Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33628 del 28/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 28/12/2018, (ud. 28/11/2018, dep. 28/12/2018), n.33628

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n.21433/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio

legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

M.G., rappresentato e difeso dall’avv. Massimo Ridolfi,

presso cui elettivamente domicilia in Roma alla via Villa Severini

n. 54;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 66/01/12 della Commissione Tributaria

Regionale dell’Umbria, depositata l’11 aprile 2012 e notificata il

7/6/2012.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 28 novembre

2018 dal Consigliere Dott. Andreina Giudicepietro.

Fatto

RILEVATO

che:

1. l’Agenzia delle Entrate ricorre con un unico motivo contro M.G. per la cassazione della sentenza n. 66/01/12 della Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria, depositata l’11 aprile 2012 e notificata il 7/6/2012, che, in controversia relativa all’impugnativa del silenzio rifiuto dell’Amministrazione sull’istanza del contribuente di rimborso Irpef per l’anno di imposta 2006, ha rigettato l’appello dell’Ufficio, confermando la sentenza della C.T.P. di Perugia;

2. con la sentenza impugnata, la C.T.R. dell’Umbria riteneva che alla fattispecie in esame fosse applicabile la normativa del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 19 (già art. 17), comma 4 bis (introdotta con la L. n. 314 del 1997), che prevedeva l’applicazione di un’aliquota pari alla metà di quella applicata per la tassazione del trattamento di fine rapporto, trattandosi di somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro a titolo di incentivo all’esodo, a nulla rilevando che non vi fosse il coinvolgimento di una pluralità di lavoratori, nè che vi fosse il riferimento ad una transazione non novativa, evidentemente mera clausola di stile;

3. a seguito del ricorso, il contribuente resiste con controricorso e chiede la condanna dell’Agenzia ricorrente al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.;

4. il ricorso è stato fissato per la Camera di consiglio del 28 novembre 2018, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e dell’art. 380 bis 1, il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197;

5. il controricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.1. con l’unico motivo, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 19, comma 4 bis, nella formulazione in vigore dal 1/1/2004, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

secondo la ricorrente, il giudice di appello avrebbe erroneamenete ricondotto la fattispecie in esame all’articolo suddetto, dovendosi invece ritenere applicabile il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 17, comma 1, lett. a), trattandosi di somme percepite una tantum in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro;

tali somme sarebbero soggette a tassazione separata per l’intero ammontare, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 17,comma 1, lett. a) e art. 51, poichè percepite in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro a seguito di transazione non novativa relativa alla risoluzione del rapporto stesso, intervenuta unicamente tra il dipendente ed il datore di lavoro;

esse avrebbero natura retributiva e sarebbero, in quanto tali, assoggettate a tassazione separata per l’intero ammontare, come ritenuto in numerose sentenze della Corte di Cassazione, riportate in ricorso;

1.2. il motivo è infondato e va rigettato;

1.3. preliminarmente va rilevato che la giurisprudenza di legittimità citata dalla ricorrrente non è riferibile alla fattispecie in esame, perchè attiene alla diversa ipotesi in cui il lavoratore/contribuente ha chiesto che le somme ottenute a titolo di incentivo all’esodo non fossero assoggettate a tassazione, in quanto qualificabili come erogazioni liberali;

inoltre, gran parte delle sentenze citate dalla ricorrente si riferisce alla disciplina in vigore anteriormente alla formulazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 19, comma 4 bis, riferibile alla fattispecie in esame ratione temporis;

è ormai consolidato l’orientamento della Corte di Cassazione relativo al trattamento fiscale dell’incentivo all’esodo, secondo cui le somme corrisposte dal datore di lavoro, in aggiunta alle spettanze di fine rapporto, come incentivo alle dimissioni anticipate del dipendente costituiscono reddito imponibile da lavoro dipendente, essendo predeterminate al fine di sollecitare e remunerare, mediante controprestazione in senso proprio, il consenso del lavoratore alla risoluzione anticipata del rapporto (Cass. 27 giugno 2007, n. 14821, Cass. 24 luglio 2013, n. 17986, Cass. 4 giugno 2014 n. 12485);

ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 51, infatti, il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro;

la base imponibile, quindi, non è rappresentata unicamente dal corrispettivo della prestazione lavorativa, ma da ogni erogazione che derivi o che sia comunque occasionata dal rapporto di lavoro dipendente (espressamente in termini, vedi Cass. 15 luglio 2009, n. 16489);

tanto premesso, il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 19, comma 4 bis, nella formulazione vigente ratione temporis, prevedeva che “per le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori che abbiano superato l’età di 50 anni se donne e di 55 anni se uomini, di cui all’art. 16, comma 1, lett. a), l’imposta si applica con l’aliquota pari alla metà di quella applicata per la tassazione del trattamento di fine rapporto e delle altre indennità e somme indicate nell’art. 16, comma 1, richiamata lett. a)”;

la norma, quindi, stabilisce l’applicazione di un’aliquota agevolata per le somme, di cui all’art. 16, comma 1, lett. a), attribuite al lavoratore come incentivo all’esodo in occasione della cessazione del rapporto di lavoro;

tali somme, a mente del citato art. 16, comma 1, lett. a), sono quelle relative al “a) trattamento di fine rapporto di cui all’art. 2120 c.c., e indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente (…); altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti (…),nonchè le somme e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell’autorità giudiziaria o di transazioni relative alla risoluzione del rapporto di lavoro”;

dunque, alle indennità percepite una tantum in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro si applica la tassazione separata di cui all’art. 16, a meno che non siano state corrisposte a titolo di incentivo all’esodo, nel qual caso rientrano nella previsione di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 19, comma 4 bis;

è stato anche detto che “in tema di imposte sui redditi, il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 19 (già art. 17), comma 4 bis, che ha introdotto per i contributi d’incentivo all’esodo dei lavoratori dipendenti un’aliquota dimezzata rispetto a quella per il trattamento di fine rapporto e che, nonostante l’abrogazione, è reso ultrattivo dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 36, comma 23, convertito con modificazioni in L. 4 agosto 2006, n. 248, è applicabile a tutti i lavoratori i quali abbiano superato una determinata età anagrafica, anche se non in possesso dei requisiti minimi per l’età pensionabile, in considerazione dell’obiettivo del legislatore di razionalizzare le risorse aziendali e creare nuove opportunità di lavoro” e che “ai fini del riconoscimento dell’agevolazione, le aziende non sono tenute a prevedere piani ed incentivi generalizzati o indirizzati ad una pluralità di destinatari” (Sez. 6-5, Sentenza n. 19626 del 17/09/2014; vedi anche Sez. 5, Sentenza n. 9049 del 02/05/2005);

alla luce della normativa citata e dei principi riportati, non appare fondata la doglianza dell’Amministrazione, secondo cui le somme in oggetto non sarebbero qualificabili come “incentivo all’esodo”, perchè corrisposte a titolo transattivo non novativo, a seguito di accordo individuale intervenuto tra il dipendente ed il datore di lavoro, in dipendenza del rapporto di lavoro;

infatti nella fattispecie in esame, la finalità dichiarata di incentivo all’esodo non è incompatibile, nè con il carattere individuale della pattuizione, nè con il generico riferimento all’intento transattivo, senza alcuna individuazione di una lite attuale o potenziale tra le parti che prescinda dallo scioglimento anticipato del rapporto di lavoro;

1.4. al rigetto del ricorso, consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo;

1.5. infine, non si ravvisano i presupposti per la condanna al risarcimento, ex art. 96 c.p.c. e la relativa istanza è infondata, poichè in tema di responsabilità aggravata, la condanna ex art. 96 c.p.c., comma 3, presuppone l’accertamento di un fatto illecito, qual è l'”abuso del processo”, e richiede, pertanto, il necessario riscontro dell’elemento soggettivo della mala fede o della colpa, nel caso di specie neanche dedotti da parte controricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale; rigetta la domanda avanzata dal controricorrente ex art. 96 c.p.c.; condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00, oltre il 15% per spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 28 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2018

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