Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3362 del 13/02/2014
Civile Sent. Sez. 3 Num. 3362 Anno 2014
Presidente:
Relatore:
SENTENZA
sul ricorso 10666-2008 proposto da:
OR’S CAVIAR SRL 03702540372 in persona del suo legale
rappresentante pro tempore Dott. GRAZIELLA ROMAGNOLI,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO
111, presso lo studio dell’avvocato D’AMATO DOMENICO,
rappresentata e difesa dagli avvocati BONAFEDE
2013
MASSIMO, MAZZONI GIANLUIGI giusta delega in atti;
– ricorrente –
2467
contro
AL7 MEIPA SRL , CENTRO LEASING SPA ;
– intimati –
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Data pubblicazione: 13/02/2014
sul ricorso 14108-2008 proposto da:
AL7 MEIPA SPA 00533921201 in persona del legale
rappresentante pro tempore Sig. IPPOLITO IPPOLITO,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DONATELLO 23,
presso lo studio dell’avvocato VILLA PIERGIORGIO,
ALBERTO, ZUFFI MARIANGELA giusta delega in atti;
– ricorrente contro
OR’S CAVIAR SRL , CENTRO LEASING ;
– intimati –
sul ricorso 14511-2008 proposto da:
CENTRO LEASING BANCA SPA in persona del Direttore
Generale e legale rappresentante pro tempore Dr.
MASSIMO BACCI, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA G.MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato
NICOLAIS LUCIO, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato DEL RE ANDREA giusta delega
in atti;
– ricorrenti contro
OR’S CAVIAR SRL , AL7 MEIPA SRL ;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1271/2007 della CORTE
D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 13/11/2007,
R.G.N. 149/2004;
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rappresentata e difesa dagli avvocati SANTOLI
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/12/2013 dal Consigliere Dott.
RAFFAELLA LANZILLO;
udito l’Avvocato BERNARDO DE STASIO per delega orale;
udito l’Avvocato PIERGIORGIO VILLA per delega orale;
Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per
l’accoglimento p.q.r. del ricorso principale, per
l’inammissibilità in subordine per il rigetto dei due
ricorsi incidentali;
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udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 9 e 10 aprile 1997 la s.r.l.
OR’S Caviar (d’ora in avanti OC) ha convenuto davanti al
Tribunale di Bologna la s.r.l. AL 7 MEIPA (d’ora in avanti (A7M)
e la s.p.a. Centro Leasing, chiedendone la condanna in via
precontrattuale, a seguito dell’interruzione delle trattative
dirette a concludere un accordo in forza del quale l’attrice
avrebbe conseguito il diritto di costruire in aderenza ad un
capannone di cui A7M era utilizzatrice, in forza di un contratto
di locazione finanziaria, e OC, quale corrispettivo, avrebbe a
costruito una tettoia ed un pergolato al servizio del capannone
di A7M. Strumentale all’attuazione dell’accordo era la
concessione a OC di apposita servitù da parte della concedente
in leasing, s.p.a. Centro Leasing, intestataria della proprietà
dell’immobile.
In previsione dell’affare, OC aveva fatto predisporre dai propri
tecnici una bozza di progetto; l’aveva fatta modificare secondo
le richieste della controparte ed aveva infine fatto redigere il
progetto definitivo, che aveva inviato ad A7M ed a Centro
Leasing, per pervenire all’accordo scritto.
A7M aveva chiesto dapprima un ulteriore prestazione non
prevista, cioè la conclusione di altro accordo con una società
terza (s.r.l. Crasa) avente ad oggetto la permuta di un
appezzamento di terreno a cui era interessata. Procurata da
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solidale al risarcimento dei danni per responsabilità
Or’s Caviar
la permuta, nei primi mesi del 1997
aveva
abbandonato le trattative, iniziate nel 1995.
