Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33620 del 28/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 28/12/2018, (ud. 27/11/2018, dep. 28/12/2018), n.33620

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – rel. Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI Maria Giulia – Consigliere –

Dott. MUCCI Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8317/2012 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

FATTORI & FATTORI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, elettivamente

domiciliata in Roma, Viale delle Milizie n. 106, presso lo Studio

dell’Avv. Francesco Falvo d’Urso, che la rappresenta e difende,

giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributarla Regionale del Lazio

n. 64/4/2011, depositata il 9 febbraio 2011.

Sentita la relazione svolta nella udienza camerale del 27 novembre

2018 dal Cons. Dott. Ernestino Luigi Bruschetta.

Fatto

RILEVATO

1. che con l’impugnata sentenza, per quanto rimasto ancora d’interesse, la CTR del Lazio, respinto l’appello dell’ufficio, confermava la prima decisione che aveva parzialmente annullato l’avviso di accertamento con il quale l’ufficio aveva ritenuto indebitamente detratta IVA 2005, in relazione ad operazioni “soggettivamente inesistenti”, quest’ultime consistenti nella fittizia vendita di auto importate da parte di Società “cartiere”, così individuate dall’amministrazione in quanto le stesse erano prive di dipendenti, di struttura, di contabilità e non avevano versato l’imposta; 2. che la CTR spiegava la decisione affermando che era onere dell’amministrazione provare “l’esistenza di un accordo trilatero” tra contribuente, “cartiera” e reale cedente, accordo inteso a realizzare la “cosiddetta frode carosello”, essendo invece insufficienti “le sole prove presuntive” offerte dall’Agenzia; che quest’ultima, inoltre, in mancanza di tali più idonee prove, aveva in appello “ampliato il quadro delle proprie doglianze insistendo sull’inesistenza oggettiva delle operazioni”; inesistenza che, secondo la CTR, sarebbe stata in ogni caso smentita dai pagamenti delle auto “eseguiti” dalla contribuente; 3. che l’ufficio ricorreva per quattro motivi, ai quali la contribuente resisteva con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

1. che il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – con il quale l’ufficio deduceva la violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, art. 57, per aver la CTR erroneamente ritenuto che l’amministrazione aveva con l’appello proposto una nuova domanda, nuova perchè fondata su di una diversa causa petendi costituita da “operazioni oggettivamente inesistenti” – è inammissibile per difetto di interesse processuale, peraltro neppure indicato dall’amministrazione, non avendo la CTR fatto da ciò derivare alcuna statuizione di inammissibilità dell’appello per violazione del D.Lgs. n. 546 cit., art. 57 (Cass. sez. 3 n. 3712 del 2012); 2. che con il secondo e terzo motivo di ricorso, entrambi formulati ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deducendo violazione delle regole in tema prova, oltrechè violazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, l’ufficio lamentava che la CTR, in contrasto con la consolidata giurisprudenza domestica e unionale, aveva non solo erroneamente ritenuto che l’amministrazione dovesse dare dimostrazione di un “accordo trilatero” volto alla realizzazione della “frode carosello”, ma avesse altresì ritenuto insufficienti le prove presuntive offerte a riguardo dall’Agenzia; quando invece, secondo l’ufficio, ciò che l’Agenzia avrebbe dovuto soltanto dimostrare era il carattere fittizio delle vendite, che ben poteva essere presuntivamente ricavato dalla natura di “cartiere” delle Società interposte; ed a cui, continuava l’ufficio, doveva seguire il contrario onere del contribuente di provare che, anche usando la sua professionale diligenza, non sarebbe stato comunque in grado di essere consapevole della “soggettiva inesistenza dell’operazione”; prova che, peraltro, concludeva l’ufficio, la contribuente non poteva assolvere semplicemente dimostrando la regolarità formale delle fatture e dei pagamenti, come ancora erroneamente aveva palesato di ritenere la CTR; 2.1. che i due motivi, complessivamente considerati, sono fondati alla luce di quella che è la consolidata giurisprudenza della Corte, per la quale è a carico dell’ufficio l’onere della dimostrazione del carattere fittizio dell’operazione, nonchè della consapevolezza del contribuente, da intendersi quest’ultima nel senso che il medesimo contribuente, usando la diligenza richiesta dall’esercizio della sua professione commerciale, “non poteva non sapere”, entrambi presuntivamente ricavabili dalla facile individuazione, in mancanza di dipendenti, struttura, contabilità, della natura di “cartiere” delle interposte venditrici; e non essendo invece sufficiente al contribuente, la contraria dimostrazione della regolarità delle fatture e dei pagamenti, elementi di per sè inidonei, per il loro tratto del tutto formale, a dar prova della “buona fede” (Corte giust. UE sez. 3 n. 439 del 2006; Cass. sez. trib. n. 9851 del 2018); 3. che, per quanto in precedenza accolto, il quarto motivo con il quale l’ufficio, in subordine, censurava la sentenza per vizio motivazionale, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, “ove la Corte dovesse ritenere che la decisione sia frutto di un apprezzamento di fatto”, deve quindi considerarsi assorbito; 4. che la sentenza deve essere pertanto cassata e rinviata alla CTR per gli ulteriori accertamenti.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo, accoglie il secondo e il terzo, dichiara assorbito il quarto; cassa l’impugnata sentenza; rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio che, in altra composizione, dovrà decidere la controversia uniformandosi ai superiori principi, oltrechè regolare le spese di ogni fase e grado. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 novembre 2018. Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2018

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