Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3364 del 12/02/2020

Cassazione civile sez. III, 12/02/2020, (ud. 08/11/2019, dep. 12/02/2020), n.3364

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17074/2017 proposto da:

S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, alla via

Marianna Dionigi n. 29 presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA

GRAZIA CONTE, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

SP.Lu., elettivamente domiciliato in Roma, alla via Bocca di

Leone, n. 78, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI PESCE che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONIO EUGENIO CASTO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 572/2016 della CORTE D’APPELLO DI LECCE SEZS.

DISTACCATA DI TARANTO, depositata il 28/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

08/11/2019 da Dott. Cristiano Valle, osserva:

Fatto

FATTI DI CAUSA

I fatti di causa riguardano contratto di locazione di immobile urbano destinato ad attività commerciale (supermercato) e condotto da Sp.Lu., del quale il locatore S.A. aveva ottenuto il rilascio, pur non essendo stata concessa dal tribunale l’ordinanza provvisoria di rilascio, con successiva prosecuzione del giudizio per la decisione delle contrapposte domande di risoluzione, formulate dal locatore e dal conduttore.

In primo grado la causa si concluse con sentenza del Tribunale di Taranto di condanna nei confronti dello S. alla corresponsione in favore dello Sp. della somma di oltre Euro tredicimila, a titolo di canoni non corrisposti ed accessori e rigetto delle domande riconvenzionali da questi proposte.

La Corte di Appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, ha, con sentenza n. 0572 del 28/12/2016, per quanto ancora rileva in questa sede, accolto parzialmente l’appello di S.A. avverso sentenza del Tribunale della stessa città, riducendo l’ammontare della somma da questi dovuta in favore di Sp.Lu. ad Euro 8.311,84, a titolo di canoni di locazione non corrisposti per immobile, sito nel Comune di (OMISSIS), destinato ad uso commerciale (supermercato), oltre interessi legali sui singoli canoni come in motivazione e dalle relative scadenze, confermando nel resto la pronuncia di prime cure, dichiarando inammissibile la domanda di restituzione del deposito cauzionale e gravando lo S. dei due terzi delle spese di fase, con compensazione della restante quota.

Avverso la sentenza d’appello ricorre con atto affidato a dieci motivi S.A..

Resiste con controricorso Sp.Lu..

Il ricorrente ha depositato memoria, ai sensi dell’art. 380-bis.1, per l’adunanza camerale.

Il P.G. non ha presentato conclusioni.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

I motivi di ricorso censurano la sentenza della Corte territoriale il primo per violazione e (o) falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. e per omesso esame di un fatto decisivo.

Il secondo parimenti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, con riferimento alla responsabilità del conduttore e quindi con richiamo agli artt. 1453 e 1455 c.c.

Il terzo mezzo è formulato ancora una volta mediante l’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 in relazione all’art. 2697 c.c. sull’onere probatorio con riferimento ai canoni di locazione scaduti.

Il quarto mezzo denuncia testualmente “omessa, insufficiente ed illogica motivazione circa un fatto controverso per il giudizio, anche con riferimento alla mancata assunzione dei mezzi istruttori sì come richiesti in primo grado”.

Il quinto motivo reitera censure di violazione e (o) falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. e di omesso esame.

Il sesto mezzo ancora denuncia violazioni ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 in relazione all’art. 1578 c.c. “in punto di sua esclusiva applicazione” ed il settimo motivo reitera testualmente il sesto.

L’ottavo motivo denuncia gli stessi vizi dei due precedenti (violazione o falsa applicazione ed omesso esame) ma con riferimento agli artt. 1418,1575,1576 e 1453 c.c. in ordine alla responsabilità del locatore.

Il nono denuncia nuovamente “omessa, insufficiente ed illogica motivazione circa un fatto controverso per il giudizio, anche con riferimento alla mancata assunzione dei mezzi istruttori sì come richiesti in primo grado”.

Il decimo ed ultimo mezzo denuncia violazioni di cui all’art. 360, comma 1, n. 3 in relazione all’art. 345 c.p.c. e di omesso esame in ordine alla dichiarazione di inammissibilità della domanda di restituzione del deposito cauzionale.

