Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3364 del 12/02/2010

Cassazione civile sez. III, 12/02/2010, (ud. 15/01/2010, dep. 12/02/2010), n.3364

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 18556/2005 proposto da:

BIPOP CARIRE SPA (OMISSIS) Società sottoposta all’attività di

direzione e coordinamento di Capitalia ed appartenente al gruppo

bancario Capitalia, in persona del quadro Direttivo Dott. B.

A. elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE B. BUOZZI 32,

presso lo studio dell’avvocato MARTUCCELLI Carlo, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato CARTAINO SANDRO giusta delega a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA BANCO DI S. SPIRITO 48, presso lo studio dell’avvocato

BARDANZELLU Giovanni, che lo rappresenta e difende giusta procura

speciale del Dott. Notaio GIUSEPPE CRISTALDI in SONCINO 4/10/2005,

rep. n. 34613;

C.E. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA BANTI GUIDO 46, presso lo studio dell’avvocato DI TULLIO

MARCO, rappresentata e difesa dall’avvocato STENDARDI LUCA giusta

procura speciale del Dott. Notaio GIUSEPPE CRISTALDI in SONCINO

4/10/2005, rep. n. 34614;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 993/2004 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

Sezione Prima Civile, emessa il 29/9/2004, depositata il 10/12/2004,

R.G.N. 1180/2002;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

15/01/2010 dal Consigliere Dott. PAOLO D’AMICO;

udito l’Avvocato CARLO MARTUCCELLI;

udito l’Avvocato GIOVANNI BARDANZELLU;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Banca popolare di Brescia conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Brescia C.E. per sentirla condannare al pagamento della complessiva somma di L. 164.996.308, oltre accessori, per un’operazione a termine (outright) che asseriva essere stata effettuata dalla stessa C.E. per il tramite del di lei nipote C.F..

La convenuta resisteva alla domanda attrice e in via riconvenzionale chiedeva la condanna della stessa società al risarcimento dei danni che asseriva di aver subito in conseguenza della sua illegittima condotta. Chiedeva inoltre di essere autorizzata a chiamare in causa A.C. e C.S. a scopo di manleva.

Questi ultimi si costituivano a loro volta in giudizio.

La Banca popolare di Brescia chiedeva ed otteneva di essere autorizzata a chiamare in causa C.F..

Con sentenza del 18 ottobre 2001 il Tribunale rigettava le domande proposte dalla società attrice nei confronti di C.E. e di C.F.; rigettava la domanda riconvenzionale proposta da C.E. nei confronti della stessa Bipop Carire.

La sentenza era appellata davanti alla Corte d’Appello di Brescia da Bipop Carire s.p.a..

Gli appellati contestavano la fondatezza del gravame e ne chiedevano il rigetto.

L’appellata C.E. in via di appello incidentale chiedeva la riforma dell’impugnata sentenza sul punto delle spese.

La Corte d’appello di Brescia respingeva l’appello proposto in via principale da Bipop Carire accogliendo l’appello incidentale proposta da C.E..

Proponeva ricorso per cassazione Bipop Carire s.p.a..

Resistevano C.E. e C.F..

Quest’ultimo presentava memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con la memoria di cui sopra C.F. evidenzia alcuni aspetti processuali che rendono a suo avviso inammissibile il ricorso proposto da Bipop Carire spa.

Le deduzioni sono inammissibili in quanto andavano formulate nel controricorso.

Con il primo motivo del ricorso la Bipop Carire denuncia “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1338, 1392, 1393 e 1398 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

Il motivo si articola in quattro censure con le quali parte ricorrente rispettivamente denuncia: A) mancata applicazione del principio dell’apparenza colposa in quanto all’interno della filiale di (OMISSIS) della Bipop Carire spa si era creata una situazione oggettiva di apparenza caratterizzata dalla univocità delle circostanze create dalla stessa C.E. attraverso l’esecuzione di una serie di operazioni effettuate tramite la collaborazione del nipote C.F.: chiunque poteva quindi presumere un incarico a quest’ultimo. Il tutto in presenza di un incolpevole affidamento dell’Istituto bancario e della sua perfetta buona fede;

B) Mancata applicazione del principio della contemplatio domini perchè è stata apposta la firma di C.F. accanto a quella della C.E..

