Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33645 del 18/12/2019

Cassazione civile sez. I, 18/12/2019, (ud. 02/10/2019, dep. 18/12/2019), n.33645

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23249/2018 proposto da:

J.Y., rappresentato e difeso dall’avvocato Maiorana Roberto;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno, rappresentato e difeso dall’Avvocatura

Generale dello Stato;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di PERUGIA, depositato il

05/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/10/2019 da Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

J.Y., cittadino del Gambia, ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto, in epigrafe indicato, del Tribunale di Perugia che ha rigettato la sua domanda diretta al riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e umanitaria, in relazione alla quale aveva dedotto di essere accusato di furto di una borsa contenente denaro, sparita dall’abitacolo dell’autovettura del suo datore di lavoro, e di temere di subire un ingiusto processo in caso di rimpatrio. Il Ministero ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

I quattro motivi di ricorso proposti sono inammissibili, mirando ad una impropria rivisitazione di incensurabili apprezzamenti di fatto compiuti dai giudici di merito: i primi tre, avendo il Tribunale motivatamente escluso i paventati rischi di persecuzione, di danno grave e violenza generalizzata nel Paese del richiedente asilo; il terzo, ai fini della protezione umanitaria, avendo il Tribunale escluso l’esistenza dei denunciati profili di vulnerabilità, avendo osservato che “non sono neppure configurabili prospettive di inserimento in Italia che inducano a ritenere che, in chiave comparativa, la sua situazione potrebbe essere significativamente migliore rispetto a quella del paese di provenienza”.

Il ricorso è quindi inammissibile. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 2100,00.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2019

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