Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3364 del 13/02/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 3364 Anno 2014
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: LANZILLO RAFFAELLA

SENTENZA

sul ricorso 9439-2008 proposto da:
ZAMBANO

JOSETTE

ZMBJTT73E53H612Q,

elettivamente

domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA
DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall’avvocato TRALDI STEFANO, unitamente all’avvocato
DI BENEDETTO MARCO giusta delega in atti;
– ricorrente contro

DUOMO UNI ONE ASSIC SPA 00961490158, in persona del
condirettore generale sig. LAMBERTO DI PIETRO,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PREMUDA 6,

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Data pubblicazione: 13/02/2014

presso lo studio dell’avvocato FIORINO GIUSEPPE, che
la rappresenta e difende unitamente agli avvocati
ROSSARI GIORGIO, BACCARO GIAMPIERO giusta delega in
atti;
– controricorrenti –

PORDENONE, depositata il 26/11/2007 R.G.N. 880/07;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/12/2013 dal Consigliere Dott. RAFFAELLA
LANZILLO;
udito l’Avvocato MATTEO DEL VESCOVO per delega;
udito l’Avvocato GIUSEPPE FIORINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per
l’inammissibilita’ del ricorso.

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avverso la sentenza n. 938/2007 del TRIBUNALE di

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 19 – 29 marzo 2005

la

s.p.a. Il Duomo Assicurazioni ha convenuto davanti al Giudice di
pace di Milano Josette Zambano, chiedendone la condanna al
pagamento di e 1.329,87, importo di due rate di premio relative
a due distinte polizze assicurative, scadute il 21 settembre
2004.
La convenuta ha eccepito l’incompetenza territoriale del giudice
adito, eccezione a cui l’attrice ha aderito, sicché la causa è
stata cancellata dal ruolo.
L’attrice non ha riassunto il processo nei termini, ma ha
promosso un nuovo giudizio davanti al GdP di Pordenone, con
atto di citazione notificato il 23 gennaio 2006, riproponendo la
medesima domanda di pagamento dei premi scaduti.
La convenuta ha eccepito che il contratto di assicurazione
doveva ritenersi risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1901, 3 °
comma, cod. civ., per essere decorsi oltre sei mesi dalla
scadenza dei premi; che pertanto, mentre la domanda inizialmente
proposta davanti al giudice incompetente non poteva che avere ad
oggetto il pagamento dei premi scaduti, a seguito della
risoluzione l’assicuratrice poteva far valere solo il diritto
al risarcimento dei danni, che l’art. 1901 commisura all’importo
del premio per il periodo di assicurazione in corso, oltre al
rimborso delle spese; che pertanto la domanda proposta aveva
oggetto e

causa petendi

diversi da quella di cui all’atto

notificato nel marzo 2005 e il diritto fatto valere doveva
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k

ritenersi estinto per prescrizione, essendo decorso oltre un
anno dalla risoluzione del contratto.
Il GdP ha accolto la domanda attrice, respingendo ogni
eccezione.
Proposto appello dalla Zambano, con sentenza 15 ottobre – 26

Tribunale di Pordenone ha confermato la sentenza di primo grado.
Con atto notificato il 31 marzo 2008 la Zambano propone due
motivi di ricorso per cassazione.
Resiste con controricorso l’intimata.
Motivi della decisione

1.- La sentenza impugnata ha motivato la sua decisione in base
al fatto che si è effettivamente verificata la risoluzione di
diritto del contratto di assicurazione, ai sensi dell’art. 1901
cod. civ., poiché la mancata riassunzione del processo iniziato
a Milano e la proposizione della nuova domanda solo nel gennaio
2006, hanno fatto sì che si verificasse la decadenza di cui
all’art. 1901, 3 ° comma, cod. civ.; che tuttavia la risoluzione
di diritto non impedisce alla compagnia assicuratrice di agire
per il pagamento delle rate scadute; che così deve interpretarsi
la domanda proposta e che non si è verificata alcuna
prescrizione del relativo diritto, essendo stato il termine
annuale interrotto dalla citazione del

marzo 2005 davanti al

giudice incompetente.
2.-

Con il primo motivo, denunciando violazione degli art.

