Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3363 del 12/02/2010

Cassazione civile sez. III, 12/02/2010, (ud. 15/01/2010, dep. 12/02/2010), n.3363

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 18537/2005 proposto da:

TREMONTI RESIDENCE SPA (OMISSIS) in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GAVORRANO 12, presso lo studio dell’avvocato GIANNARINI MARIO,

rappresentata e difesa dall’avvocato RICCA Lucio giusta delega a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA CAMOZZI 1, presso lo studio dell’avvocato GIUFFRE’

Adriano, che la rappresenta e difende giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 45/2005 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

emessa il 4/1/2005, depositata il 25/01/2005, R.G.N. 810/2002;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

15/01/2010 dal Consigliere Dott. PAOLO D’AMICO;

udito l’Avvocato GIUSEPPE PUCCI per delega dell’Avvocato ADRIANO

GIUFFRE’;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del giugno 1989 C.V. conveniva in giudizio la Tremonti Residence s.p.a. chiedendo che quest’ultima, acquisito agli atti un accertamento tecnico preventivo, fosse condannata a ripristinare lo stato dei luoghi di un suo fondo danneggiato da una frana verificatasi a seguito del crollo di un muro di sostegno cagionato dalla stessa Tremonti Residence.

In subordine l’attore chiedeva la condanna della suddetta società al pagamento delle somme necessarie a ripristinare lo stato dei luoghi.

La società convenuta si costituiva in giudizio deducendo che il crollo era da ascrivere a caso fortuito e che comunque il fondo dell’attore non aveva subito danni perchè da tempo incolto.

In corso di causa all’originario attore subentrava l’erede C. C..

Con sentenza del 2002 n. 196 il Tribunale accoglieva la domanda condannando la società convenuta al risarcimento del danno e al pagamento delle somme necessarie per il ripristino dell’accesso compromesso dalla suddetta frana.

La società proponeva appello. Si costituiva la C. formulando appello incidentale.

La Corte d’Appello di Messina, in parziale accoglimento dell’appello principale e in riforma della sentenza impugnata quantificava il danno a carico della società appellante in complessivi Euro 16.814,00. Quindi, in accoglimento dell’appello incidentale e della domanda proposti dall’appellata. disponeva che la somma suddetta fosse ulteriormente rivalutata sulla base degli indici Istat e che sulla medesima somma fossero computati gli interessi al tasso legale.

Proponeva ricorso per cassazione la Tremonti Residence.

Resisteva C.C..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo parte ricorrente denuncia “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2051, 2053, 1669 e 2697 c.c., art. 1362 c.c., e segg., in relazione all’art. 112 cod. proc. civ. – Motivazione insufficiente e contraddittoria su di un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5)”.

Sostiene parte ricorrente che l’impugnata sentenza non appare condivisibile sotto nessun profilo e merita di essere riformata da questa Corte in considerazione del vizio di non corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato.

Afferma infatti la ricorrente che controparte non aveva mai lamentato che il muro era stato realizzato in contrasto con la buona tecnica costruttiva ed aveva anzi ipotizzato che il crollo fosse derivato da opere nuove eseguite dalla Tremonti; quindi da un fatto da considerare illecito ex art. 2043 c.c., in relazione al quale la stessa controparte aveva l’onere di provare quali nuove opere avessero determinato il crollo.

Il Tribunale prima e la Corte d’Appello poi hanno completamente disatteso la domanda l’uno sostanzialmente applicando l’art. 1669 c.c.; l’altra applicando gli artt. 2051 e 2053 c.c.. Da qui il vizio di ultrapetizione perchè sono stati fatti valere titoli diversi da quelli fatti valere da parte attrice.

Il motivo non può essere accolto.

Nell’esercizio del suo potere di interpretazione e qualificazione della domanda la Corte d’Appello ha identificato gli elementi costitutivi della stessa nel crollo del muro (causa petendi) e nel danno ad esso conseguente (petitum) ed ha stabilito che l’inciso (“nel corso dei lavori ed a causa di essi”) ha carattere meramente accidentale e descrittivo, ma non la funzione di individuare in maniera preclusiva il tipo di responsabilità ancorandola a una determinata causa dell’evento lesivo.

In altri termini la Corte d’Appello ha ritenuto che parte attrice chiedeva il risarcimento del danno derivante dal crollo del muro a prescindere dall’esecuzione dei lavori nel fondo Tremonti.

L’interpretazione e qualificazione della domanda del C., quali operate dalla Corte di merito, sono senz’altro convincenti, congruamente motivate ed immuni da vizi logici o giuridici e devono perciò essere pienamente condivise.

Così qualificata la domanda, senz’altro corretta deve ritenersi la disciplina applicata alla fattispecie de qua.

Con il secondo motivo parte ricorrente denuncia “Violazione e falsa applicazione dell’artt. 2043 c.c., e segg., artt. 1145, 1223, 2056 e 2697 cod. civ. – Motivazione insufficiente e contraddittoria su di un punto decisivo della controversia (art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5)”.

Parte ricorrente censura l’impugnata sentenza per aver confermato la decisione di primo grado nella parte in cui questa aveva ritenuto che il crollo del muro, invadendo il torrente (OMISSIS) che scorreva tra il fondo Tremonti e quello C., avesse reso impossibile l’accesso a quest’ultimo. Sostiene invece la Tremonti che il C. avrebbe potuto accedere al proprio fondo, anche dopo il crollo del muro, da altro accesso. Di conseguenza, tutti i danni riconosciuti dal giudice di merito non potevano essere considerati risarcibili.

Il motivo è infondato.

Sostiene l’impugnata sentenza come dalla relazione del C.t.u. risulti che dal torrente (OMISSIS), in corrispondenza della particella n. 533, si dipartiva una stradella che attraversava il fondo e raggiungeva il fabbricato rurale; che il fondo era privo di altro accesso carrabile e che anche un preesistente accesso pedonale era venuto meno a seguito dei lavori di sbancamento eseguiti dalla Tremonti. Il crollo del muro aveva interessato, oltre la particella (OMISSIS) di pertinenza C., il letto del Torrente ed in tale situazione, secondo il Ctu il fondo era dunque divenuto inaccessibile. Risulta inoltre dall’atto di acquisto del fondo che il C. era titolare del suddetto accesso carrabile, pacificamente utilizzato finchè non si verificò il crollo.

Alla luce di tali elementi la Corte, con valutazione di merito non sindacabile in sede di legittimità in quanto congruamente motivata, ha correttamente ritenuto provato il diritto contestato.

Non pertinente risulta poi il riferimento all’art. 1145 c.c., non ricorrendo nella fattispecie i requisiti dello spoglio.

In conclusione, per tutte le ragioni che precedono, la Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che liquida come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che liquida in Euro 1.700,00 di cui Euro 1.500,00 per onorari, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2010

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