Centro Leasing, dal canto suo, aveva mandato deserti due
appuntamenti per la stipula dell’atto notarile di costituzione
della servitù, eccependo di non avere ricevuto il consenso
Le convenute hanno resistito alla domanda, che il Tribunale ha
respinto, con la motivazione che A7M – quale mera utilizzatrice
del capannone – non poteva considerarsi parte del contratto da
concludere, quindi non era legittimata a rispondere dei danni;
mentre nei confronti di Centro Leasing l’attrice non aveva
proposto alcuna domanda.
Proposto appello dalla soccombente, a cui hanno resistito le
appellate, con la sentenza impugnata in questa sede la Corte di
appello di Bologna ha confermato la sentenza di primo grado,
quanto alla carenza di legittimazione passiva di A7M; ha invece
ritenuto che l’attrice abbia proposto la domanda risarcitoria
contro Centro Leasing, ma ha respinto nel merito la domanda
stessa, compensando le spese dell’intero giudizio.
OC propone due motivi di ricorso per cassazione, articolati in
diverse censure.
Resiste con controricorso A7M, proponendo a sua volta un motivo
di ricorso incidentale.
Resiste con controricorso anche Centro Leasing, proponendo
anch’essa un motivo di ricorso incidentale.
Motivi della decisione
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dall’utilizzatrice.
1.- Deve essere preliminarmente disposta la riunione dei tre
ricorsi (art. 335 cod. proc. civ.).
2.-
Deve essere sempre preliminarmente respinta l’eccezione
della resistente A7M di inammissibilità e improcedibilità del
ricorso per inidoneità alla difesa dell’avv. Mazzoni, a cui è
Assume la ricorrente che
l’avv. Mazzoni aveva rinunciato al
mandato difensivo, in sede di merito,
per poter deporre come
testimone e che, resa la deposizione, ha riassunto la difesa per
il giudizio di cassazione.
A prescindere da ogni valutazione di merito, l’eccezione è nella
specie ininfluente sull’ammissibilità del ricorso, poiché OC ha
conferito la procura speciale per il giudizio di cassazione sia
all’avv. Gianluigi Mazzoni, sia anche all’avv. Massimo Bonafede,
anche disgiuntamente fra di loro.
In relazione all’avv. Bonafede non è stata prospettata, né
appare rilevabile in questa sede, alcuna eccezione di incapacità
o inidoneità alla difesa.
3.-
Con il primo motivo la ricorrente censura la sentenza
impugnata nella parte in cui ha escluso che A7M possa
considerarsi parte legittimata a rispondere per responsabilità
precontrattuale, perché non proprietaria del capannone oggetto
dell’accordo, ma mera utilizzatrice in forza di un contratto di
leasing. Denuncia violazione dell’art. 1337 cod. civ.
Assume che erroneamente la Corte di appello ha ritenuto che le
trattative fossero orientate alla conclusione di un solo
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stata conferita la delega per il giudizio di cassazione.
contratto:
quello avente ad oggetto la costituzione di una
servitù a carico del fondo di proprietà di Centro Leasing. Parte
preminente di esse era invece l’accordo da concludere con A7M,
avente ad oggetto la costruzione in aderenza e l’edificazione di
una tettoia e di un pergolato, a cui si è aggiunta la permuta di
richiedeva la diretta partecipazione di Centro Leasing – era
solo strumentale alla realizzazione dell’altro e, rispetto a
quest’ultimo, A7M è indubbiamente legittimata a rispondere per
responsabilità precontrattuale perché, quale utilizzatrice del
fondo, ne sarebbe divenuta proprietaria con l’esercizio del
riscatto e ne deteneva comunque il pieno godimento.
3.1.- Il motivo è fondato.
Erroneamente la sentenza impugnata ha negato ad A7M la
legittimazione a rispondere per responsabilità precontrattuale,
perché mera utilizzatrice, e non formale proprietaria, del bene
oggetto di leasing.
In primo luogo, ognuno può essere chiamato a rispondere degli
affidamenti ingiustamente creati nei terzi in relazione ad
affari che rientrino nell’ambito dei poteri, pur limitati, che
concretamente gli spettino su di un determinato bene: così il
locatore può risponde per mala fede o per ingiustificato recesso
dalle trattative attinenti a una sublocazione, pur se non
proprietario del bene.
