Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3362 del 19/02/2016


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 3362 Anno 2016
Presidente: SPIRITO ANGELO
Relatore: VINCENTI ENZO

ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 12880-2013 proposto da:
STARA

SALVATORE

(STRSVT41E14I851R),

avvocato,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PILO ALBERTELLI l
presso lo studio dell’avvocato LUCIA CAMPOREALE,
rappresentato e difeso da sé medesimo;
– ricorrente contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI in persona del
Presidente p.t., CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA
AMMINISTRATIVA in persona del Presidente p.t., LASCHENA
RENATO, DE ROBERTO ALBERTO, PEZZANA ALDO, CAMERA ANDREA, DE

105

LISE PASQUALE, MILLEMAGGI COGLIANI FIORENZA, MEZZACAPO

k266 SALVATORE, VENEZIANO SALVATORE, AROSIO MARIO, MASTROCOLA
” CESARE, CIRILLO GIAMPIERO, VISCIOLA CARLO, BARBERA AUGUSTO,
PIZZETTI FRANCESCO, RASTRELLI ANTONIO, STIPO MASSIMO,
QUARANTA ALFONSO, BOTTO ALESSANDRO, ZOTTA TEODOSIO, -POZZI
ARMANDO, SANDULLI LINDA, CORASANITI SAVERIO, D’ARPE ENRICO,
CARUSO GIUSEPPE, NICOLOSI MAURIZIO, CONTI SERGIO, CINTIOLI
1

Data pubblicazione: 19/02/2016

FABIO, LIPARI MARCO, SAVOIA RICCARDO, CALVERI LUCIANO MASSIMO
domiciliati

ex lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO da cui sono difesi per
legge;
– controricorrenti avverso la sentenza n. 137/2012 della CORTE D’APPELLO di
CAGLIARI, depositata il 20/03/2012, R.G.N. 367/2008;

udienza del 19/11/2015 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE, che ha concluso per il rigetto
del ricorso.
Ritenuto
che, con ricorso affidato a nove motivi, l’avv.
Salvatore Stara ha impugnato, in questa sede, la sentenza
della Corte di appello di Cagliari, resa pubblica il 20 marzo
2012, la quale, per quanto interessa, aveva rigettato
l’appello dal medesimo avv. Stara proposto contro la sentenza
del Tribunale di Cagliari che, a sua volta, respinse le
domande avanzate dallo stesso attore contro il Presidente del
Consiglio dei ministri p.t., il Consiglio di presidenza della
giustizia amministrativa, cessato ed in carica, nonché i
relativi componenti, per sentir dichiarare l’inesistenza, per
carenza di potere, della sanzione disciplinare del
trasferimento d’ufficio presso il TAR Campania inflittagli in
qualità di consigliere del TAR Sardegna e, conseguentemente,
condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento
dei danni patiti;
che resistono con unico controricorso la Presidenza del
Consiglio dei ministri, il Consiglio di presidenza della
giustizia amministrativa ed i trenta magistrati del Consiglio
di Stato evocati in giudizio nei gradi di merito;
che è pervenuta memoria del ricorrente che reca il
timbro di deposito della cancelleria in data 16 novembre
2

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

2015, nonché istanza di rinvio tramite fax in data 18
novembre 2015.
Considerato
che il ricorrente deduce (depositando, tramite fax del
18 novembre 2015, istanza di rinvio con allegata copia di
attestazione proveniente dalla cancelleria della Corte di
appello di Cagliari) che il proprio fascicolo di parte non si

stessa Corte di appello anzidetta, al R.G. n. 367 del 2008;
che non risulta neppure acquisito il fascicolo d’ufficio
di detto procedimento, per cui vi è stata richiesta del
..s,..ricorrente ex art. 369 cod. proc. civ.;
che risulta opportuno ai fini dell’esame del ricorso
»acquisire detti fascicoli e, per quanto attiene al fascicolo
di parte dell’avv. Stara, anche mediante la sua ricostruzione
nei modi di rito ove effettivamente non rinvenibile presso la
predetta Corte territoriale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE
manda alla cancelleria di richiedere alla Corte di
appello di Cagliari la trasmissione del fascicolo di ufficio
e di parte dell’avv. Stara relativi al giudizio iscritto,
presso detto Ufficio giudiziario, al R.G. n. 367 del 2008;
dispone che, ove la Corte di appello attesti che il
predetto fascicolo di parte non sia rinvenibile, la
cancelleria richieda all’avv. Stara di depositare il medesimo
fascicolo, di cui autorizza sin d’ora la ricostruzione nei
modi di rito, nel termine di novanta giorni dalla
comunicazione della richiesta stessa;
rinvia la causa a nuovo ruolo;
si comunichi.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della
Sezione Terza civile della Corte suprema di Cassazione, in

rinviene agli atti del procedimento iscritto, presso la

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