Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3363 del 11/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 11/02/2021, (ud. 09/09/2020, dep. 11/02/2021), n.3363

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3269-2019 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA

D’ALOISIO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, ESTER

ADA VITA SCIPLINO;

– ricorrente –

contro

A.V.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 630/2018 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 16/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSINA

DE FELICE.

 

Fatto

RILEVATO

che:

la Corte d’appello di Palermo, a conferma della sentenza del Tribunale di Agrigento, ha accolto l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta da A.V., ingegnere libero professionista e insegnante, iscritto all’Albo professionale di categoria ma non anche ad Inarcassa;

la Corte territoriale ha ritenuto illegittima l’iscrizione alla gestione separata eseguita dall’Inps d’ufficio al fine di conseguire dal professionista il pagamento del debito contributivo di Euro 4887,93 relativo al reddito da lavoro autonomo dell’anno 2008;

pur consapevole dell’orientamento espresso dalla giurisprudenza di questa Corte con le sentenze n. 30344/2017 e n. 30345/2017 e successive del 2018, ha sostenuto l’illegittimità dell’iscrizione d’ufficio dell’appellato alla gestione separata Inps, atteso che, trattandosi di uno strumento residuale, essa non riceve applicazione qualora la tutela previdenziale del libero professionista iscritto ad albi o elenchi di categoria è rimessa alla competenza gestionale esclusiva delle casse private di appartenenza;

ha altresì accolto la domanda subordinata proposta da A.V., ritenendo, comunque, estinta l’obbligazione per prescrizione (L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9), considerando quale dies a quo di decorrenza la data di scadenza del pagamento dei contributi (16 giugno 2009) e quale atto interruttivo del decorso della stessa la nota d’iscrizione d’ufficio alla gestione separata emessa dall’Istituto previdenziale in data 30 giugno 2014;

la cassazione della sentenza è domandata dall’Inps sulla base di due motivi;

A.V. è rimasto intimato;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’istituto ricorrente contesta “Violazione e falsa applicazione della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, commi 26 e ss., e D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 18, comma 12, conv.to con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111; nonchè in connessione con le predette disposizioni della L. 4 marzo 1958, n. 179, art. 3;

della L. 3 gennaio 1981, n. 6, artt. 10 e 21; degli artt. 7, 23 e 37 Statuto INARCASSA – Cassa nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Ingegneri e Architetti Liberi Professionisti approvato con decreto interministeriale del 28.11.1995 (comunicato del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 20.12.1995, n. 1189700, in G.U., 20.12.1995, n. 296) applicabile ratione temporis”;

censura l’erronea interpretazione, da parte del giudice del merito, del quadro normativo di riferimento, sostenendo che dalle norme richiamate in epigrafe avrebbe dovuto dedursi che, seppure l’odierno controricorrente aveva prodotto nell’anno 2008 un reddito inferiore al limite previsto per il sorgere dell’obbligo d’iscrizione alla Cassa professionale, lo stesso era tenuto, comunque, ad iscriversi alla gestione separata e a versare i relativi contributi;

col secondo motivo, ancora formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deduce “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c.; della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, commi 2631, del D.Lgs. n. 241 del 1997, artt. 10,13 e 18 (come modificato dal D.Lgs. n. 422 del 1998, art. 2), del D.P.R. n. 435 del 2001, art. 17, commi 1 e 2, così come modificato dal D.L. n. 63 del 2002, art. 2, conv. con modificazioni nella L. n. 112 del 2002, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 2, così come modificato dal D.P.R. n. 435 del 2001, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, comma 2, lett. F), e art. 36 ter, “;

contesta la decisione nel punto in cui ha ritenuto decorrente il dies a quo della prescrizione quinquennale dalla scadenza del pagamento dei contributi, e non invece dalla presentazione della dichiarazione dei redditi (dopo il 31 luglio o dopo il 31 ottobre, termine a scelta del contribuente), unica data dalla quale l’ente viene a conoscenza con certezza della sussistenza di un’obbligazione contributiva e dell’ammontare della stessa; a sostegno della propria tesi richiama la giurisprudenza di legittimità sui cd. contributi a percentuale (Cass. n. 13463 del 2017);

per il valore decisivo che riveste nella risoluzione della controversia, è necessario esaminare preliminarmente il secondo motivo di ricorso, del quale va dichiarata l’infondatezza;

il richiamo alla giurisprudenza di legittimità sui contributi a percentuale operato dal ricorrente non risulta pertinente, atteso che, nel caso in esame, il consolidato orientamento di questa Corte afferma che: “In materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo.” (cfr. Cass. n. 27950 del 2018, cui ha fatto seguito Cass. n. 19403 del 2019);

il primo motivo risulta assorbito dal rigetto del secondo motivo, una volta confermata la ratio (ndr. Testo originale non comprensibile) in definitiva, rigettato il secondo motivo e assorbito il primo, il ricorso va rigettato;

non si provvede sulle spese del giudizio di legittimità in favore dell’intimato;

in ragione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 9 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2021

 

 

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