Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3364 del 11/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 11/02/2021, (ud. 09/09/2020, dep. 11/02/2021), n.3364

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3456-2019 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA

D’ALOISIO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, ESTER

ADA VITA SCIPLINO;

– ricorrente –

contro

C.G., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato FLAVIANO DE TINA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 413/2017 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 15/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSINA

DE FELICE.

 

Fatto

RILEVATO

che:

la Corte d’appello di Trieste, confermando la sentenza del Tribunale di Udine, ha rigettato l’appello dell’Inps, ritenendo non inclusi nella base imponibile contributiva gli utili percepiti da C.G. quale amministratore unico della Società Lubriservice s.r.l., trattandosi di “redditi di capitale”, secondo la prevalente interpretazione dottrinale e giurisprudenziale del D.L. n. 384 del 1992, art. 3 bis, convertito con modifiche dalla L. n. 438 del 1992, percepiti da socio non lavoratore;

la cassazione della sentenza è domandata dall’Inps sulla base di un unico motivo; C.G. ha resistito con controricorso;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’istituto ricorrente deduce “Violazione e falsa applicazione della L. 14 novembre 1992, n. 438, art. 3 bis, di conversione del D.L. 19 settembre 1992, n. 384 e, in connessione con questo della L. 2 agosto 1990, n. 233”;

contesta l’approdo interpretativo raggiunto dalla Corte d’appello, sostenendo che la disciplina contenuta nel D.L. n. 438 del 1993, art. 3 bis, nel riferirsi alla “totalità dei redditi d’impresa” per il calcolo dell’ammontare dei contributi dovuti dal lavoratore autonomo iscritto alla relativa gestione previdenziale (nel caso in esame gestione commercianti), abbia innovato la precedente disciplina (contenuta nella L. n. 233 del 1990), estendendo la base imponibile anche agli utili percepiti dal socio di società di capitali il quale non abbia svolto attività lavorativa;

il motivo è infondato;

questa Corte ha deciso in proposito che “Il lavoratore autonomo, iscritto alla gestione previdenziale in quanto svolgente un’attività lavorativa per la quale sussistono i requisiti per il sorgere della tutela previdenziale obbligatoria, deve includere nella base imponibile sulla quale calcolare i contributi la totalità dei redditi d’impresa così come definita dalla disciplina fiscale, vale a dire quelli che derivano dall’esercizio di attività imprenditoriale (D.P.R. n. 917 del 1986, art. 55), restando esclusi i redditi di capitale, quali quelli derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa (D.P.R. n. 917 del 1986, art. 44, lett. e).” (Cass. n. 21540 del 2019);

l’opzione ermeneutica consolidata riguardo alla nozione di “redditi d’impresa” di cui al D.L. n. 384 del 1992, art. 3 bis, così come modificato dalla L. n. 438 del 1992, ha trovato corretta applicazione nella sentenza qui impugnata, essendo risultato pacifico che C.G. non ha prestato nessuna attività lavorativa nell’ambito della Lubriservice s.r.l., ma ha svolto soltanto le mansioni istituzionalmente legate al proprio ruolo di amministratore unico, quali la predisposizione del bilancio e la sottoscrizione quale legale rappresentante dei contratti sociali;

in definitiva, il ricorso va rigettato;

le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; in ragione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della controricorrente che liquida in Euro 200 per esborsi, Euro 3.000,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 9 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2021

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