Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33624 del 28/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 28/12/2018, (ud. 27/11/2018, dep. 28/12/2018), n.33624

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angel – Maria –

Dott. RANALDI Alessandro – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6628/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

– controricorrente incidentale –

contro

Cap System s.r.l., in liquidazione, in persona del liquidatore pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Michele Mercati n.

51, presso lo studio dell’avv. Ennio Luponio, che la rappresenta e

difende, unitamente all’avv. Pietro Picozzi, giusta procura speciale

a margine del controricorso;

– controricorrente –

– ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delle

Marche, n. 24/01/11, depositata il 25 gennaio 2011.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 27 novembre

2018 dal Consigliere Dott. Giacomo Maria Nonno.

Fatto

RILEVATO

che: 1. con sentenza n. 24/01/11 del 25/01/2011, la CTR delle Marche rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 76/04/08 della CTP di Pesaro, che aveva accolto il ricorso proposto dalla Cap System s.r.l. in liquidazione avverso l’avviso di accertamento a fini IVA relativa all’anno 2003; 1.1. come si evince dalla sentenza della CTR: a) con l’avviso di accertamento impugnato l’Amministrazione finanziaria aveva proceduto al recupero di un credito IVA relativo all’anno 2002 (anno per il quale la dichiarazione IVA era stata tardivamente presentata), credito poi utilizzato per il pagamento in compensazione di ritenute e contributi INPS, essendo stato riportato nella dichiarazione relativa all’anno 2003; b) la CTP accoglieva il ricorso della società contribuente; d) la sentenza della CTP era appellata dall’Agenzia delle entrate; 1.2. su queste premesse, la CTR motivava il rigetto dell’appello osservando che doveva tenersi conto della Risoluzione n. 74/E del 19/04/2007, secondo la quale, anche in caso di omissione o tardiva dichiarazione annuale, il credito IVA poteva comunque essere compensato; 2. l’Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo; 3. la Cap System s.r.l. in liquidazione resisteva in giudizio con controricorso, proponeva ricorso incidentale condizionato, anch’esso affidato ad un unico motivo e depositava memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che: 1. con l’unico motivo di ricorso principale, l’Agenzia delle entrate deduce la violazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 30, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziando che, a fronte dell’omissione della dichiarazione annuale IVA 2002, la contribuente non avrebbe potuto portare in compensazione, con la dichiarazione relativa all’anno successivo, il credito IVA relativo alla menzionata annualità; 2. il motivo è infondato; 2.1. con una recente sentenza, le Sezioni Unite di questa Corte hanno stabilito che “la neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l’eccedenza d’imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione, sicchè, in tal caso, nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato non può essere negato il diritto alla detrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili” (Cass. S.U. n. 17757 del 08/09/2016); dalla motivazione della sentenza si evince che, a seguito di contenzioso su cartella conseguente a controllo cd. formale o automatizzato per dichiarazione omessa, il contribuente possa limitarsi a documentare la sussistenza dei requisiti sostanziali del diritto all’eccedenza detraibile di cui alla direttiva n. 77/388/CEE del Consiglio del 17 maggio 1977, art. 17, (cd. sesta direttiva), anche in assenza dei requisiti formali per il riconoscimento di tale diritto e, quindi, anche in caso di dichiarazione omessa; la menzionata sentenza compie un parallelo con Cass. S.U. n. 13378 del 30/06/2016, che riconosce analogo diritto per le imposte dirette, affermando che, anche in tema di IVA, giusta la comunanza della disciplina dichiarativa e rettificativa fissata dal D.P.R. n. 322 del 1998, art. 8, comma 6, va riconosciuta la possibilità per il contribuente, in sede contenziosa, di opporsi alla pretesa tributaria azionata dal fisco, allegando errori od omissioni incidenti sull’obbligazione tributaria, indipendentemente dal termine per la presentazione e la rettifica della dichiarazione fiscale; 2.2. peraltro, differentemente che nel caso delle imposte dirette, le Sezioni Unite sull’IVA impongono una condizione alla deducibilità giudiziale dell’eccedenza, e cioè che la detrazione venga esercitata entro il termine previsto dal D.P.R. n. 322 del 1998, art. 8, comma 3, vale a dire entro il secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto (viene, infatti, richiamato dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, comma 1, secondo periodo, applicabile ratione temporis: da ultimo, si veda anche Cass. n. 19938 del 27/07/2018); 2.3. applicando i superiori principi di diritto al caso di specie, non è dubbio che il contribuente abbia omesso la dichiarazione relativa ai redditi 2002, tuttavia il credito IVA di cui si discute risulta regolarmente indicato nella dichiarazione relativa ai redditi 2003, con ciò dovendo concludersi per il tempestivo esercizio del diritto alla detrazione e del conseguente diritto alla compensazione; 2.4. circa poi i requisiti sostanziali per il riconoscimento del diritto medesimo, come correttamente argomentato da parte controricorrente, gli stessi non risultano essere oggetto di contestazione da parte dell’Agenzia delle entrate; 3. il rigetto del ricorso principale rende superfluo l’esame del ricorso incidentale condizionato proposto dalla società contribuente, con il quale vengono riproposte le ulteriori eccezioni non esaminata, dalla CTR, ricorso che resta assorbito; 4. in conclusione, il ricorso va rigettato e, tenuto conto che la sopra menzionata sentenza a Sezioni Unite è intervenuta in epoca successiva alla proposizione del giudizio di cassazione, sussistono giusti motivi per la integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale e compensa tra le parti le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, il 27 novembre 2018. Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2018

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