Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3365 del 12/02/2010

Cassazione civile sez. III, 12/02/2010, (ud. 15/01/2010, dep. 12/02/2010), n.3365

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 18636/2005 proposto da:

C.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA FRATELLI RUSPOLI 2, presso lo studio dell’avvocato ALBANESE

Mario, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GAGLIARDI

CIRO giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

CA.GI. (OMISSIS), UNIPOL ASSIC SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3036/2005 del TRIBUNALE di NAPOLI, Vili

SEZIONE CIVILE, emessa il 8/2/2005, depositata il 16/03/2005, R.G.N.

23948/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

15/01/2010 dal Consigliere Dott. PAOLO D’AMICO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.G. conveniva dinanzi al giudice di Pace di Napoli Ca.Gi. e la Unipol spa per sentir dichiarare il primo esclusivo responsabile dì un incidente stradale verificatosi nel 2000 fra la sua auto e la vettura del convenuto Ca. e conseguentemente per sentir condannare in solido i convenuti, nelle rispettive qualità di responsabile civile e di impresa assicuratrice, al risarcimento dei danni che asseriva di aver subito.

Instauratosi il contraddittorio si costituiva la società assicuratrice che chiedeva il rigetto della domanda.

Il Giudice di Pace di Napoli con sentenza n. 54632/02 rigettava la domanda attrice per nullità dell’atto di citazione.

Avverso tale sentenza veniva proposto appello dinanzi al Tribunale di Napoli.

La società appellata si costituiva contestando la fondatezza del gravame.

Il Tribunale di Napoli con sentenza n. 3036/2005 rigettava l’appello compensando le spese.

Proponeva ricorso per cassazione C.G. mentre parte intimata non svolgeva attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo parte ricorrente denuncia “violazione e falsa applicazione della L. n. 990 del 1969, art. 22 e contraddittorietà della motivazione”.

Parte ricorrente critica l’impugnata sentenza nel punto in cui la stessa afferma che la raccomandata stragiudiziale recante la richiesta di risarcimento danni inviata alla convenuta assicurazione deve recare obbligatoriamente anche la descrizione dettagliata delle circostanze del sinistro.

Il motivo è infondato.

Si deve infatti osservare che la domanda era improponibile per inadeguatezza della lettera di cui alla L. n. 990 del 1969, art. 22, ritenuta generica dal Giudice con valutazione di merito insindacabile in questa sede in quanto congruamente formulata ed immune da vizi logici o giuridici.

Il rigetto del primo motivo per improponibilità della domanda comporta l’assorbimento del secondo motivo con il quale si denuncia “violazione e falsa applicazione dell’art. 163 c.p.c., n. 4 e art. 164 c.p.c., in relazione all’art. 318 c.p.c., errore di diritto.

Motivazione contraddittoria”.

Per tutte le ragioni sin qui indicate il ricorso deve essere rigettato.

In assenza di attività difensiva di parte intimata nulla si dispone per le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e nulla dispone per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2010

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