I motivi dal primo al terzo sono tutti esposti cumulativamente e sono, peraltro, di natura fattuale, ossia chiedono un riesame dei fatti accertati dai giudici di merito. Sul punto l’orientamento della giurisprudenza di legittimità (più di recente: Cass. n. 26874 del 23/10/2018 Rv. 651324 – 01), dal quale il Collegio non intende discostarsi, afferma l’incompatibilità della proposizione congiunta di motivi ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, in quanto: “In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione; o quale l’omessa motivazione, che richiede l’assenza di motivazione su un punto decisivo della causa rilevabile d’ufficio, e l’insufficienza della motivazione, che richiede la puntuale e analitica indicazione della sede processuale nella quale il giudice d’appello sarebbe stato sollecitato a pronunciarsi, e la contraddittorietà della motivazione, che richiede la precisa identificazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si porrebbero in contraddizione tra loro. Infatti, l’esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l’apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse.”, salvo che il ricorso per cassazione allorquando cumuli in un unico motivo le censure di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, comunque evidenzi specificamente la trattazione delle doglianze relative all’interpretazione o all’applicazione delle norme di diritto appropriate alla fattispecie ed i profili attinenti alla ricostruzione del fatto (Cass. n. 08915 del 11/04/2018 Rv. 647708 – 01), circostanza non ricorrente nel caso di specie, stante la stretta connessione delle prospettazioni di diritto e di fatto effettuate dal ricorrente.

Il quarto motivo è inammissibile in quanto esso, come risulta dalla sua testuale formulazione, è formulato richiamando l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 evidentemente nell’attuale formulazione, risalente al 2012, ma chiaramente denuncia una contraddittorietà della motivazione, in più parti, secondo il precedente paradigma normativo. La detta censura è, altresì? inammissibile, in quanto non individua, così come richiesto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 il “fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti” reiterando, come già tratteggiato, un motivo di impugnazione non più esperibile, nella specie di sindacato di fatto sulla motivazione, in contrasto con la giurisprudenza formatasi in tema (Sez. U n. 08053 del 07/04/2014 e più di recente Cass. del 12/10/2017 n. 23940), secondo la quale: “La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.”).

Il quinto, il sesto, il settimo e l’ottavo motivo ripropongono censure in diritto ed in fatto, richiamando congiuntamente l’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

Essi sono, pertanto, inammissibili per le ragioni esposte avuto riguardo ai primi tre motivi di ricorso ed in quanto richiedono una rivalutazione della gravità dell’inadempimento effettuata della Corte territoriale, chiedendo un nuovo esame di fatto, precluso al giudice di legittimità.

Per mera completezza argomentativa rileva il Collegio che la Corte territoriale ha compiutamente argomentato sul secondo e sul terzo motivo di appello, compendiati sostanzialmente dai detti quattro motivi di legittimità, affermando che in ogni caso, pur a fronte di una inadempienza del locatore nell’ottenere un nuovo certificato di agibilità, a seguito dei lavori eseguiti (dallo Sp.) nel 2006, il conduttore aveva comunque continuato ad utilizzare l’immobile per l’uso pattuito in contratto, ossia di supermercato, senza che ciò gli fosse in qualche modo impedito da provvedimenti amministrativi del Comune di (OMISSIS). La Corte territoriale ha, inoltre, correttamente escluso che l’uso contrattuale dell’immobile prevedesse anche la somministrazione di cibi da asporto, attività, questa, che lo S. lamentava non avere potuto espletare a causa dell’inadempimento del locatore.