Per quanto poi concerne i contratti di leasing traslativo, qual
è quello in oggetto, i poteri dell’utilizzatore sono talmente
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un terreno; l’atto costitutivo di servitù – l’unico che
ampi da poter essere assimilati ad una sorta di
dominio utile,
tale da rendere inaccettabile, perché non conforme alla natura
del contratto e della sottostante operazione economica, il
principio per cui l’utilizzatore non potrebbe essere chiamato a
rispondere per responsabilità precontrattuale ( come anche per
che ha il potere di compiere per effetto del contratto di
leasing.
Si ricorda che il contratto
di leasing traslativo sottende
un’operazione tendente ad attuare un acquisto dell’utilizzatore
ed una mera operazione di finanziamento da parte del
concedente.
E’ l’utilizzatore che sceglie presso il terzo venditore (non
presso il concedente) il bene oggetto di leasing, in termini
conformi alle sue peculiari esigenze, mentre il concedente si
limita a fornire i mezzi economici per il pagamento del
prezzo, erogando la somma necessaria, che verrà restituita – con
l’aggiunta di interessi, spese ed utile dell’operazione
–
ratealmente e tramite l’esercizio finale dell’opzione di
acquisto.
La formale intestazione della proprietà al concedente ha mera
funzione di garanzia della restituzione del finanziamento e
configura una sorta di proprietà fiduciaria in funzione di
garanzia, che si contrappone al vero e proprio dominio utile,
spettante all’utilizzatore.
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responsabilità contrattuale o aquiliana) in relazione agli atti
Se è vero infatti che quest’ultimo rimane privo dei poteri di
disposizione della proprietà o di diritti reali sul bene oggetto
del leasing, è anche vero che neppure il concedente – benché
formalmente proprietario – potrebbe disporre di tali diritti in
favore di terzi, senza il consenso dell’utilizzatore, in virtù
quest’ultimo non solo il pacifico godimento del bene per
l’intera durata del contratto, ma anche soprattutto il regolare
esercizio dell’opzione di acquisto alla scadenza del rapporto.
L’utilizzatore consegue, dal canto suo, tutti i poteri di
amministrazione ordinaria e straordinaria; il pieno godimento
del bene, con poteri più ampi di quelli che spettano
all’usufruttuario, non essendo soggetto al limite di mantenere
inalterata la consistenza e la destinazione economica del bene,
di cui all’art. 981 cod. civ. – di cui potrebbe essere chiamato
a rispondere solo nella situazione patologica in cui il
rapporto si sciolga prima del termine
/
per suo inadempimento
all’obbligo di pagare i canoni di leasing – ed assumendo rischi
e responsabilità simili a quelle che gravano sul proprietario
pieno.
Vero è che l’acquisto finale del bene è affidato a una mera
opzione dell’utilizzatore, ma a rendere pressoché necessitato il
positivo esercizio dell’opzione medesima è lo stesso contenuto
economico dell’operazione, per cui i canoni periodici da
corrispondere al concedente comprendono ben più che il mero
corrispettivo del godimento, essendo in essi inclusa una
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degli obblighi contrattualmente assunti di garantire a
somma da
frazione della
restituire quale
dei relativi interessi,
finanziamento,
importo del
spese ed
utili
dell’operazione; ragion per cui – al termine del rapporto – il
bene risulta quasi interamente pagato ed il
dell’opzione
corrispettivo
è normalmente di importo irrisorio rispetto al
L’opinione della Corte di appello – secondo cui l’utilizzatore
non risponderebbe per mala fede nelle trattative perché “non
proprietario” – è quindi irrealistica e non congruente con la
natura dell’operazione economica sottostante al contratto di
leasing traslativo.
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ci 0″la giurisprudenza ha tenuto conto sotto vari
aspetti
(cfr., fra le altre, Cass. civ. sez. l, 11 luglio 2012
n. 11643 e 2 aprile 2012 n. 5253; Cass. civ. Sez. 3, 25 gennaio
2011 n. 1747,
quanto al subentro automatico dell’utilizzatore
nei contratti di locazione stipulati dal proprietario;
Cass.
civ. Sez. 5, 21 marzo 2012 n. 4507, quanto all’applicazione
all’utilizzatore della tassa di possesso dei veicoli; Cass.
civ. Sez. 3, 12 ottobre 2010 n. 21011 e 12 gennaio 2011 n. 534,
quanto alla legittimazione dell’utilizzatore ad agire in
risarcimento dei danni arrecati al bene in leasing; Cass. Civ.
Sez. 3, 10 settembre 2010 n. 19287;
10
Idem,
8 gennaio 2010 n.
valore del bene.
73, quanto all’applicabilità al leasing finanziario delle norme
in tema di vendita con riserva della proprietà).
Per poter respingere la domanda la sentenza impugnata avrebbe
dovuto accertare, pertanto,
se
Or’s Caviar, quale
utilizzatrice in leasing, avesse il potere di concludere il
meno il potere di concedere a OC il diritto di costruire in
appoggio al suo capannone (se del caso con effetti meramente
obbligatori) e di farle costruire in cambio una tettoia e di un
pergolato al servizio del capannone medesimo; se abbia comunque
irresponsabilmente indotto l’odierna ricorrente principale a
fare ingiustificato affidamento sul suo potere di dare corso
all’operazione economica su cui si è svolta la trattativa ed in
vista della quale OC ha affrontato le spese e gli oneri di cui
chiede il risarcimento; o se abbia addirittura ostacolato la
cooperazione di Centro Leasing, quanto alla costituzione del
diritto di servitù.
Se è pur vero che A7M non era in grado di concedere direttamente
ad OC un tale diritto, era però certamente in grado di favorirne
o di ostacolarne la concessione da parte di Centro Leasing; ed
anche di un tale comportamento potrebbe essere chiamata a
rispondere, ove abbia effettivamente dato alla controparte
ingiustificati affidamenti in proposito, inducendola ad
affrontare oneri e spese.
4.- Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ancora
violazione dell’art. 1337 cod. civ., nella parte in cui la Corte
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contratto a cui si riferivano le trattative: se cioè avesse o
di appello ha escluso la responsabilità precontrattuale di
Centro Leasing per la mancata costituzione della servitù di
appoggio.
Assume che Centro Leasing è stata tenuta costantemente informata
delle trattative; che vi ha interferito attivamente e che
stipulazione dell’atto costitutivo di servitù.
4.1.- Il motivo è inammissibile, prima ancora che non fondato.
E’ inammissibile in primo luogo per l’inadeguatezza del quesito,
così formulato:
“La sentenza della Corte di appello di Bologna
non appare viziata da mancanza o insufficienza di motivazione
sul punto decisivo della partecipazione del Centro Leasing spa
alle trattative, con conseguente falsa applicazione a questo del
principio e della responsabilità di cui all’art. 1337 c.c.?”.
Trattasi di quesito generico e astratto, che non contiene una
sintesi dei vizi di motivazione nei quali sarebbe incorsa la
sentenza impugnata, né l’indicazione delle ragioni per cui la
motivazione è da ritenere inidonea a giustificare la decisione,
come prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 366bis cod.
proc. civ., ma affida alla Corte il compito di individuarli.
Si ricorda che il ricorrente che denunci un vizio di motivazione
della sentenza impugnata è tenuto ad
indicare chiaramente, in
modo sintetico, evidente e autonomo, il fatto controverso
rispetto al quale la motivazione si assume omessa o
contraddittoria, così come le ragioni per le quali la dedotta
insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare
12
ingiustificatamente si è sottratta per due volte alla
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la decisione. A tale fine è necessaria la enucleazione
conclusiva e riassuntiva di uno specifico passaggio espositivo
del ricorso nel quale tutto ciò risalti in modo non equivoco.
