Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3365 del 12/02/2020

Cassazione civile sez. III, 12/02/2020, (ud. 08/11/2019, dep. 12/02/2020), n.3365

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22361/2017 proposto da:

R.F.M., rappresentato e difeso dall’Avv. Riccardo

Rossi, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via

Avicenna, n. 97;

– ricorrente –

contro

JAST & Co S.a.s. di Z.S. e F.J.,

rappresentati e difeso dagli Avv.ti Enzo Ottolenghi, Ugo Limentani e

Pierluigi Stefanelli con domicilio eletto presso il loro studio in

Roma, via Angelo Secchi, n. 4;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 00438/2017 della CORTE d’APPELLO di ROMA,

depositata il 01/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

08/11/2019 da Dott. Cristiano Valle;

viste le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale Dott.

Mistri Corrado;

osserva quanto segue:

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte di Appello di Roma, con sentenza n. 00438 del 1 marzo 2017 ha, per quanto ancora rileva in questa sede, riformato la sentenza del Tribunale della stessa sede ed ha quindi condannato R.F.M., quale proprietario locatore, al pagamento in favore della JAST & Co S.a.s. di Z.S. e F.J. dell’indennità di cui alla L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 34 in conseguenza della risoluzione del contratto di sublocazione a sua volta dipendente dalla risoluzione del contratto di locazione che intercorreva tra il R. e la Filmar S.r.l.

Avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma ricorre con atto affidato a sei motivi R.F.M..

Resiste con controricorso la JAST & Co S.a.s. di Z.S. e F.J..

Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso.

La controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il primo motivo censura la sentenza d’appello per omesso rilievo della tardività dell’appello e violazione, da parte della Corte territoriale, degli artt. 434 e 327 c.p.c. per essere stato il ricorso d’appello proposto nei confronti di soggetto giuridico cessato per cancellazione dal registro delle imprese.

Il secondo motivo censura la sentenza d’appello ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per omesso esame di un fatto decisivo, quale il recesso del conduttore, oggetto di discussione.

Il terzo mezzo deduce violazioni di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 in relazione alla L. n. 392 del 1978, art. 34 ed omessa valutazione della nota di recesso del conduttore.

Il quarto motivo deduce violazione e (o) falsa applicazione dell’art. 1595 c.c. e omesso esame di fatto oggetto di discussione tra le parti.

Il quinto mezzo deduce, parimenti, violazioni di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 in relazione agli artt. 1230 e 1231 c.c. con riferimento al mancato rilievo dell’esclusione della novazione.

Il sesto motivo afferma testualmente: “L’impugnazione della condanna alle spese del secondo grado rappresenta il VI motivo di impugnazione assorbente dei precedenti”.

Il primo motivo è agevolmente superabile, non avendo parte ricorrente tenuto conto, nella sua formulazione, degli arresti nomofilattici di questa Corte (Sez. U. n. 06070 del 12/03/2013 Rv. 625324-01), secondo i quali “La cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l’estinzione della società cancellata, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio (con la sola eccezione della “fictio iuris” contemplata dalla L. Fall., art. 10); pertanto, qualora l’estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 c.p.c. e ss., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell’art. 110 c.p.c.; qualora l’evento non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando farlo constare in tali modi non sarebbe più stato possibile, l’impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve provenire o essere indirizzata, a pena d’inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale l’evento estintivo è occorso”.

Nel caso di specie l’appello, secondo il rito di cui agli artt. 433 c.p.c. e ss., applicabile in materia locatizia, è stato correttamente proposto dalla JAST & Co. S.a.s. di Z.S. e F.J. nei confronti della Filmar S.r.l., parte costituita nel giudizio di primo grado e cancellata dal Registro delle imprese soltanto pochi giorni prima del deposito del ricorso introduttivo della fase d’impugnazione, posto che l’evento interruttivo non era ancora stato dichiarato e fermo restando, come correttamente rilevato dalla Corte territoriale, che il ricorso era stato ritualmente notificato presso il difensore della società estinta (Cass. n. 23563 del 09/10/2017 Rv. 645583 – 01 e Cass. n. 15177 del 22/07/2016 Rv. 640969 – 01).

Il primo motivo è pertanto, rigettato.

Il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto motivo attengono a censure comuni di omesso esame di fatti decisivi e di violazione di legge.

I motivi chiedono una rivalutazione complessiva del ragionamento decisorio della Corte d’Appello, limitandosi a contrapporre allo scrutinio, operato dal giudice dell’impugnazione di merito, una diversa prospettazione; e ciò di per sè risulta sufficiente per sancirne l’inammissibilità. Per mera completezza argomentativa si rileva che essi sono, inoltre, infondati, in quanto la Corte d’Appello di Roma, con motivazione logica, esaustiva e coerente, alle pag. 3 e 4 della sentenza, ha preso in esame e) la regolamentazione contrattuale tra le parti, individuandola in quella del 09/03/2009, che vedeva la JAST S.a.s. quale subconduttrice e la Filmar S.r.l. quale sublocatrice e locatore R.F.M.. Il giudice d’appello ha, inoltre, ritenuto, con affermazione di fatto, non utilmente censurata, che detta regolamentazione pattizia disciplinava i rapporti tra le parti ed aveva natura novativa rispetto ai precedenti contratti tra le stesse intervenuti, sebbene derivasse da quello tra il R. e la Filmar S.r.l.

La Corte d’Appello ha, parimenti, preso in esame la missiva del 21/10/2010, con cui la parte locatrice originaria, ossia 4, R.F.M., comunicava che il rapporto con lo Z. avrebbe ripreso vita a seguito della cessazione della locazione tra il R. e la Filmar S.r.l., e a detta comunicazione ha dato qualificazione di mera proposta contrattuale, alla quale la JAST & Co. S.a.s. non aveva dato favorevole seguito, con la conseguenza che ad essa era dovuta l’indennità di cui alla L. n. 392 del 1978, art. 34 in dipendenza della soprarichiamata avvenuta risoluzione, ai sensi dell’art. 1591 c.c., del contratto di locazione.

I motivi dal secondo al quinto sono, pertanto, tutti inammissibili.

Il sesto motivo è in realtà un “non motivo”. Non vengono esposte specifiche censure con riferimento alla statuizione sulle spese, ma se ne chiede soltanto la revisione consequenziale all’auspicato accoglimento dei precedenti motivi. Esso resta pertanto assorbito dalla declaratoria di rigetto e di inammissibilità degli altri motivi.

Il ricorso è, conclusivamente, rigettato.

Le spese seguono la soccombenza, e tenuto conto del valore della causa, sono liquidate come da dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

rigetta il ricorso;

condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in Euro 3.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetrio al 15%, oltre CA ed IVA per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione sezione terza civile, il 8 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2020

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