Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33621 del 18/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 18/12/2019, (ud. 22/10/2019, dep. 18/12/2019), n.33621

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – rel. Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. R.G. 29304/2016, proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

– Ricorrente –

contro

E.R.;

– intimato –

Avverso la sentenza n. 2939/2016 della Commissione Tributaria

Regionale del Lazio, depositata il 16/05/2016 e non notificata.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 22 ottobre

2019 dal Consigliere Rosita D’Angiolella.

Fatto

RILEVATO

che:

L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio (di seguito, per brevità, CTR) n. 2939/2016, depositata il 16/05/2016, che, a conferma della sentenza della Commissione Tributaria provinciale di Roma (di seguito, per brevità, CTP), respinse l’appello dell’Ufficio, ritenendo l’illegittimità del silenzio-rifiuto dell’amministrazione al rimborso IRPEF, chiesto dal contribuente sulla tassazione dell’indennità di buonuscita, sul rilievo che “l’indennità di buonuscita è soggetta ad IRPEF con tassazione separata, previa determinazione della base imponibile, effettuata riducendo l’importo lordo, in funzione dei contributi previdenziali a carico del dipendente”. Il ricorrente, Ufficiale dell’Aeronautica Militare, cessato dal servizio nel 2007, aveva maturato il diritto alla predetta indennità ai sensi del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 e su di essa I’INPDAP aveva effettuato una ritenuta, a suo dire non corretta, generando una maggiore imposta di Euro 15.627,80, in quanto non erano stati detratti gli anni riscattati a norma del D.P.R. n. 1032 del 1973.

Il ricorso è affidato ad un unico motivo.

E.R. è rimasto intimato, nonostante la ritualità della notifica del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo ed unico motivo di ricorso, l’amministrazione ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 10,17,19 t.u.i.r, nonchè della L. del 26 settembre 1985, n. 482, artt. 2 e 4, come integrati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 178 del 07/07/1986, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte in quella CTR ha ritenuto che la buonuscita è assoggettata a tassazione separata, previa determinazione della base imponibile, effettuata riducendo l’importo lordo, anche in funzione dei contributi previdenziali a carico del dipendente.

Il motivo è fondato.

La questione va risolta alla luce degli esiti della giurisprudenza di questa Corte che, da tempo, afferma che “in tema di determinazione della base imponibile ai fini Irpef, a norma della L. 26 settembre 1985, n. 482, art. 2, ove la formazione di una parte dell’indennità di buonuscita spettante al dipendente pubblico a tempo indeterminato venga alimentata con contributi interamente di esclusivamente a carico del dipendente versati volontariamente per servizi primi ruoli hanno ammessi al riscatto (relativi nella specie al lavoro prestato presso la medesima P.A.) tale parte dell’indennità non va sottratta all’imposizione fiscale ordinaria posto che in tal caso la funzione del versamento conserva essenzialmente il riconoscimento normativo di un’anzianità convenzionale, con il beneficio della valutazione di periodi altrimenti non valutabili.” (così Cass. n. 26247 del 19/12/2016, che richiama Cass. n. 8403 del 05/04/2013).

Come è stato soggiunto, in un caso speculare a quello in esame riguardante la maggiore ritenuta effettuata dall’INPDAP sulla liquidazione di indennità di buonuscita di un ufficiale dell’Aeronautica Militare (cfr. Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 16560 del 22/06/2018), il principio applicato in tali casi, collegato alla giurisprudenza della Corte Costituzionale ed in particolare alla sentenza n. 178 del 27 giugno 1986, è quello secondo cui la non tassabilità “pro parte” è determinata in base al rapporto, alla data in cui è maturato il diritto alla percezione, tra l’aliquota del contributo previdenziale posta carico dei lavoratori dipendenti e quella complessiva del contributo medesimo potendosi perciò concludere che la disposizione di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 17, non appare applicabile nell’ipotesi di contribuzione volontaria totalmente a carico del lavoratore.

Si intende, dunque, dare seguito a tale orientamento per ribadire il principio per cui “ove la formazione di una parte dell’indennità di buonuscita venga alimentata con contributi interamente ed esclusivamente a carico del dipendente – come nel caso delle anzianità convenzionali e per i servizi pre-ruolo ammessi a riscatto – tale parte dell’indennità non va sottratta all’imposizione fiscale ordinaria posto che, in tal caso, la funzione di detto versamento consegue essenzialmente il riconoscimento normativo del beneficio della valutazione di periodi altrimenti non valutabili” (così, Cass. n. 16560 del 2018).

In conclusione, il motivo deve essere accolto, non avendo la CTR del Lazio fatto buon governo dei principi innanzi richiamati, con cassazione della sentenza impugnata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, la controversia può essere decisa nel merito, rigettandosi l’originario ricorso del contribuente.

Poichè solo recentemente la giurisprudenza di questa Corte si è uniformata sulla materia oggetto della controversia, si dichiarano interamente compensate tra le parti le spese l’intero giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso del contribuente. Compensa interamente tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 22 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA