Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33645 del 28/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 28/12/2018, (ud. 06/12/2018, dep. 28/12/2018), n.33645

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 11470-2018 proposto da:

B.M., + ALTRI OMESSI, rappresentati e difesi dagli

Avvocati FRANCO CAMPIONE E CORRADO PASCASIO;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DIFESA, (OMISSIS), MINISTERO GIUSTIZIA;

– intimati –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il

07/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/12/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte d’Appello di Perugia, con decreto del 7 novembre 2017, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da L.C. ed altri in data 6 dicembre 2007 innanzi ad essa ed avente ad oggetto domanda di equa riparazione per la irragionevole durata di un giudizio amministrativo svoltosi davanti al Consiglio di Stato. La Corte di Perugia ha osservato come il ricorso fosse stato notificato al Ministero della Giustizia presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato e non nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, legittimato passivo rispetto alla domanda di equa riparazione. Per la cassazione di questo decreto L.C. ed altri hanno proposto ricorso affidato ad un motivo, rimanendo intimati senza svolgere attività difensive il Ministero della Difesa ed il Ministero della Giustizia. L’unico motivo del ricorso consiste nella denuncia di violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 4, sostenendosi che la Corte d’Appello di Perugia avrebbe dovuto disporre la rinnovazione della notificazione del ricorso introduttivo, deducendo in subordine l’illegittima costituzionale di tale norma. Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato manifestamente fondato, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio. E’ pervenuta, tuttavia, “istanza di trattazione congiunta” – a firma del difensore dei ricorrenti – dei procedimenti RG 11470-2018 e RG 11487-2018 col procedimento RG 11497-2018. Il Collegio ravvisa altresì la necessità di disporre l’acquisizione del fascicolo d’ufficio del giudizio di merito, per esaminare direttamente gli atti inerenti ai provvedimenti pronunciati dalla Corte d’Appello di Perugia in ordine alla instaurazione del rapporto processuale.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, per consentire la eventuale trattazione alla medesima adunanza dei procedimenti RG 11470-2018, RG 11487-2018 e RG 114972018 e per acquisire il fascicolo d’ufficio del giudizio svoltosi davanti alla Corte d’Appello di Perugia. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, della Corte Suprema di Cassazione, il 6 dicembre 2018. Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2018

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