Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33629 del 18/12/2019

Cassazione civile sez. I, 18/12/2019, (ud. 12/09/2019, dep. 18/12/2019), n.33629

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23020/2018 proposto da:

S.B., elettivamente domiciliato in Roma, via Alberico II, n. 4

presso lo studio dell’avvocato Angelelli Mario Antonio che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Pasqualino Gaetano

Mario giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno, elettivamente domiciliato in Roma, v. dei

Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo

rappresenta e difende per legge;

– controricorrente –

e contro

Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione

internazionale di Milano;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 26/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/09/2019 dal consigliere Dott. VELLA Paola.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Milano ha rigettato il ricorso proposto dal cittadino maliano S.B. per ottenere la protezione internazionale o umanitaria, avendo lasciato il proprio villaggio nella regione del (OMISSIS) per andare a curare a Bamako la tubercolosi da cui era affetto; a causa della guerra scoppiata nel 2012, egli era andato poi a curarsi in altri Stati, sino ad approdare in Italia nel 2016, dove si è sottoposto a cure specifiche, “risultando ad oggi guarito, sebbene accusi dei dolori al petto che lo mettono in apprensione”.

2. Avverso detta decisione il richiedente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo, cui l’intimato Ministero dell’interno ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. Il ricorrente lamenta la violazione di una serie di norme (D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3; D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6; art. 6, par. 4, Direttiva UE n. 115/2008; L. n. 881 del 1997, art. 11; artt. 113,115 e 116 c.p.c.; art. 10 Cost., comma 3 e art. 32 Cost.) in uno al “difetto di motivazione” e “illogicità”, con riguardo al diniego di protezione umanitaria nonostante il grado di vulnerabilità personale dipendente dalla situazione di instabilità sociale e politica e dalla scarsa assistenza sanitaria nel Paese di origine. In particolare, non è stato considerato che in caso di rientro nel Mali si determinerebbe “un’incolmabile sproporzione nella titolarità e nell’esercizio dei diritti fondamentali al di sotto del parametro della dignità personale”.

4. La censura è inammissibile, poichè (a prescindere dalla sua impropria formulazione, che veicola congiuntamente vizi eterogenei) involge apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, a fronte di una motivazione congrua, dettagliata e corredata da espressi riferimenti a fonti qualificate sulla situazione socio-politica del Mali (rapporto UNHCR di maggio 2012; Commissione nazionale per il diritto di asilo – Unità COI, relazioni del 25/10/2017 e 26/0/2018; Human Rights Watch – world report 2018), la cui contestazione non rispetta nemmeno i canoni del novellato art. 360 c.p.c., n. 5), i quali postulano l’indicazione di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo per l’esito della controversia, onerando il ricorrente di indicare – nel rispetto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), – il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (Cass. Sez. U, 8503/2014; conf. ex plurimis Cass. 27415/2018).

5. Il tribunale ha altrettanto attentamente esaminato il profilo della salute, prendendo atto che il ricorrente ha concluso il trattamento antitubercolare, sicchè sono “venute meno le condizioni di vulnerabilità che avevano spinto il ricorrente a lasciare il suo Paese”, essendo egli maggiorenne, munito di buone doti di autonomia e completamente guarito dalla TBC; ha aggiunto che “in Italia non risulta aver raggiunto un sufficiente grado di integrazione sociale ed indipendenza economica, poichè gli è stata revocata l’accoglienza, è ospite di un connazionale in Sicilia e svolge solo saltuari lavori nei campi”; al tempo stesso, il ricorrente ha riferito che in Mali si trova tutta la sua famiglia d’origine, composta dalla madre, tre fratelli, la moglie e una figlia, nata nel 2012.

6. Su tutti questi profili va altresì richiamata la giurisprudenza di questa Corte per cui “non può essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari, di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, considerando, isolatamente ed astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, nè il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al Paese di provenienza, atteso che il rispetto del diritto alla vita privata di cui all’art. 8 CEDU, può soffrire ingerenze legittime da parte di pubblici poteri finalizzate al raggiungimento d’interessi pubblici contrapposti, quali quelli relativi al rispetto delle leggi sull’immigrazione, particolarmente nel caso in cui lo straniero non possieda uno stabile titolo di soggiorno nello Stato di accoglienza, ma vi risieda in attesa che sia definita la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale (Sentenza CEDU 8/4/2008 Ric. 21878 del 2006 Caso Nyianzi c. Regno Unito)” (Cass. 17072/2018). Inoltre, non è “ipotizzabile nè un obbligo dello Stato italiano di garantire allo straniero “parametri di benessere”, nè quello di impedire, in caso di ritorno in patria, il sorgere di situazioni di “estrema difficoltà economica e sociale”, in assenza di qualsivoglia effettiva condizione di vulnerabilità che prescinda dal risvolto prettamente economico” (Cass. 3681/2019).

7. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese in favore del Ministero controricorrente, liquidate in dispositivo.

8. Poichè il ricorrente risulta in atti ammesso in via provvisoria al Patrocinio a spese dello Stato, con conseguente prenotazione a debito del contributo unificato, si dà atto che, persistendo tale condizione, non va applicato il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 12 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA