Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33631 del 28/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 28/12/2018, (ud. 28/11/2018, dep. 28/12/2018), n.33631

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. FANTICINI Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10480-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

I.B., elettivamente domiciliato in ROMA VIA PIETRO

MAFFI 79, presso lo studio dell’avvocato VITTORIA CARUSO,

rappresentato e difeso dagli avvocati MAURIZIO LAUDANTE, FABIO

LANDOLFI;

– controricorrente –

e contro

CONC. EQUITALIA POLIS SPA;

– intimata –

e da

CONC. EQUITALIA POLIS SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

PREMUDA 1/A, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO DIDDORO,

rappresentato e difeso dall’avvocato VINCENZO POLISI;

– controricorrente incidentale –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, I.B.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 124/2011 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 01/04/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/11/2018 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FANTICINI.

Fatto

RILEVATO

CHE:

– I.B. impugnava l’avviso di mora – relativo ad IVA dell’anno 1984 e notificatogli in data 28/2/2008 dall’agente della riscossione – rilevando che l’atto non era stato preceduto da rituale notifica della cartella di pagamento e, comunque, eccependo la decadenza dalla riscossione e la prescrizione del credito tributario a norma dell’art. 2948 c.c.;

– la C.T.P. di Caserta accoglieva il ricorso del contribuente;

– la C.T.R. della Campania, con la sentenza n. 124/48/11 dell’1/4/2011, rigettava l’appello dell’Agenzia delle Entrate, dichiarava inammissibile l’appello incidentale di Equitalia Polis S.p.A. (agente della riscossione) e condannava le predette parti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese del grado; per quanto ancora rileva in questa sede, la C.T.R. forniva la seguente motivazione della propria decisione: “la questione riguardante la decorrenza della prescrizione dalla data in cui è passata in giudicato la sentenza citata dall’Agenzia delle Entrate nell’appello principale non è stata sollevata dinanzi alla CTP di Caserta ed è, perciò, in base al disposto del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57, comma 2, inammissibile, essendo una nuova eccezione… Per quanto concerne l’esistenza di un precedente avviso di mora in data 04/09/2003, non impugnato dal contribuente, ma riguardante l’IVA per l’anno 1984, si rileva che lo stesso era comunque prescritto, essendo decorso il decennio previsto ex art. 2946 c.c.. Tale termine è decorso ancor più per l’avviso di mora oggetto del presente procedimento, notificato in data 28/02/2008… Va dichiarato inammissibile l’appello incidentale della Equitalia Polis S.p.A. in quanto depositato in data 9/08/2010, oltre il termine del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ex art. 54”;

– avverso tale decisione l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi;

– Equitalia Sud S.p.A. (già Equitalia Polis S.p.A.; oggi Agenzia delle Entrate – Riscossione) ha presentato ricorso incidentale, basato su due motivi;

– resiste con controricorso I.B..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Col primo motivo dei rispettivi ricorsi sia l’Agenzia delle Entrate, sia la Equitalia Sud S.p.A. si dolgono (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) della violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 54 e 57 per avere la C.T.R. dichiarato l’inammissibilità dell’appello incidentale dell’agente della riscossione, sebbene quest’ultimo avesse depositato soltanto un “atto di controdeduzioni” da qualificare alla stregua di intervento ad adiuvandum; aggiunge l’Agenzia delle Entrate che – anche a voler reputare inammissibile l’atto dell’agente della riscossione – il giudice avrebbe dovuto considerare le difese in esso contenute e, conseguentemente, non avrebbe dovuto respingere come “nuova eccezione”, formulata per la prima volta in appello, la deduzione relativa alla decorrenza del termine di prescrizione dal giudicato formatosi sulla pretesa tributaria.

2. Col secondo motivo l’Agenzia delle Entrate lamenta la violazione (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) dell’art. 2953 c.c., in quanto la C.T.R. avrebbe omesso di individuare, quale dies a quo del termine di prescrizione (decennale), il giorno del passaggio in giudicato – in data 25/5/1995 – della sentenza della medesima C.T.R. (che era stata oggetto di produzione documentale in appello da parte dell’agente della riscossione), la quale aveva respinto le contestazioni del contribuente in ordine dell’avviso di rettifica IVA; il predetto termine era stato interrotto dalla notificazione del precedente avviso di mora del 4/9/2003, peraltro non impugnato dallo I..

3. I motivi sono fondati nei termini di seguito esposti.

La C.T.R. ha inequivocamente statuito che il termine di decorrenza della prescrizione (ritenuta decennale ex art. 2946 c.c.) fosse l’anno 1984, annualità in cui il diritto al tributo era sorto, senza considerare l’impugnazione e il passaggio in giudicato – in data 25/5/1995 – della sentenza che aveva respinto le contestazioni del contribuente in ordine dell’avviso di rettifica IVA; il giudice d’appello ha altresì specificato che il predetto fatto interruttivo è stato allegato soltanto in appello e costituisce, dunque, “una nuova eccezione”.

Indipendentemente dalla pronuncia sulla (ir)ritualità dell’atto dell’agente della riscossione, la C.T.R. ha considerato le deduzione in esso contenuta e l’ha giudicata inammissibile.

Non è controverso che soltanto in appello l’Amministrazione (e, segnatamente, Equitalia) abbia allegato e dimostrato il passaggio in giudicato della sentenza che aveva respinto le doglianze del contribuente riguardanti l’avviso di rettifica IVA; tuttavia, la conseguenza che la C.T.R. trae da tale circostanza è erronea, dato che “in tema di contenzioso tributario, ai sensi del D.Lgs. n. 542 del 1996, art. 57, comma 2, sono precluse in appello esclusivamente le eccezioni nuove, dalle quali deriva un mutamento degli elementi materiali del fatto costitutivo della pretesa ed il conseguente ampliamento del tema della decisione, sicchè, a fronte dell’eccezione di decadenza e prescrizione sollevata dal contribuente, l’allegazione dell’interruzione della prescrizione da parte dell’Amministrazione finanziaria, provata mediante l’allegazione di documentazione, rappresenta una mera difesa o un’eccezione in senso improprio, pienamente ammissibile anche in appello in quanto mera contestazione delle censure mosse all’atto impugnato con il ricorso, senza introduzione di alcun elemento nuovo d’indagine” (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 24214 del 29/11/2016, Rv. 641725-01).

4. Resta assorbito il secondo motivo del ricorso incidentale di Equitalia Polis, che ha censurato la decisione per violazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, commi 1 e 3, e art. 21, comma 1.

5. In conclusione, la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla C.T.R. della Campania, in diversa composizione, alla quale è rimessa anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte

accoglie il primo motivo dei ricorsi di Agenzia delle Entrate e di Equitalia e il secondo motivo del ricorso di Agenzia delle Entrate, dichiara assorbito il secondo motivo del ricorso di Equitalia,

cassa la sentenza impugnata con rinvio alla C.T.R. della Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di questo giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Quinta Sezione Civile, il 28 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2018

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