In ordine ai rapporti tra l’art. 1578 e l’art. 1460 c.c. questa Corte ha di recente affermato (Cass. n. 20322 del 26/07/2019 Rv. 654927 – 03: “il conduttore può sollevare l’eccezione di inadempimento, ai sensi dell’art. 1460 c.c., non solo quando venga completamente a mancare la prestazione del locatore, ma anche nell’ipotesi di suo inesatto inadempimento, tale da non escludere ogni possibilità di godimento dell’immobile, purchè la sospensione del pagamento del canone appaia giustificata, in ossequio all’obbligo di comportarsi secondo buona fede, dall’oggettiva proporzione dei rispettivi inadempimenti, avuto riguardo all’incidenza della condotta della parte inadempiente sull’equilibrio sinallagmatico del contratto, in rapporto all’interesse della controparte. “; Cass. n. 16917 del 25/06/2019 Rv. 654434 – 01: “L’art. 1578 c.c. offre al conduttore una tutela contro i vizi della cosa locata esistenti al momento della consegna che presuppone l’accertamento giudiziale dell’inadempimento del locatore ai propri obblighi ed incide direttamente sulla fonte dell’obbligazione; al contrario, l’art. 1460 c.c. prevede una forma di autotutela che attiene alla fase esecutiva e non genetica del rapporto e consente al conduttore, in presenza di un inadempimento del locatore, di sospendere liberamente la sua prestazione, nel rispetto del canone della buona fede oggettiva, senza la necessità di adire il giudice ai sensi dell’art. 1578 c.c.” e Cass. n. 16918 del 25/06/2019 Rv. 654401 – 02: “il conduttore può sollevare l’eccezione di inadempimento ai sensi dell’art. 1460 c.c. non solo quando venga completamente a mancare la prestazione della controparte, ma anche nel caso in cui dall’inesatto adempimento del locatore derivi una riduzione del godimento del bene locato, purchè la sospensione, totale o parziale, del pagamento del canone risulti giustificata dall’oggettiva proporzione dei rispettivi inadempimenti, riguardata con riferimento al complessivo equilibrio sinallagmatico del contratto e all’obbligo di comportarsi secondo buona fede.”) che il conduttore può sospendere il pagamento del canone qualora sussista un inadempimento, ancorchè soltanto parziale e non totale, concretantesi nella mancata messa a disposizione, appunto parziale, dell’immobile da parte del locatore, purchè la sospensione del pagamento del canone sia conforme ai canoni di correttezza e buona fede oggettiva nella fase esecutiva del rapporto, in tal modo discostandosi dall’orientamento precedente, che negava in ogni caso al conduttore il ricorso all’autotutela privata.

Nel caso di specie, tuttavia, il detto revirement giurisprudenziale non è utilmente applicabile in favore del ricorrente, in quanto la tutela di cui all’art. 1460 c.c. non gli è stata correttamente riconosciuta dalla Corte territoriale, che, con accertamento di merito, non utilmente censurato in questa sede, ha escluso che l’inadempimento del locatore avesse comportato un’indisponibilità, anche se soltanto parziale, dell’immobile al fine di utilizzazione come supermercato ai sensi della previsione contrattuale, ed ha, conseguentemente escluso che il mancato pagamento di alcuni soltanto dei canoni da parte dello S. potesse essere considerata una legittima forma di reazione nei confronti del locatore.

Deve, quindi, confermarsi sul punto la sentenza d’appello, sebbene questa abbia concentrato il fulcro motivazionale sull’art. 1578 c.c., escludendo la tutela di carattere generale di cui all’art. 1460 c.c..

Il nono motivo, formulato mediante richiamo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 è inammissibile per le ragioni esposte con riferimento al quarto motivo di ricorso, in quanto deduce una contraddittorietà della motivazione secondo il precedente paradigma normativo, anteriore al 2012, e sia perchè non sono, in alcun modo, indicate, quali sarebbero le prove richieste e non ammesse, nelle fasi di merito e che, nella prospettazione del ricorrente, costituirebbero il punto decisivo sul quale non vi è stato esame dalla Corte di Appello.

Il decimo motivo di ricorso è palesemente inammissibile, non risultando dove e quando, nel corso del giudizio di primo grado, la domanda di restituzione del deposito cauzionale versato originariamente fosse stata proposta.

La statuizione del giudice di appello non è, pertanto, censurabile in questa sede di legittimità.

Il ricorso è, conclusivamente, rigettato.

Le spese seguono la soccombenza, e tenuto conto del valore della causa, sono liquidate come da dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

rigetta il ricorso;

condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in Euro 2.400,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA ed IVA per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione sezione terza civile, il 8 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2020

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