Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33637 del 18/12/2019

Cassazione civile sez. I, 18/12/2019, (ud. 20/09/2019, dep. 18/12/2019), n.33637

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18937/2018 proposto da:

K.K., domiciliato in Roma presso la Cancelleria della Corte

di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avv.to Ennio Cerio;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro-tempore

domiciliato presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto emesso nel procedimento RG 2256/2017 del Tribunale

di Campobasso depositato l’11/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/09/2019 dal Cons. Fott. MARCO MARULLI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. K.K., cittadino bengalese, ricorre a questa Corte avverso l’epigrafato decreto con cui il Tribunale di Campobasso, attinto dal medesimo ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, ha respinto le istanze intese al riconoscimento in suo favore delle misure di protezione internazionale ed umanitaria e ne chiede la cassazione sul rilievo 1) della violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, poichè il decidente si era astenuto dal compiere, come imposto dalla norma in tesi violata, una “valutazione, mediante fonti autorevoli, della situazione del paese di origine”, stante la genericità delle informazioni relative alla condizione generale del Bangladesh, tratte da un “non meglio identificato “sito della (OMISSIS)”, senza altre indicazioni, senza procedere alla consultazioni di altre fonti qualificate, salvo il richiamo all’ultimo rapporto Amnesty International a cui si rinviava integralmente; 2) dell’omesso esame di un fatto decisivo, rappresentato dalla documentata attività di integrazione e di partecipazione ad un tirocinio formativo, la cui valutazione è stata “del tutto pretermessa nell’ordinanza impugnata”, così come del resto, incorrendo pure nel vizio di omessa pronuncia, il decidente aveva “del tutto omesso di valutare le condizioni di vulnerabilità” ai fini della concessione della protezione umanitaria..

Al proposto ricorso resiste l’amministrazione intimata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. Il primo motivo è inammissibile.

3. Il Tribunale, riportati i fatti riferiti dal ricorrente nella cornice di una vicenda di carattere privato riconducibile a problematiche economiche, indagando lo specifico profilo oggetto di censura, si è dato cura di negarne ogni inferenza decisoria, non solo riproducendo testualmente il report risultante dal sito della (OMISSIS), ma integrando le informazioni così assunte e riferite in dettaglio, con l’osservazione che “in base all’ultimo rapporto Amnesty International, cui integralmente si rinvia, non emerge che il Bangladesh sia teatro di violenza indiscriminata, nel senso indicato dalla nota sentenza Diakitè del 30.01.2014 della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, tale da esporre il richiedente al pericolo di un rischio grave ed effettivo in caso di rientro in patria.

4. La declinata doglianza è perciò priva della necessaria pertinenza rispetto al decisum, sicchè essa contravvenendo al principio di specificità dei motivi del ricorso per cassazione, come si è altrove già statuito, si mostra unicamente intesa “a promuovere una rivisitazione dell’apprezzamento di fatto operato dal decidente di merito, nell’auspicio che una nuova interpretazione dei dati salienti della vicenda possa condurre ad un esito conclusivo del giudizio più favorevole di quello fatto segnare dal Tribunale, senza nemmeno puntualmente contestare quanto accertato in fatto dal giudice del merito” (Cass., Sez. VI-I, 10/09/2019, n. 22609).

5. Il secondo motivo – invertendo l’ordine espositivo delle doglianze in ragione dell’assorbenza logica del secondo vizio denunciato rispetto al primo – è parte infondato e parte inammissibile.

Infondato è nell’allegazione del vizio di omessa pronuncia, non essendo invero la specifica domanda a tal fine sottoposta al decidente rimasta impronunciata, dato che il Tribunale l’ha espressamente esaminata e altrettanto espressamente l’ha rigettata.

Inammissibile è nell’allegazione del vizio di omesso esame, poichè, pur dovendosi osservare, in linea più generale, che l’argomento sviluppato in punto all’integrazione sociale del ricorrente è già stato ritenuto non conferente da questa Corte (Cass., Sez. VI-I, 23/10/2017, n. 25075, in motivazione), la declinata doglianza da un lato è intesa a sollecitare una rivalutazione del quadro fattuale sfavorevolmente apprezzato dal decidente del merito, dall’altro non evidenzia un vizio rilevante ai sensi del parametro cassatorio evocato, esulando manifestamente dal concetto di fatto decisivo accolto secondo la comune esegesi dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass., Sez. U, 7/04/2014, n. 8053).

6. Il ricorso va dunque respinto.

7. Spese alla soccombenza. Non ricorrono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 8, essendo il ricorrente ammesso al patrocinio gratuito a spese dello Stato.

P.Q.M.

Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 2100,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 20 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2019

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