Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33629 del 28/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 28/12/2018, (ud. 28/11/2018, dep. 28/12/2018), n.33629

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. FANTICINI Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9650-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

PROTECNO TELECOMUNICAZIONI SRL;

– intimato –

sul ricorso 12590-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

PROTECNO TELECOMUNICAZIONI SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

PRINCIPESSA CLOTILDE 7, presso lo studio dell’avvocato PIERGIORGIO

DELLA PORTA RODIANI, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 33/2011 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 02/03/2011;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/11/2018 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FANTICINI.

Fatto

RILEVATO

che:

– la Protecno Telecomunicazioni S.r.l. impugnava l’avviso di accertamento n. RCB (OMISSIS) avente ad oggetto IRPEG, IRAP e IVA relative all’anno 2003;

– la C.T.P. di Roma accoglieva il ricorso con sentenza n. 304/65/08 del 17/7/2008;

– la C.T.R. del Lazio, con la sentenza n. 33/7/11 del 2/3/2011, dichiarava inammissibile l’appello dell’Agenzia delle Entrate in quanto tardivo, poichè la decisione di primo grado, notificata all’appellante il 31/12/2008, era stata impugnata con ricorso notificato il 14/10/2009, oltre il termine prescritto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 51;

– avverso tale decisione l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, notificato – a mezzo posta in data 17/4/2012 – alla Protecno Telecomunicazioni nel domicilio eletto presso il difensore e anche ad un erroneo indirizzo della sede legale della società e – poi, in data 11/5/2012 nuovamente al domicilio eletto e all’esatta ubicazione della sede sociale;

resiste con controricorso, notificato il 21/6/2012, la Protecno Telecomunicazioni.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Preliminarmente, a norma dell’art. 335 c.p.c., deve disporsi la riunione dei distinti ricorsi, iscritti ai nn. 9650/2012 e 12590/2012 R.G., avverso la medesima decisione.

2. Sempre in via preliminare si deve rilevare l’ammissibilità dell’impugnazione dell’Agenzia delle Entrate, che, contrariamente alle deduzioni della controricorrente, non può reputarsi tardiva.

Infatti, come emerge dagli atti, in data 26/4/2012 l’Agenzia delle Entrate, difesa dall’Avvocatura dello Stato, ha avuto notizia dell’esito negativo di entrambe le notificazioni del primo ricorso (la comunicazione dell’ufficio postale (“data invio 26/04/2012”), evidenzia “Plico mancato recapito”, “esito (del 19/04/20121: destinatario trasferito”).

L’Avvocatura erariale ha provveduto a nuova notifica del ricorso 1’11/5/2012, con esito positivo dell’attività, vieppiù dimostrato dal tempestivo deposito del controricorso.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno stabilito che “in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa” (Cass., Sez. U., Sentenza n. 14594 del 15/07/2016, Rv. 640441-01).

La massima trova applicazione anche nella fattispecie in esame, in cui il primo tentativo di notifica all’indirizzo del difensore domiciliatario non è andato a buon fine (apparentemente perchè trasferitosi altrove), mentre ha avuto esito positivo il secondo tentativo – compiuto entro il termine di 30 giorni – al medesimo domicilio.

3. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate deduce la nullità della decisione (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) per avere la C.T.R. dichiarato l’inammissibilità dell’appello facendo decorrere il termine breve per l’impugnazione dalla notificazione della sentenza eseguita direttamente dalla parte ai sensi del D.Lgs. 546 del 1992, art. 38, comma 2 e art. 16, comma 3, nel testo novellato dal D.L. 25 marzo 2010, n. 40, art. 3, comma 1, lett. a), (ma prima di tale modificazione normativa), anzichè con le modalità prescritte dagli artt. 137 c.p.c. e segg. (norma richiamata dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, ratione temporis applicabile).

4. Il motivo è fondato.

Come già ritenuto da questa Corte, “in tema di contenzioso tributario, la notificazione della sentenza eseguita dalla parte direttamente a mezzo del servizio postale, anzichè per il tramite dell’ufficiale giudiziario, è inidonea, nella vigenza del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 38, nel testo anteriore alla modifica apportatagli dal D.L. 25 marzo 2010, n. 40, art. 3, comma 1, lett. a), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 22 maggio 2010, n. 73, a farne decorrere il termine breve per l’impugnazione” (Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 3740 del 18/02/2014, Rv. 629985-01; analogamente, Cass., Sez. 5, Sentenza n. 3566 del 10/02/2017, Rv. 642893-01).

5. In conclusione, la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla C.T.R. del Lazio, in diversa composizione, alla quale è rimessa anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il ricorso;

cassa la sentenza impugnata con rinvio alla C.T.R. del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di questo giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 28 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2018

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