Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33655 del 18/12/2019
Cassazione civile sez. trib., 18/12/2019, (ud. 22/10/2019, dep. 18/12/2019), n.33655
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. FEDERICI Francesco – rel. Consigliere –
Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
ricorso 13118-2013 proposto da:
NIKE IMMOBILIARE in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata ROMA VIA FARNESE 7, presso lo studio
dell’avvocato BERLIRI CLAUDIO, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato COGLIATI PEZZA ALESSANDRO, giusta procura a
margine;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE (OMISSIS) DI ROMA;
– intimata –
e contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente demiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– resistente con atto di costituzione –
avverso la sentenza n. 207/2012 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,
depositata 05/10/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
22/10/2019 dal Consigliere Dott. FEDERICI FRANCESCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE
AUGUSTINIS UMBERTO che ha concluso per l’accoglimento per quanto di
ragione del ricorso;
udito per il ricorrente l’Avvocato COGLIIATI DEZZA per delega
dell’Avvocato BERLIRI c e ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito per il controricorrente l’Avvocato TIDORE che ha chiesto il
rigetto ricorso.
Fatto
FATTI DI CAUSA
La Nike Immobiliare s.r.l. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 207/10/12, depositata il 5.10.2012 dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con la quale, in riforma della decisione di primo grado, era rigettato il ricorso introduttivo della società avverso l’avviso di accertamento con il quale erano ripresi a tassazione costi ritenuti indeducibili, ai fini Ires e Irap relativi all’anno 2002, nonchè rettificata la dichiarazione Iva per importi indetraibili.
Ha rappresentato che la controversia traeva origine dalla verifica finalizzata ad accertare l’operatività effettiva della società nel settore di attività dichiarato -lavori generali di costruzione edifici- e dal processo verbale di constatazione, dal quale si evincevano operazioni poste in essere con finalità elusiva della normativa fiscale. L’Amministrazione finanziaria, facendo propri i riscontri della verifica, aveva emesso l’atto impositivo, impugnato dalla società dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, che con sentenza n. 6/10/2010 aveva accolto le ragioni della contribuente. La Commissione Tributaria Regionale del Lazio aveva invece accolto l’appello della Agenzia con la sentenza ora al vaglio della Corte. In sintesi, per quanto qui ancora interessa, il giudice regionale ha ritenuto emergenti i riscontri della elusività della attività posta in essere dalla società, priva nei fatti del perseguimento dello scopo di lucro per concretizzarsi invece nel mero godimento dei cespiti immobiliari da parte dei soci e dei familiari.
La società ha censurato con quattro motivi la pronuncia.
Alla pubblica udienza del 22 ottobre 2019 la ricorrente ha dichiarato di aver depositato il 9 ottobre 20.19 manifestazione di adesione alla definizione agevolata prevista e disciplinata dal D.L. n. 193 del 2016, art. 6, convertito con L. n. 225 del 2016. Ha quindi chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Ricorrono i presupposti previsti dall’art. 6 cit., essendo anche intervenuta la rinuncia all’odierno giudizio, ritualmente sottoscritta dalla parte personalmente e dal suo difensore, così come previsto dall’art. 390 c.p.c. La rinuncia risulta anche accettata dalla Agenzia delle Entrate. Vi è infine riscontro del pagamento rateizzato degli importi necessari al condono, nella misura liquidata dall’agente della riscossione.
In forza della detta dichiarazione e dell’allegata documentazione relativa all’intervenuto pagamento di tutte le rate, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere (Cass., 24083/2018; 5822/2019).
In presenza della volontà dichiarata dal debitore di volersi avvalere della definizione agevolata con rinuncia al giudizio, ai sensi della normativa citata, cui sia seguita la comunicazione dell’esattore ai sensi dell’art. 6 comma 3 cit., il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c..
Deve peraltro dichiararsi la cessazione della materia del contendere qualora risulti, come nel caso di specie, che il debitore abbia anche pagato integralmente il debito rateizzato (Cass., 5822 cit.).
Ne consegue anche la compensazione delle spese processuali, in quanto la ratio dell’istituto esclude che si possa disporre ex art. 391 c.p.c., comma 2, la condanna alle spese anche per il caso di mancata adesione alla rinuncia ad opera delle altre parti processuali (Cass., 10198/2018; 5822/2019 cit.). Nel caso di specie si riscontra in ogni caso anche l’accettazione dell’Ufficio.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere ed estinto il giudizio n. 13118/2013 per intervenuta adesione alla definizione agevolata disciplinata dal D.L. n. 193 del 2016, art. 6, convertito in L. n. 225 del 2016. Compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2019