C) Con la terza censura parte ricorrente sostiene che la forma scritta può influire soltanto sulla validità della procura e dell’eventuale ratifica, ossia quando si vuole dare applicazione diretta all’art. 1388 c.c., e non viceversa quando viene introdotto il principio dell’apparenza;

D) Con la quarta ed ultima censura parte ricorrente denuncia infine che la Corte ha errato nel non ricondurre al C.F. gli effetti della sua condotta.

Il motivo deve essere rigettato.

Ai sensi dell’art. 1388 c.c., infatti la rappresentanza ricorre quando un soggetto agisce in nome e nell’interesse di un altro mentre si ha rappresentanza apparente allorchè si rilevi l’apparente esistenza in un soggetto del potere di rappresentare altro soggetto e tale apparenza sia fondata su elementi obiettivi, idonei a giustificare l’erroneo e incolpevole convincimento in chi invoca la situazione apparente (Cass., 22 aprile 1999, n. 3988; Cass., 5.7.1982, n. 3990) .

Nella fattispecie in esame il C.F. non ha affatto apposto la propria firma in nome e per conto della C.E. ma ha falsificato la firma di quest’ultima, non creando così alcuna situazione di rappresentanza e tanto meno di rappresentanza apparente.

Deve peraltro considerarsi che lo stesso contratto richiedeva la forma scritta ad substantiam e che, per costante orientamento giurisprudenziale il principio dell’apparenza non opera per i contratti formali, sussistendo in tal caso un onere legale di documentazione della procura dalla cui mancanza si deve dedurre l’esistenza di una colpa inescusabile della Bipop (Cass., 22.4.1999, n. 3988). Trattandosi di contratto che richiedeva la forma scritta ad substantiam lo stesso deve quindi considerarsi nullo.

Deve peraltro rilevarsi che il rigore richiesto per il contratto bancario si deve estendere anche alla spendita del nome dello pseudo rappresentato, circostanza questa che non è dato rinvenire nella fattispecie in esame. Infatti la firma illeggibile che compare sotto quella apocrifa di C.E. non può valere a integrare la contemplatio domini, in mancanza di formule che consentano di individuare la spendita del nome altrui. Nè per i contratti formali può ammettersi una contemplatio domini tacita.

Quanto alla censura di cui alla lettera D) sostiene parte ricorrente, citando la giurisprudenza, che nel caso in cui taluno abbia agito in nome proprio e per conto altrui, tutti gli effetti del contratto si producono in capo al mandatario. I richiami giurisprudenziali non sono pertinenti. Il C.F. infatti non ha agito in nome proprio e per conto altrui, bensì in nome altrui, falsificando la firma della C.E..

Non è infine configurabile una responsabilità personale del C.F. in quanto il terzo non versava in una situazione di buona fede non avendo chiesto allo stesso C.F. la giustificazione dei propri poteri nella forma prescritta dall’art. 1392 c.c..

Con il secondo motivo parte ricorrente denuncia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 116, 214 e 215 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”.

La Corte, sottolinea parte ricorrente, ha ignorato la condotta processuale del C.F. ed in specie la sua mancata comparizione a rendere il saggio grafico che ha impedito di fare chiarezza sul punto. Tale saggio, si afferma, ove reso, avrebbe invece ricondotto al C.F. la sottoscrizione risolvendo le problematiche attinenti alla contrattualità del rapporto e alla spendita del nome della C.E..

Il motivo deve essere rigettato.

Il giudice di merito è infatti libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prove che ritenga più attendibili ed idonee alla formazione dello stesso, essendo sufficiente, ai fini della congruità della motivazione del relativo apprezzamento, che da questa risulti che il convincimento stesso si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi probatori acquisiti al giudizio, considerati nel loro complesso (Cass., 20 febbraio 2006, n. 3601).

In particolare deve ritenersi che la mancata comparizione a rendere il saggio grafico costituisce elemento liberamente apprezzabile dallo stesso giudice ai fini della decisione e che essendo il relativo apprezzamento congruamente formulato ed immune da vizi logici o giuridici lo stesso sia insindacabile in sede di legittimità.

In conclusione, per i motivi sin qui esposti, il ricorso deve essere rigettato con condanna di parte ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che si liquidano come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che liquida a favore di C.E. in Euro 2.500,00 di cui Euro 2.300,00 per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese generali ed accessori come per legge ed a favore di C.F. in Euro 4.200,00 di cui Euro 4.000,00 per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2010

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