Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3363 del 12/02/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 3363 Anno 2018
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: ORICCHIO ANTONIO

ORDINANZA

sul ricorso 6082-2017 proposto da:
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA in persona del Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

PASCARELLA GIUSEPPINA ELENA, elettivamente domiciliata
2017
3293

in ROMA, PIAZZA DELLA LIBERTA’ 20, presso lo studio
dell’avvocato ALESSANDRA GULLO, rappresentata e difesa
dall’avvocato ORLANDO SGAMBATI;
– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositato

il

13/09/2016,

R.G.V.G.

n.

50992/2015,

Data pubblicazione: 12/02/2018

Cron.n. 6084/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 15/12/2017 dal Consigliere ANTONIO

ORICCHIO.

Rilevato che :
è stato impugnato dal Ministero della Giustizia il decreto
della Corte di Appello di Roma depositato in data
13.9.2016, col quale veniva rigettata l’opposizione proposta
dal Ministero stesso avverso il precedente decreto, di cui in

aveva accolto il ricorso per la condanna della medesima
P.A. al pagamento di indennizzo in favore dell’odierna parte
controricorrente per la non ragionevole durata del processo
di cui in atti.
Il ricorso del Ministero è fondato su quattro ordini di motivi
ed è resistito con controricorso dalla parte intimata.
Il ricorso viene deciso ai sensi delrart. 375, ult. co . c.p.c.
con ordinanza in camera di consiglio non essendo stata
rilevata la particolare rilevanza delle questioni di diritto in
ordine alle quali la Corte deve pronunciare.
Considerato che :
1.- Con il primo motivo del ricorso si censura il vizio di
violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4 L. n. 89/2001 in
relazione all’art. 360, co. I, n.
NN

•3 c.p.c., sostenendo –

…quantunque S.C. 5895/09 e 22242/10 siano andate in

contrario avviso”- l’inapplicabilità della sospensione ex L.
n. 74/”69 al termine decadenziale ex art. 4 L. n. 89/2001.

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atti, emesso dal Consigliere designato di quella Corte e che

2.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce il vizio di
violazione e falsa applicazione dell’art. 4 della L. n. 89/2001
in relazione all’art. 360, co. I , n. 3 c.p.c..
3.-

Con il terzo motivo del ricorso si deduce il vizio di

violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4 L. n. 89/01 in

particolare, l’inapplicabilità nella faWspecie del (nuovo)
termine breve semestrale.
4.

Con il quarto motivo del ricorso si censura il

provvedimento gravato sotto il profilo della violazione e/o
falsa applicazione dell’art. 4 L. n. 89/2001 in relazione
all’arr. 360, co. 1, n. 4 c.p.c. , adducendo che il ricorso ex L.
89/”01 “non introduce direttamente un giudizio contenzioso”
e che, pertanto, dovendosi ritenere “attivato un
procedimento monitorio” non andrebbe applicata la
proroga dei termini e la sospensione del termini per il
periodo feriale ex L. 74/1969.
5.-

Con il quinto ed ultimo motivo di deduce la violazione

e/o falsa applicazione degli artt. 4 e 5 della L. n. 89/2001 in
quanto la Corte territoriale abvrebbe erroneamente fatto
decorrere il termine ex art. 4 cit. dalla data del 28/7/2015
in cui non risulterebbe “il verbale negativo di conciliazione”.
6.-

I motivi innanzi esposti possono essere trattati, per

ragioni di opportunità, congiuntamente.

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relazione all’art. 360, co. 1 , n. 4 c.p.c., adducendo, in

Essi, nella sostanza, mirano -pur se con distinte
prospettazioni, ma analogo fine- a far affermare la
decadenza dal termine per la propdsizione del ricorso ex L.
n. 89/2001.
Il ricorso, formulato con atto in cui ampi sono gli stralci

scritte a mano, risulta proposto -per ammissione della
stessa Amministrazione ricorrente- nella piena coscienza e
conoscenza della ratio su cui si fonda la decisione gravata;
e, quindi, sul fatto del “richiamato .(da(la Corte territoriale)
univoco orientamento espresso dalla giurisprudenza di
legittimità per il quale la sospensione dei termini per il
periodo feriale trova in via generale applicazione non solo
nei confronti dei termini endoprocessuali, ma altresì nei
confronti dei termini previsti a pena di decadenza quante
volte gli stessi costituiscano l’unico rimedio per far valere il
diritto”.
Orbene nella fattispecie si controverte in tema di
opposizione avverso provvedimento di ingiunzione di
pagamento di equo indennizzo ai sensi della L. n. 89/2001.

Il ricorso, con i suoi motivi qui congiuntamente in esame,
tende ad ottenere una pronuncia contraria all’orientamento,
ormai consolidato, cui faceva riferimento il decreto
impugnato innanzi a questa Corte (e che, come detto,

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riportati in fotocopia, per allegazione e con interpolazioni

risulta per espressa ammissione ben conosciuto dalla P.A.
ricorrente).
Il ricorso pretenderebbe, insomma, l’affermazione del
principio per cui al termine per la proposizione dell’azione di
riparazione ex L. 89/2001 non andrebbe applicata la

pretesa non tempestività – in ipotesi- dell’apposito ricorso a
suo tempo depositato dalla odierna parte controrìcorrente.
La pretesa avanzata col ricorso è del tutto infondata.
La richiamata e consolidata giurisprudenza (Cass. n.ri
5895/2009 ; 22242/2010 e 18302/2014) consente di poter
affermare -in uno alla correttezza del decreto gravato della
Corte territoriale- il fatto che il ricorso per equo indennizzo è
stato tempestivamente presentato e che, quindi, la
questione sollevata dalla Amministrazione sia del tutto
infondata.
Le stesse S.U. di questa Corte, con sentenza n.
17781/2013, hanno riaffermato la natura processuale del
termine in questione e la sua sottoposizione al regime della
sospensione del termine feriale di cui all’art. 1 L. n. 74/1969
e succ. modif..
Del tutto infondate sono, poi, le prospettazioni di erroneità
del gravato provvedimento in conseguenza e per effetto
della introduzione del termine semestrale , in luogo di quello
annuale, della sospensione dei termini feriali.
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sospensione feriale dei termini, con la conseguenza della

Del pari è infondata la prospettata deduzione della
inapplicabilità della sospensione per effetto della natura
monitoria dell’opposizione ex L. 89/”01.
Da ultimo va rilevato l’inammissibilità del quinto motivo del
proposto ricorso che deduce un motivo concernete un mero

Il ricorso è, pertanto, nel suo complesso

del tutto

inammissibile.
7.- Le spese seguono la soccombenza e sì determinano così
come in dispositivo.
Non sussistono i presupposti, attesa l’apposita esenzione in
favore della Amministrazione ricorrente, per l’applicazione
della normativa di cui all’art. 13 del D.P.R. n. 115/2002 e,
quindi, di quanto dalla stessa . previsto in ordine al
versamento di ulteriore importo.
P.Q.M.
La Corte
dichiara inammissibile

il ricorso e condanna

l’amministrazione ricorrente al pagamento in favore
delle parti controricorrenti delle spese del giudizio,
determinate in € 1.147,50,(Olii—e 200,00 per esbor_sQ
oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori
come per legge.

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vizio revocatorio.

Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda
Sezione Civile della Corte Surirema di Cassazione il

15 dicembre 2017.

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