2013, n. 9534; Cass., Sez. Un., 17/4/2009, n. 9149; Cass., Sez. Un., 8/4/2009, n. 8509; Cass., Sez. Un., 20/11/2008, n. 27528; Cass., Sez. Un., 11/5/2007, n. 10750; Cass., Sez. Un., 27/10/2006, n. 23070).

Orbene, è a tale stregua nella specie chiaramente ravvisabile l’incidenza diretta sul regime delle acque dell’impugnato provvedimento di assoggettabilità a VIA della procedura concernente la “concessione per piccola derivazione per la realizzazione di una centrale mini idroelettrica lungo il corso del fiume (OMISSIS) in località (OMISSIS) nel territorio del Comune di (OMISSIS)”, rilasciata dalla Provincia di Reggio Calabria con determina dirigenziale n. 206 del 4/11/2013.

Tale provvedimento postula invero l’esame nel merito del progetto dell’impianto, opera o intervento, attraverso l’analisi della descrizione del progetto stesso e della relazione (che il richiedente è tenuto ad allegare) contenente dati necessari per individuare e valutare i possibili impatti sotto il profilo ambientale e territoriale (cfr. Cass., Sez. Un., 20/7/2012, n. 12615; Cass., Sez. Un., 11/5/2007, n. 10750; Cass., Sez. Un., 27/10/2006, n. 23070).

Emerge pertanto evidente che, comportando una valutazione tecnica strumentale rispetto all’attuazione del progetto medesimo, e involgendo un sindacato diretto sulla entità e sulle caratteristiche dell’opera, esso può condizionarne l’effettiva realizzazione o le modalità di gestione, a tale stregua incidendo in maniera diretta ed immediata sul regime delle acque pubbliche.

In accoglimento del ricorso va pertanto dichiarata la giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (cfr. Cass., Sez. Un., 27/4/2005, n. 8696).

Spese rimesse.

P.Q.M.

La Corte dichiara la giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche. Spese rimesse.

Così deciso in Roma, il 22 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2018

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