Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3364 del 08/02/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 08/02/2017, (ud. 24/01/2017, dep.08/02/2017),  n. 3364

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – rel. Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1480/2013 proposto da:

COOPERATIVA EDILE PARCO SERENO 2000 SCARL in persona del Presidente e

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA

PIAZZA VENEZIA, presso lo studio dell’avvocato NICOLA PENNELLA,

rappresentato e difeso dagli avvocati ANDREA PORTA, ANTONIO

FIORDELISI, giusta delega a margine;

_- ricorrente –

contro

COMUNE DI PONTECAGNANO FAINO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 546/2011 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

SALERNO, depositata il 14/11/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/01/2017 dal Presidente e Relatore Dott. DOMENICO CHINDEMI;

udito per il controricorrente l’Avvocato FRANCIOSO che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

Con sentenza n. 546/04/11, depositata il 14.11.2011, la Commissione Tributaria Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, accoglieva parzialmente l’appello proposto dalla società Parco Sereno 2000 s.c.a r.l. avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Salerno n. 192/06/2009, dichiarando la decadenza relativamente all’avviso di accertamento ICI, per l’anno 2001, confermando la sentenza impugnata relativamente agli accertamenti per gli anni dal 2002 al 2005.

Rilevava al riguardo la Commissione Tributaria Regionale la correttezza delle valutazioni della CTP che aveva anche aumentato il coefficiente correttivo applicato, rideterminando i valori unitari di riferimento, ritenendo dovute le sanzioni per l’assenza di obiettive condizioni di incertezza sulla portata e applicazione delle norme di riferimento.

La società impugna la sentenza della Commissione Tributaria Regionale deducendo 6 motivi.

Il Comune di Pontecagnano si è costituito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Va, preliminarmente rilevata l’ammissibilità del ricorso per Cassazione proposto entro il termine di legge.

La sentenza impugnata è stata depositata in cancelleria in data 14.11.2011 e il ricorso per cassazione è stato consegnato all’Ufficiale giudiziario in data 31.12.2012 come emerge dalla relata di notifica dell’originale del ricorso.

Il ricorso va proposto, entro l’ordinario termine di sessanta giorni dalla comunicazione o – se anteriore – dalla notificazione di essa (o, comunque, entro il termine previsto dall’art. 327 c.p.c. e quindi entro un anno – maggiorato della sospensione feriale, se applicabile – dal suo deposito, se trattasi di giudizio intrapreso in primo grado prima del 4.7.09, come nella fattispecie, o, per quelli intrapresi dopo, entro sei mesi dal deposito, maggiorati della sospensione feriale se applicabile), sia proponibile ricorso per cassazione avverso il provvedimento di primo grado.

Tenendo contro della sospensione feriale dei termini, il termine ultimo per proporre il ricorso per cassazione era il 31.12.2012, in quanto giorno 30.12.2012 era domenica e quindi, il ricorso notificato il 31.12.2012 deve essere considerato rituale e quindi ammissibile.

2. Col primo motivo vengono dedotti violazione di legge e vizio di motivazione alla mancata applicazione dell’art. 2220 c.c. e delle norme sullo statuto del contribuente, asserendo non sussistente a carico del contribuente l’obbligo di conservare la ricevuta della dichiarazione effettuata nel 1992 sino all’anno di imposizione; col secondo motivo (ancorchè denominato terzo) lamenta violazione di legge e vizio di motivazione non avendo i giudici di appello tenuto in considerazione l’istituto della continuazione previsto dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12; con il terzo motivo o lamenta ulteriore violazione dell’art. 10 dello statuto del contribuente ritenendo trattarsi di violazioni formali; col quarto motivo rileva e degli accertamenti relativi agli anni d’imposta a 2004 2005, lo stesso regolamento del comune ha abolito l’obbligo della dichiarazione o della denunzia di variazione; con l’ultimo motivo rileva che la CTR, senza disporre CTU, ha ridotto del 10% il valore stabilito dal comune.

Il primo motivo è infondato, l’art. 2220 c.c., infatti, non enuclea un’ipotesi di esenzione, oltre il decennio, dall’onere della prova a carico della parte che – per regola generale – ne risulti gravata. Per le esigenze connaturate al contenzioso giurisdizionale, in altri termini, devono trovare pieno e continuativo vigore – se necessario, anche oltre i dieci anni le disposizioni generali sul riparto e sul soddisfacimento dell’onere probatorio; con la conseguenza che il contribuente che invochi una pretesa fiscale sarà comunque tenuto, indipendentemente dal suddetto obbligo di conservazione nel decennio, a fornire in giudizio la prova del fondamento del proprio diritto: una cosa essendo l’obbligo di conservazione a fini amministrativi, accertativi e di esibizione, e tutt’altra l’osservanza dell’art. 2597 c.c., non derogato dalla norma speciale.

Si tratta, del resto, di soluzione armonica con quanto più volte affermato – in diversa materia, ma in analoga fattispecie legale di tenuta documentale obbligatoria – in ordine all’obbligo di conservazione decennale della scritture contabili ex art. 2220 c.c.; obbligo non idoneo a sollevare l’imprenditore, successivamente al decorso dei dieci anni, da l’onere della prova posto a suo carico nel giudizio secondo le regole generali (Cass. 26683/09; 1842/11 19696/14 ed altre).

Il terzo e quarto motivo sono inammissibili per difetto di autosufficienza, non avendo il ricorrente allegato o riprodotto il regolamento del comune che dal 2004 avrebbe abolito l’obbligo della dichiarazione o della denunzia di variazione, non essendo possibile, in relazione al vizio denunciato di violazione di legge, consultare gli atti.

Il quinto motivo è parimenti infondato trattandosi di valutazione di merito del giudice di appello, che ha determinato i valori del terreno su cui calcolare l’imposta, peraltro o riducendo ove il 10% del valore stabilito dal comune, tenendo conto della ridotta edificabilità del suolo.

E’, invece, fondato il secondo motivo di ricorso.

Le sanzioni sono state comminate per omessa dichiarazione, in riferimento al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 14, comma 1, obbligo che permane finchè la denuncia non sia presentata e determina, per ciascun anno di imposta, una autonoma violazione. Proprio per tale ragione, soccorre il principio della continuazione, sancito dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12, comma 5, trattandosi di violazioni a carattere non formale che incidono sull’esercizio dei poteri amministrativi degli uffici tributari (D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12, comma 2), in base al quale, in ipotesi di violazioni della stessa indole commesse, con più azioni od omissioni, in periodi d’imposta diversi, la sanzione va determinata mediante l’aumento (dalla metà al triplo) di quella base, dovendo aggiungersi che il cumulo giuridico, previsto dal menzionato comma 5, è applicabile anche ai tributi locali e, dunque, all’ICI, in virtù del rinvio alla disciplina generale sulle sanzioni amministrative per la violazione delle norme tributarie disposto dal D.Lgs. n. 473 del 1997, art. 16.

Pertanto vanno respinti i motivi 1, 3, 4 e 5, accolto il secondo, cessata l’impugnata sentenza relativamente alle sanzioni irrogate, con rinvio alla CTR della Campania per la determinazione della sanzione in base all’istituto della continuazione.

Conferma, nel resto impugnata sentenza; riserva alla CTR la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

Rigetta i motivi 1, 3, 4 e 5, accoglie il secondo, cassa l’impugnata sentenza relativamente alle sanzioni irrogate, con rinvio alla CTR della Campania per la rideterminazione della sanzione in base all’istituto della continuazione.

Conferma, nel resto impugnata sentenza; riserva alla CTR la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2017

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