Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33632 del 18/12/2019

Cassazione civile sez. I, 18/12/2019, (ud. 20/09/2019, dep. 18/12/2019), n.33632

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18018/2018 proposto da:

T.M., domiciliato in Roma presso la Cancelleria della Corte

di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avv.to Ennio Cerio;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 924/2018 del Tribunale di Campobasso depositato

l’8/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/09/2019 dal Cons. Dott. MARCO MARULLI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. T.M., cittadino pakistano, ricorre a questa Corte avverso l’epigrafato decreto con cui il Tribunale di Campobasso, attinto dal medesimo ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, ha respinto le istanze intese al riconoscimento in suo favore delle misure di protetezione internazionale ed umanitaria e ne chiede la cassazione sul rilievo della violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, poichè il decidente si era astenuto dal compiere, come imposto dalla norma in tesi violata, una “valutazione, mediante fonti autorevoli, della situazione del paese di origine”, stante la genericità delle informazioni relative alla condizione generale del Pakistan, tratte da un “più recente report del Ministero degli Esteri”, senza altre indicazioni e senza procedere alla consultazioni di altre fonti qualificate.

Non ha svolto attività difensiva l’amministrazione intimata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. Il motivo è fondato.

3. La questione, nei medesimi termini qui rappresentati con riferimento ad un provvedimento del medesimo decidente che replica alla lettera quello oggetto di odierna impugnazione, è già stata affrontata dalla giurisprudenza di questa Corte con ordinanza 17/05/2019, n. 13449 alle cui motivazioni il collegio reputa di doversi integralmente riportare.

4. Sicchè, premesso che ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, la valutazione a cui la Commissione prima ed il giudice dell’impugnazione poi – se la situazione di esposizione a pericolo per l’incolumità fisica indicata dal ricorrente e astrattamente sussumibile in una situazione tipizzata di rischio sia effettivamente sussistente nel Paese nel quale dovrebbe essere disposto il rimpatrio – deve avvenire in base a quanto prescritto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e quindi “… alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati, elaborate dalla Commissione nazionale sulla base dei dati forniti dall’ACNUR, dal Ministero degli affari esteri, anche con la collaborazione di altre agenzie ed enti di tutela dei diritti umani operanti a livello internazionale, o comunque acquisite dalla Commissione stessa”, deve giudicarsi insufficiente, come già affermato in passato (Cass., Sez. VI-I, 24/09/2012, n. 16202), il “riferimento – operato nel provvedimento impugnato – ai “più recenti report del Ministero degli Esteri”, in quanto trattasi di indicazione generica, non idonea a specificare quale fonte, in concreto, è stata utilizzata dal giudice di merito e quindi non sufficiente ad assicurare il controllo sull’attendibilità di essa e soprattutto sulla sua effettiva ricomprensione nel novero di quelle previste dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, richiamato comma”.

5. Come, ancora osservato, discende da ciò “che il Tribunale ha errato nell’omettere la puntuale verifica d’ufficio della situazione in cui versa il Pakistan, e la zona del Punjab in particolare, indicando nella motivazione del provvedimento impugnato una fonte non sufficientemente determinata, non considerando le varie fonti indicate dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, non tenendo conto delle informazioni provenienti dai siti web delle principali organizzazioni non governative attive nel settore della cooperazione internazionale e ritenendo inverosimile il racconto del richiedente in base, da un lato, alla valorizzazione di elementi di carattere secondario e, dall’altro, alla totale omissione della valutazione degli elementi essenziali della storia”.

6. Nè, si è concluso, il principio di diritto che si è inteso in tal modo affermare – ossia che “il riferimento, operato dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, alle cd. fonti informative privilegiate, va interpretato nel senso che è onere del giudice specificare la fonte in concreto utilizzata e il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità dell’informazione predetta rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione” – si presta a smentite in forza del richiamo, operato nella parte finale della motivazione del provvedimento, ai precedenti di questa Corte concernenti diversi cittadini pakistani originari della zona del Punjab.

E ciò perchè, in disparte dalla constatazione che i predetti precedenti non sono pertinenti, “l’ipotesi della minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale implica una contestualizzazione della minaccia suddetta, in rapporto alla situazione soggettiva del richiedente (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 14006 del 31/05/2018, Rv. 649169), onde non è possibile ritenere esclusa tale condizione sulla base del mero riferimento a casi di altre persone provenienti dalla stessa area geografica”.

7. In definitiva, il ricorso va accolto con conseguente cassazione del provvedimento impugnato e rinvio della causa al Tribunale di Campobasso, in persona di diverso giudice, affinchè provveda al riesame della situazione nel rispetto dei principi enunciati in motivazione, regolando altresì le spese del presente giudizio di Cassazione.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa l’impugnato decreto e rinvia la causa avanti al Tribunale di Campobasso che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 20 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2019

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