Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33643 del 18/12/2019
Cassazione civile sez. I, 18/12/2019, (ud. 20/09/2019, dep. 18/12/2019), n.33643
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24695/2018 proposto da:
D.C., elettivamente domiciliato in Isernia, via XXIV maggio
n. 33, presso lo studio dell’avv. Paolo Sassi, che lo rappresenta e
difende, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’interno, (OMISSIS);
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositato il
06/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
20/09/2019 da Dott. SOLAINI LUCA.
Fatto
RILEVATO
che:
Il Tribunale di Campobasso ha respinto il ricorso proposto da D.C. cittadino senegalese, avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale che aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria.
Contro il decreto del medesimo Tribunale è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.
Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.
Diritto
CONSIDERATO
che:
Il ricorrente censura la decisione del Tribunale: (i) sotto un primo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8, 9, 14 e art. 27, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 1, lett. e) e g), artt. 3, 5, 7, 14, art. 16, comma 1, lett. b) e art. 19 e per vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione alla mancata valutazione della vicenda personale del richiedente e della situazione esistente in Nigeria (rectius Senegal) sulla base della documentazione allegata e dell’omessa attività istruttoria. Mancanza totale di motivazione; (ii) sotto un secondo profilo, per violazione e falsa applicazione dell’art. 10 Cost., comma 3, in quanto, il giudice del merito avrebbe omesso di pronunciarsi, sul corrispondente motivo di ricorso, relativo alla denunciata situazione d’impossibilità di esercizio delle libertà democratiche che, invece, sono riconosciute nel nostro ordinamento. Il primo motivo è inammissibile, perchè non viene “riportata” in ricorso la vicenda del richiedente asilo (che non si evince neppure da p. 3), nè viene spiegato come la stessa si rapporterebbe con la situazione generale del paese di provenienza, al fine del riconoscimento della protezione internazionale. Inoltre, il ricorrente non riporta nessuna fonte informativa aggiornata che se presa in considerazione dal giudice del merito lo avrebbe determinato nel senso dell’accoglimento della richiesta di asilo e di cui, invece, avrebbe omesso di avvalersi; inconferenti, infime, sono i dedotti motivi di salute ai fini della protezione richiesta.
Il secondo motivo è inammissibile, in quanto, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. nn. 16362/16, 11110/19), il diritto di asilo, di cui all’art. 10 Cost., comma 3, è già regolamentato esaustivamente dalla normativa attualmente esistente sulla protezione internazionale.
La mancata predisposizione di difese scritte da parte dell’amministrazione statale, esonera il Collegio dal provvedere sulle spese.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2019