Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33652 del 18/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 18/12/2019, (ud. 14/06/2019, dep. 18/12/2019), n.33652

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. PANDOLFI Catello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 17760/2014 R.G. proposto da:

G.P. rappresentato e difeso dall’avv.to prof. Tedeschini

Federico e avv. prof. Granara Daniele con domicilio eletto presso lo

studio in Roma, largo Messico n. 7;

– ricorrente-

contro

Agenzia delle Entrate rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale

dello Stato domiciliato in Roma Via dei Portoghesi 12;

– intimata-

Avverso la sentenza della Commissione Regionale del Lazio n.

345/01/13 depositata il 24/05/13.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 14/06/2019 dal

Consigliere Dott. Pandolfi Catello;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale Dott.ssa Tassone Kate che ha concluso chiedendo

l’accoglimento del ricorso, per essere fondato il primo motivo del

ricorso assorbiti gli altri.

uditi l’avv. Avv. Ricci Rosellina per la parte privata per delega

avv. Granara.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il sig. G.P. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione regionale per il Lazio n. 345/01/13 depositata il 24/05/13.

La vcenda trae origine dalla notifica dell’avviso di accertamento dell’ufficio di Roma dell’Agenzia delle Entrate notificato il 20 settembre 2008, con cui veniva contestato al contribuente un maggior reddito ai fini IRPEF per Vanno 2002.

Il sig. G. opponeva l’atto impositivo alla CTP di Roma che accoglieva il ricorso. L’Ufficio proponeva appello e la CTR Lazio che rilevava la tardività del primo ricorso in quanto spedito in data 25.11.2009 mentre l’avviso di accertamento opposto era stato notificato mediante consegna a mano del contribuente in data 20.09.2008.

Il ricorso per cassazione in esame è basato su tre motivi.

Con il primo contesta la tardività del ricorso alla CTP di Roma;

con il secondo eccepisce essere stato invece tardivo l’appello dell’Ufficio ed essere stata sollevata, dall’amministrazione, l’eccezione di tardività del ricorso di primo grado del contribuente, non con le controdeduzioni, ma solo successivamente alla costituzione;

con il terzo lamenta che: a) la CTR avesse omesso di pronunciarsi sulla dedotta violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38 comma 5, con cui il contribuente aveva documentato che la vettura, indicata nell’avvio di accertamento come fonte di maggior reddito per il 2002, era stata acquistata nel 2004 cioè due anni dopo quel periodo d’imposta; b) che l’Ufficio avesse anche errato nel considerare quale incremento patrimoniale l’acquisto di un terreno agricolo non tenendo conto che costituisse un bene strumentale all’attività agricola svolta dal contribuente.

Non ha presentata controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorrente deduce, come primo motivo di ricorso, l’errore in cui sarebbe incorso il giudice regionale nel ritenere che la notifica dell’avviso di accertamento a lui diretto si fosse perfezionata in data 20 settembre 2008, mediante consegna nelle sue mani.

Da tale data, secondo la CTR, avrebbe dovuto quindi farsi decorrere il termine per opporre l’atto impositivo.

Viceversa, la notifica – sostiene il ricorrente – si era perfezionata in data 28 settembre 2008, come risulterebbe dalla busta del plico raccomandato contenente l’avviso di accertamento in questione. Conseguentemente, il ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, notificato il 25.11.2008, sarebbe stato tempestivo.

Ora, in base al principio di autosufficienza affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (sentenza n. 7410 del 31/03/2011), le circostanze che hanno caratterizzato la procedura di notifica, la cui regolarità è oggetto dell’impugnativa, avrebbero dovuto essere rilevabili e verificabili in base alla sola lettura del ricorso per cassazione. L’atto avrebbe dovuto contenere le trascrizioni integrali della relazione e degli atti relativi al procedimento notificatorio al fine di consentire alla Corte la verifica della fondatezza della doglianza, senza necessità di accedere a fonti esterne al ricorso medesimo.

A tale principio il ricorrente non si è uniformato tal che il primo motivo deve essere considerato inammissibile.

Il secondo motivo, in base al quale la CTR ha esaminato e ritenuto fondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado, benchè fosse stata sollevata dall’ufficio solo successivamente alla propria costituzione in giudizio e non già nel controricorso all’appello del contribuente.

Anche in tale caso il ricorrente non ha osservato il principio di autosufficienza, omettendo di trascrivere, nel ricorso per cassazione, il controricorso dell’Ufficio nel giudizio d’appello, al fine di consentire a questa Corte di verificare, dalla sola lettura dell’atto impugnato, la mancata eccezione nel controricorso della tardività del gravame del G. innanzi alla CTP di Roma.

Ne discende ancora l’inammissibilità del motivo.

Il terzo motivo risulta conseguentemente assorbito.

Non va adottata alcuna decisione sulle spese dal momento che l’Agenzia delle Entrate, intimata, non ha svolto alcuna attività defensionale.

Ricorrono invece i presupposti, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, comma 1-quater, per il versamento da parte del ricorrente soccombente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il primo e il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2019

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