Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33623 del 28/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 28/12/2018, (ud. 27/11/2018, dep. 28/12/2018), n.33623

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – rel. Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI Maria Giulia – Consigliere –

Dott. MUCCI Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 19729/2012 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

MULTISERVIZI T.M.F. S.R.L., già Multiservizi T.M.F. S.n.c.,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Leonida Bissolati n. 76,

presso lo Studio dell’Avv. Alessandra Giovannetti, che con l’Avv.

Massimo Audisio la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia n. 56/15/11, depositata il 6 giugno 2011.

Sentita la relazione svolta nella udienza camerale del 27 novembre

2018 dal Cons. Dott. Ernestino Luigi Bruschetta.

Fatto

RILEVATO E CONSIDERATO

1. che con l’impugnata sentenza la CTR della Lombardia, respinto l’appello principale dell’ufficio, nonchè quello incidentale di Multiservizi S.n.c., confermava la decisione della CTP che, riconoscendo l’errore commesso dalla contribuente che in dichiarazione sosteneva di aver indicato un debito IVA 2004 in realtà inesistente, aveva parzialmente annullato la cartella di pagamento emessa ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, art. 36 bis; secondo la CTR, doveva infatti ritenersi tempestiva la dichiarazione integrativa presentata dalla contribuente il 21 dicembre 2006 a seguito di comunicazione di irregolarità, in quanto la stessa era stata fatta pervenire all’amministrazione “entro l’anno dal termine di presentazione della dichiarazione Mod. Unico/2005”;

2. che l’ufficio proponeva ricorso per un unico motivo, al quale replicava il contribuente eccependone in limine l’inammissibilità, nonchè proponendo ricorso incidentale condizionato sempre per un solo motivo, al quale ultimo resisteva l’amministrazione con controricorso;

3. che l’eccezione di inammissibilità del ricorso principale è infondata, atteso che se è vero che la sentenza non notificata è stata depositata il 6 giugno 2011, mentre il ricorso per cassazione è stato avviato alla notifica soltanto il 30 luglio 2012, è altresì vero che ai sensi del D.L. 6 luglio 2011 n. 98, art. 39, comma 12, lett. c), conv. con modif. in L. 15 luglio 2011 n. 111, i termini per la proposizione delle impugnazioni erano sospesi, trattandosi di lite fiscale inferiore a Euro 20.000,00 (Cass. sez. 6 n. 11531 del 2016);

4. che è infondato anche l’unico motivo del ricorso principale, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, con il quale l’ufficio lamentava la violazione del D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322, art. 2, comma 8 bis, sostenendo che la CTR sarebbe incorsa in errore laddove aveva ritenuto legittima la presentazione della dichiarazione integrativa, quest’ultima indicata dall’amministrazione quale unico strumento possibile per ottenere la detrazione dell’imposta, anche se inoltrata “oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo”, scaduto invece il 31 ottobre 2006;

4.1. che, in effetti, alla luce della condivisibile giurisprudenza della Corte, deve difatti ritenersi che “in caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi, la dichiarazione integrativa può essere presentata non oltre i termini di cui al D.P.R. n. 600 cit., art. 43, se diretta ad evitare un danno per la P.A. (del D.P.R. n. 322 cit., art. 2, comma 8), mentre, se intesa, ai sensi del successivo comma 8 bis, ad emendare errori od omissioni in danno del contribuente, incontra il termine per la presentazione della dichiarazione per il periodo d’imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante, fermo restando che il contribuente può chiedere il rimborso entro quarantotto mesi dal versamento ed, in ogni caso, opporsi, in sede contenziosa, alla maggiore pretesa tributaria dell’Amministrazione finanziaria” (Cass. sez. un. n. 13378 del 2016), come appunto avvenuto nella concreta fattispecie;

5. che con il rigetto del ricorso principale, rimane assorbito quello incidentale condizionato;

6. che il successivo rammentato intervento delle Sezioni Unite di questa Corte, a dirimere il contrasto insorto all’interno della sua sezione semplice, suggerisce la compensazione integrale delle spese di ogni fase e grado.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito quello incidentale; compensa integralmente le spese processuali di ogni fase e grado.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2018

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