Tale requisito non può ritenersi rispettato allorquando solo la
completa lettura della illustrazione del motivo – all’esito di
della parte ricorrente – consenta di comprendere il contenuto e
il significato delle censure, posto che la ratio che sottende la
disposizione di cui all’art. 366-bis cod. proc. civ. è
associata alle esigenze deflattive del filtro di accesso alla
Suprema Corte, la quale deve essere posta in condizione di
comprendere, dalla lettura del solo
quesito di fatto,
l’errore commesso dal giudice del merito
ottobre 2007 n. 20603 e 18 giugno 2008 n.
3,
4 febbraio 2008 n.
n.
8897,
n.
4646/2008
2652;
e n.
novembre 2011 n. 24255;
Cass.
Civ.
4719/2008;
(Cass.
civ.
quale sia
Sez. Un.
10
16258; Cass. Civ. Sez.
Sez.
III,
Cass.
7 aprile 2008
civ.
Sez.
5,
18
Cass. civ. Sez. 3, 14 marzo 2013 n.
6549, fra le tante).
4.2.- Il motivo è altresì inammissibile poiché mette in
questione gli accertamenti in fatto della Corte di appello circa
la configurabilità di un comportamento di mala fede o di
negligenza di Centro Leasing nel non avere concesso il diritto
di servitù, comportamento che la Corte di appello ha escluso con
motivazione adeguata e rispondente alla natura del rapporto e
degli interessi delle parti.
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una interpretazione svolta dal lettore, anziché su indicazione
E’ chiaro che Centro Leasing, quale concedente, non aveva alcun
interesse a negare o a concedere a OC il diritto di servitù, ove
l’utilizzatrice fosse stata d’accordo in tal senso.
E’ indubbio invece che un tale accordo le sarebbe stato
necessario per assecondare le aspettative di OC, in
della concedente in leasing, i cui poteri sono limitati dalla
necessità di preservare integre le aspettative
dell’utilizzatrice alla piena e completa acquisizione della
proprietà alla scadenza del rapporto, tramite l’esercizio
dell’opzione finale di acquisto.
Per poter dimostrare una responsabilità di Centro Leasing per la
mancata conclusione dell’affare OC avrebbe dovuto fornire la
prova non solo del fatto che la servitù non le è stata concessa,
ma che non le sia stata concessa nonostante la richiesta e la
cooperazione dell’utilizzatrice in tal senso.
Ogni ulteriore censura od istanza della ricorrente principale
risulta assorbita.
5.- Parimenti assorbiti sono entrambi i ricorsi incidentali:
quello di Centro Leasing
perché il rigetto del ricorso
principale fa venir meno ogni pretesa nei confronti della
stessa,
quindi rende superflua l’indagine sulla corretta
proposizione della domanda nei suoi confronti.
Quello di A7M,
che denuncia la violazione degli art. 91 e 92 cod. proc. civ.,
poiché l’accoglimento del ricorso principale provoca la
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considerazione dei limiti inerenti anche al diritto di proprietà
caducazione della sentenza impugnata anche nel capo attinente
alle spese processuali.
6.- In accoglimento del primo motivo del ricorso principale, la
sentenza impugnata deve essere annullata, nel capo in cui ha
escluso che Al 7 Meipa sia tenuta a rispondere per
Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, affinché
proceda all’esame del merito della domanda attrice.
La Corte di rinvio deciderà anche sulla ripartizione dell’onere
delle spese fra OC e A7M.
7.-
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza,
quanto ai rapporti fra la ricorrente principale e Centro
Leasing, essendo la controversia ormai definita, e si liquidano
nel dispositivo
P.Q.M.
La Corte di cassazione riunisce i ricorsi.
Accoglie il primo motivo del ricorso principale e rigetta il
secondo motivo.
Dichiara assorbiti i ricorsi incidentali.
Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e
rinvia la causa fra OC e Al 7 Meipa alla Corte di appello di
Bologna, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese
del giudizio di cassazione.
Condanna Or’s Caviar a rimborsare alla s.p.a. Centro Leasing le
spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in
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responsabilità precontrattuale, con rinvio della causa alla
C 5.200,00,
di cui C 200,00 per esborsi ed E 5.000,00 per
compensi; oltre agli accessori previdenziali e fiscali di legge.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2013
L
ore
Il Presidente
L’E