Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33633 del 18/12/2019

Cassazione civile sez. I, 18/12/2019, (ud. 20/09/2019, dep. 18/12/2019), n.33633

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 118022/2018 proposto da:

O.S., domiciliato in Roma presso la Cancelleria della Corte

di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avv.to Ennio Cerio;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto n. 950/2018 del Tribunale di Campobasso depositato

il 9/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/09/2019 dal Cons. Dott. MARCO MARULLI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. O.S., cittadino nigeriano, ricorre a questa Corte avverso l’epigrafato decreto con cui il Tribunale di Campobasso, attinto dal medesimo ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, ha respinto le istanze intese al riconoscimento in suo favore delle misure di protezione internazionale ed umanitaria e ne chiede la cassazione sul rilievo della violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, poichè il decidente si era astenuto dal compiere, come imposto dalla norma in tesi violata, una “valutazione, mediante fonti autorevoli, della situazione del paese di origine”, stante la genericità delle informazioni relative alla condizione generale della Nigeria, valutate in modo apodittico riguardo alla regione dell’Edo State e senza indicare alcuna fonte internazionale qualificata.

Non ha svolto attività difensiva l’amministrazione intimata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. Il motivo è inammissibile.

3. Il Tribunale, indagando lo specifico profilo oggetto di censura, si è dato cura di negarne ogni inferenza decisoria osservando “che nel territorio di provenienza, lo stato dell’EDO non è in atto una violenza indiscriminata dal momento che l’organizzazione terroristica jihaista (OMISSIS) opera nel nord est del paese (in particolare negli stati di (OMISSIS) per i quali l’UNHCR ha dato indicazioni di non rimpatrio). L’Edo State non risulta segnalato per l’esistenza dei conflitti armati in corso”.

4. La declinata doglianza è perciò priva della necessaria pertinenza rispetto al decisum sicchè essa contravvenendo al principio di specificità dei motivi del ricorso per cassazione, come si è altrove già statuito con riguardo a fattispecie sul punto speculare rispetto a quella in esame, si mostra unicamente intesa “a promuovere una rivisitazione dell’apprezzamento di fatto operato dal decidente di merito, nell’auspicio che una nuova interpretazione dei dati salienti della vicenda possa condurre ad un esito conclusivo del giudizio più favorevole di quello fatto segnare dal Tribunale, senza nemmeno puntualmente contestare quanto accertato in fatto dal giudice del merito” (Cass., Sez. VI-I, 10/09/2019, n. 22609).

5. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

6. Nulla spese.

Non ricorrono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, essendo il ricorrente ammesso al patrocinio gratuito a spese dello Stato.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 20 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2019

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