Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33627 del 18/12/2019

Cassazione civile sez. I, 18/12/2019, (ud. 12/09/2019, dep. 18/12/2019), n.33627

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22425/2018 proposto da:

S.Y., elettivamente domiciliato in Roma, v.le Manzoni n. 81,

presso lo studio dell’avvocato Consolo Antonella, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato Marchesetti Roberta, giusta

procura speciale allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositato il i

26/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/09/2019 dal consigliere Dott. Paola VELLA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con il decreto impugnato il Tribunale di Milano ha rigettato il ricorso proposto dal cittadino gambiano S.Y., avverso il diniego del riconoscimento dello status di rifugiato, ovvero della protezione sussidiaria o di quella umanitaria da parte della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Milano.

2. Avverso detto decreto il richiedente ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi. L’intimato Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la mancata fissazione dell’udienza di comparizione, in assenza di videoregistrazione dell’audizione dinanzi alla Commissione territoriale, con conseguente violazione degli artt. 3 e 24 Cost., in relazione all’applicazione del D.L. n. 13 del 2017, art. 21, commi 1 e 2.

4. Il motivo va accolto, alla luce del consolidato orientamento di questa Corte per cui “nel giudizio di impugnazione della decisione della Commissione territoriale innanzi all’autorità giudiziaria, in caso di mancanza della videoregistrazione del colloquio, il giudice deve necessariamente fissare l’udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto con il quale viene deciso il ricorso, per violazione del principio del contraddittorio”, in quanto “tale interpretazione è resa evidente non solo dalla lettura, in combinato disposto, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, commi 10 ed 11, che distinguono, rispettivamente, i casi in cui il giudice può fissare discrezionalmente l’udienza, da quelli in cui egli deve necessariamente fissarla, ma anche dalla valutazione delle intenzioni del legislatore che ha previsto la videoregistrazione quale elemento centrale del procedimento, per consentire al giudice di valutare il colloquio con il richiedente in tutti i suoi risvolti, inclusi quelli non verbali, anche in ragione della natura camerale non partecipata della fase giurisdizionale” (ex plurimis, Cass. nn. 17717, 24100, 27780, 28424, 28996, 29210, 29731, 32531, 32869, 32870 del 2018; nn. 202, 215, 531, 536, 1672, 2066, 2068, 2069, 2070 del 2019).

5. Peraltro, questa Corte ha anche precisato che l’obbligo di fissazione dell’udienza non comporta automaticamente la necessità di una nuova audizione (Cass. 17717/2018, 3935/2019), dal momento che “nel giudizio d’impugnazione, innanzi all’autorità giudiziaria, della decisione della Commissione territoriale, ove manchi la videoregistrazione del colloquio, ancorchè non obbligatoria in base alla normativa vigente ratione temporis (anteriore alle modifiche intervenute con il D.L. n. 13 del 2017 conv. con modif. dalla L. n. 46 del 2017), all’obbligo del giudice di fissare l’udienza, non consegue automaticamente quello di procedere all’audizione del richiedente, purchè sia garantita a costui la facoltà di rendere le proprie dichiarazioni, o davanti alla Commissione territoriale o, se necessario, innanzi al Tribunale. Ne deriva che il Giudice può respingere una domanda di protezione internazionale che risulti manifestamente infondata sulla sola base degli elementi di prova desumibili dal fascicolo e di quelli emersi attraverso l’audizione o la videoregistrazione svoltesi nella fase amministrativa, senza che sia necessario rinnovare l’audizione dello straniero” (Cass. 5973/2019; cfr. Corte giust. 26 luglio 2017, Moussa Sacko; Corte EDU 12 novembre 2002, Dory c. Suede).

6. Restano assorbiti gli ulteriori cinque motivi, afferenti alla violazione dell’art. 97 Cost. per nullità riguardanti la Commissione territoriale (secondo motivo), alla violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 ed erroneità della motivazione sulla credibilità del racconto del ricorrente (terzo motivo), alla violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. g) con riguardo alla protezione sussidiaria (quarto motivo), alla violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8, 9 e 14 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3,4,5 e 19 con riguardo alla motivazione sulla mancanza di veridicità delle dichiarazioni del ricorrente (quinto motivo) ed infine alla violazione delle norme in materia di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari (sesto motivo).

7. La rilevata ragione di nullità impone la cassazione del decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Milano, in diversa composizione, anche che per la statuizione sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso. Dichiara assorbiti i restanti motivi. Cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Milano – sezione specializzata in materia di protezione internazionale, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2019

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