Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33646 del 18/12/2019
Cassazione civile sez. I, 18/12/2019, (ud. 02/10/2019, dep. 18/12/2019), n.33646
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23276/2018 proposto da:
N.A., rappresentato e difeso dell’avvocato Maiorana Roberto;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’interno;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di PERUGIA, depositato il
12/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
02/10/2019 da Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.
Fatto
RILEVATO
CHE:
N.A., cittadino del Gambia, ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto, in epigrafe indicato, del Tribunale di Perugia che ha rigettato la sua domanda diretta al riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e umanitaria, in relazione alla quale aveva riferito di una lite tra la propria famiglia e uno zio e di una discussione con un poliziotto che erano all’origine della sua decisione di fuggire dal suo Paese di origine e di temere di subire un ingiusto processo in caso di rimpatrio. Il Ministero non ha svolto attività difensiva.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
I quattro motivi di ricorso proposti sono inammissibili, mirando ad una impropria rivisitazione di incensurabili apprezzamenti di fatto compiuti dai giudici di merito: i primi tre, avendo il Tribunale motivatamente escluso i paventati rischi di persecuzione, di danno grave e violenza generalizzata nel Paese di origine del richiedente asilo; il terzo, ai fini della protezione umanitaria, avendo il Tribunale escluso l’esistenza dei denunciati profili di vulnerabilità, avendo osservato che “nulla è stato dedotto in punto di integrazione nel nostro Paese, di modo che è preclusa al Collegio ogni valutazione comparativa tra la migliore condizione di vita in Italia e quella che il ricorrente troverebbe in caso di rientro nel proprio paese”.
Il ricorso è quindi inammissibile. Non si deve provvedere sulle spese, non avendo il Ministero svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2019