99,112, 115 e 116 cod. proc. civ., la ricorrente assume che
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novembre 2007 n. 938, notificata il 30 gennaio 2008, il

erroneamente il giudice di appello ha fatto coincidere la
domanda di adempimento del contratto di assicurazione con quella
di risarcimento del danno conseguente alla risoluzione, mentre
si tratta di domande diverse e la seconda è stata proposta oltre
la scadenza del termine annuale di prescrizione.

2952 e 1901 3 ° comma cod. civ., nonché illogica motivazione, per
il fatto che il g.a. ha omesso di considerare che la domanda di
pagamento del premio ha diversa

causa petendi,

se proposta

prima o dopo il decorso dei sei mesi dalla scadenza dei premi:
nel primo caso si tratta di azione di adempimento; nel secondo
di azione di risarcimento dei danni, cioè di azione diversa e
diversamente disciplinata, ove si consideri che al pagamento non
corrisponde la copertura assicurativa. Questa seconda azione va
anch’essa proposta entro il termine annuale, che non può
ritenersi interrotto dalla proposizione della domanda davanti al
giudice incompetente, essendo quest’ultima una domanda diversa.
3.- I due motivi, che vanno congiuntamente esaminati perché
connessi, sono manifestamente infondati.
In primo luogo, la somma richiesta dalla compagnia assicuratrice
è la stessa, prima e dopo il decorso dei sei mesi. In entrambi i
casi si tratta del pagamento dei premi scaduti il 21 settembre
2004, che sono anche i premi relativi al periodo in corso alla
data dello scioglimento del contratto, non avendo n Duomo
Assicurazioni avanzato alcuna domanda di rimborso spese.

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Con il secondo motivo denuncia errata applicazione degli art.

Ammesso che debba ritenersi diverso il titolo in forza del quale
è stata emessa e poteva essere emessa la condanna al pagamento,
si tratta di un mero problema di qualificazione giuridica della
fattispecie, a cui il giudice può procedere di ufficio ed
autonomamente

(iura novit curia),

qualora ciò non comparti

La ricorrente non ha prospettato alcun fatto idoneo a
differenziare, nel caso in esame, l’oggetto delle domande che
assume diverse; né alcun personale e concreto interesse ad una
tale differenziazione; né alcuna pur remotamente ipotizzabile
compressione del suo diritto al contraddittorio, alla difesa,
ecc., in relazione all’asserita diversità della domanda, sì da
giustificare l’ipotetica preclusione del potere del giudice di
accogliere la domanda sulla base di una diversa qualificazione
del suo titolo giustificativo.
L’eccezione sollevata costituisce non più che un sofisma, od un
mero cavillo, allo scopo di dare veste apparentemente decorosa
all’eccezione di prescrizione: finalità che non solo non merita
alcuna tutela, ma che neppure potrebbe trovare nel caso in esame
giuridico fondamento.
Se fosse vero, infatti, che nel caso di specie la domanda di
pagamento del premio relativo al periodo in corso
ontologicamente (anziché solo nominalmente)

è

diversa dalla

domanda di pagamento dei premi scaduti, il termine di
prescrizione applicabile sarebbe quello di due anni, dovendosi

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l’esame di fatti nuovi e diversi da quelli dedotti in giudizio.

far rientrare il diritto al risarcimento dei danni fra i
“diritti diversi” di cui all’art. 2952 2 ° comma cod. civ.
L’eccezione di prescrizione risulterebbe quindi comunque
infondata.
4.- Il ricorso deve essere rigettato.

seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna la
ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione,
liquidate complessivamente in E 2.400,00, di cui C 200,00 per
esborsi ed C 2.200,00 per compensi; oltre agli accessori
previdenziali e fiscali di legge.
Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2013
L’

5.- Le spese del presente giudizio, liquidate nel dispositivo,

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