Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33640 del 18/12/2019

Cassazione civile sez. I, 18/12/2019, (ud. 20/09/2019, dep. 18/12/2019), n.33640

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Luigi Pietro – rel. Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22472/2018 proposto da:

D.B., elettivamente domiciliato presso l’avv. Gianluca

Giammatteo dal quale è rappres. e difeso, con procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t.;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositato il

10/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/09/2019 dal Cons., Dott. CAIAZZO ROSARIO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

D.B., cittadino della Guinea, impugnò, innanzi al Tribunale di Campobasso, il provvedimento emesso dalla Commissione territoriale di rigetto della domanda di riconoscimento della protezione internazionale e della protezione umanitaria, con ricorso che fu rigettato con decreto dell’8.6.18, osservando che: il racconto del ricorrente era generico ed inattendibile, di fatto riconducibile ad una vicenda privata, non essendo stato compiuto alcuno sforzo per circostanziare la domanda in relazione alle minacce e violenze asserite; dal sito ministeriale si desumeva che nel Paese d’origine non era in atto una situazione di violenza indiscriminata o di conflitto armato; era da escludere anche il diritto al permesso umanitario per l’insussistenza, e comunque, la mancata allegazione di situazioni di vulnerabilità del ricorrente.

Avverso tale decreto il B. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

Il Ministero si è costituito al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.

Diritto

RITENUTO

CHE:

Con il primo motivo è denunziata violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 28bis, comma 2, lett. a), e omesso esame di un fatto decisivo in relazione alla mancata valutazione della vicenda personale del richiedente e della situazione esistente in Guinea, attesa l’omessa attività istruttoria. Al riguardo, il ricorrente lamenta che il Tribunale, nel non rapportare la vicenda personale alla documentazione acquisita, avrebbe violato l’obbligo di cooperazione istruttoria in ordine al paventato pericolo di persecuzione o uccisione nel caso di rimpatrio per la sua appartenenza ad uno specifico gruppo etnico in conflitto con altro.

Con il secondo motivo, riguardo alla protezione umanitaria, è denunziata violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e l’omesso esame di fatto decisivo in relazione alla mancata valutazione della vicenda personale del richiedente e della situazione esistente in Guinea, caratterizzata da instabilità ed insicurezza tali da determinare la violazione dei diritti umani, considerate la mancanza di risorse esistenziali e di legami familiari nel Paese d’origine e la sua integrazione in Italia.

Con il terzo motivo è denunziata la violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 74, comma 2 e art. 136, comma 2, lamentando che il Tribunale ha ritenuto insussistenti i presupposti originari dell’ammissione al gratuito patrocinio, pur non avendo considerato il ricorso manifestamente infondato o presentato in mala fede o con colpa grave.

Il primo motivo è inammissibile. Anzitutto, il Tribunale ha ritenuto inattendibile, poichè generico e non circostanziato, il racconto reso dal ricorrente innanzi alla Commissione territoriale, non avendo lo stesso chiarito la matrice delle minacce e dei rischi paventati, specie considerando che della vicenda narrata, di carattere privato, si erano interessate le autorità di polizia locale.

Ora, secondo la giurisprudenza di questa Corte – cui s’intende dare continuità – in tema di riconoscimento della protezione sussidiaria, il principio secondo il quale, una volta che le dichiarazioni del richiedente siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 non occorre procedere ad approfondimenti istruttori officiosi, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori, non riguarda soltanto le domande formulate ai sensi dell’art. 14, lett. a) e b) del predetto decreto, ma anche quelle formulate ai sensi dell’art. 14, lett. c), poichè la valutazione di coerenza, plausibilità e generale attendibilità della narrazione riguarda “tutti gli aspetti significativi della domanda” (art. 3, comma 1) e si riferisce a tutti i profili di gravità del danno dai quali dipende il riconoscimento della protezione sussidiaria (Cass., n. 4892/19).

Peraltro, secondo la motivazione del Tribunale, dal più recente ed aggiornato report inserito nel sito ministeriale si desumeva che in Guinea sussisteva una generica situazione di tensione politica e non anche una situazione di conflitto armato o di violenza indiscriminata foriera di un rischio concreto per il ricorrente.

Il secondo motivo, relativo alla protezione umanitaria, è inammissibile, non avendo il ricorrente allegato specifiche situazioni di vulnerabilità. Invero, la protezione umanitaria, nel regime vigente ratione temporis, tutela situazioni di vulnerabilità – anche con riferimento a motivi di salute – da riferirsi ai presupposti di legge ed in conformità ad idonee allegazioni da parte del richiedente. Ne deriva che non è ipotizzabile nè un obbligo dello Stato italiano di garantire allo straniero “parametri di benessere”, nè quello di impedire, in caso di ritorno in patria, il sorgere di situazioni di “estrema difficoltà economica e sociale”, in assenza di qualsivoglia effettiva condizione di vulnerabilità che prescinda dal risvolto prettamente economico (Cass., n. 3681/19).

Nel caso concreto, il ricorrente si è limitato ad esprimere generiche doglianze riferite alla situazione della Guinea, riguardo alle norme internazionali.

Il terzo motivo è inammissibile in quanto il provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocino a spese dello Stato non può essere impugnato in cassazione, ma innanzi al giudice del rinvio o a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato (Cass., n. 16940/19; n. 3028/18). Nel caso concreto, si tratta di impugnazione del provvedimento di revoca, sussistendo la medesima ratio.

Nulla per le spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2019

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