Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3362 del 12/02/2020

Cassazione civile sez. III, 12/02/2020, (ud. 31/10/2019, dep. 12/02/2020), n.3362

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16092-2017 proposto da:

A.S., domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

AGATA NASINI;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

– intimata –

avverso la sentenza n. 616/2016 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 20/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

31/10/2019 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

Fatto

RILEVATO

che:

Nel 2012, la Dott.ssa A.S. convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Perugia la Presidenza del Consiglio dei Ministri, deducendo di aver frequentato, a decorrere dall’anno accademico 2003-2004, un corso di specializzazione in radiologia presso l’Università degli Studi di Perugia; di aver percepito la borsa di studio prevista dal D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6 senza aver potuto godere pienamente del trattamento economico già previsto dal D.Lgs. n. 368 del 1999, emanato in attuazione della direttiva comunitaria n. 93/16, ma entrato in vigore solo a partire dall’anno accademico 2006/2007.

Chiese in via principale il risarcimento del danno cagionatole dal ritardo con cui lo Stato aveva effettivamente recepito da suddetta direttiva e, in via subordinata, la corresponsione di un indennità a ristoro del danno per disparità di trattamento cagionatole dal medesimo ritardo.

Si costituì in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri, chiedendo il rigetto della domanda.

Il Tribunale di Perugia, con sentenza n. 544/2015, respinse la domanda.

2. La Corte di Appello di Perugia, con la sentenza n. 616/2016, depositata il 14 novembre 2016, ha confermato la decisione di primo grado.

In particolare, la Corte, ha evidenziato che la Direttiva n. 93/16/CEE aveva natura sostanzialmente compilativa e non innovativa, non avendo modificato nè ulteriormente specificato l’attività svolta dai medici specializzandi nè il concetto di adeguata remunerazione ad essi spettante. Da tale direttiva, quindi, non derivava alcun obbligo per lo Stato italiano di modificare il trattamento economico dei medici specializzandi.

D.Lgs. n. 368 del 1999 – che aveva sostituito la borsa di studio di cui al D.Lgs. n. 257 del 1991 con un trattamento economico annuo onnicomprensivo di importo superiore – pur formalmente emesso in attuazione della suddetta Direttiva, derivava in realtà da una scelta discrezionale del legislatore. Non sussisteva quindi alcun inadempimento dello Stato Italiano che potesse essere fonte di responsabilità risarcitoria.

3. Avverso tale sentenza propone ricorso in cassazione, sulla base di un motivo, la Dott.ssa A.S..

3.1. L’intimata Presidenza del Consiglio dei Ministri non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. Con l’unico motivo di ricorso, la ricorrente lamenta la “violazione e falsa applicazione delll’art. 288, comma 3, Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, del D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6; del preambolo e dell’art. 44, Direttiva n. 93/16/CEE; D.Lgs. n. 367 del 1999, artt. 37 a 42 e n. 46”.

La Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere che la direttiva n. 93/16/CEE avesse natura compilativa, in quanto ciò sarebbe inconciliabile con il disposto dell’art. 288, par. 3 TFUE, che prevede la vincolatività di tali provvedimenti. La direttiva peraltro avrebbe espressamente previsto l’abrogazione delle precedenti direttive in materia, a causa delle sostanziali modifiche apportate alle disposizioni ivi contenute.

In considerazione di ciò, il legislatore italiano avrebbe ritenuto non più adeguata al mutato quadro normativo comunitario la disciplina esistente e sarebbe pervenuto, in ottemperanza agli obblighi previsti dall’appartenenza alla Comunità Europea, ad una nuova disciplina di attuazione, abrogativa della precedente.

5. Il motivo è infondato.

La sentenza impugnata appare conforme all’indirizzo di questa Corte, già espresso con le sentenze della Sezione Lavoro n. 794 del 16/01/2014 e n. 15362 del 04/07/2014 e, più di recente, con la sentenza 23 febbraio 2018, n. 4449, nonchè da plurime ordinanze di questa Sezione (cfr., tra le più recenti, Cass. civ. Sez. III, 25-07-2019, n. 20087) e della Sesta Sezione Civile, al quale si intende dare continuità.

Secondo tale indirizzo, la Direttiva n. 93/16 (che costituisce, dichiaratamente, un testo meramente compativo, di coordinamento e aggiornamento delle precedenti disposizioni comunitarie già vigenti) non ha carattere innovativo con riguardo alla misura dei compensi da riconoscersi agli iscritti alle scuole di specializzazione. La previsione di una adeguata remunerazione per i medici specializzandi è infatti contenuta nelle precedenti direttive n. 75/362, n. 75/363 e n. 82/76 (le cui disposizioni la direttiva n. 93/16 si limita a recepire e riprodurre senza alcuna modifica), e i relativi obblighi risultano già attuati dallo Stato italiano con l’introduzione della borsa di studio di cui al D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257.

L’importo della predetta borsa di studio è da ritenersi di per sè sufficiente ed idoneo adempimento agli indicati obblighi comunitari, rimasti immutati dopo la direttiva n. 93/16, quanto meno sotto il profilo economico, come confermano le decisioni di questa Corte che ne hanno riconosciuto l’adeguatezza, nella sua iniziale misura, anche a prescindere dagli ulteriori incrementi connessi alla svalutazione monetaria, originariamente previsti dallo stesso D.Lgs. n. 257 del 1991, e poi sospesi dalla successiva legislazione, sottolineando che “nella disciplina comunitaria non è rinvenibile una definizione di retribuzione adeguata, nè sono posti i criteri per la determinazione della stessa (vedi: Cass. 26 maggio 2001 n. 11565)” (Cass. n. 12346/2016; Cass. n. 18710/2016; l’indirizzo trova indiretta conferma nella stessa sentenza n. 432 del 23 dicembre 1997 della Corte Costituzionale, che ha escluso l’illegittimità costituzionale delle disposizioni legislative che avevano disposto la sospensione degli adeguamenti della borsa alla svalutazione monetaria).

Pertanto, il nuovo ordinamento delle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia introdotto con il D.Lgs. n. 368 del 1999 (a decorrere dall’anno accademico 2006/2007, in base alla L. n. 266 del 2005), e il relativo meccanismo di retribuzione, non possono ritenersi il primo atto di effettivo recepimento degli obblighi derivanti dalle direttive comunitarie, in particolare per quanto riguarda la misura della remunerazione spettante ai medici specializzandi, ma costituiscono il frutto di una successiva scelta discrezionale del legislatore nazionale, non vincolata o condizionata dai suddetti obblighi.

Non sussiste quindi alcun obbligo dello Stato di estendere il nuovo trattamento economico ai medici che hanno frequentato le scuole di specializzazione negli anni accademici anteriori al 2006/2007.

Non sussiste del resto alcuna irragionevole disparità di trattamento tra gli specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione a decorrere dall’anno 2006/2007 e quelli frequentanti i corsi nei precedenti periodi accademici, ben potendo il legislatore, per costante giurisprudenza della Corte Costituzionale, differire nel tempo gli effetti di una riforma, senza che, per ciò solo, ne possa derivare una disparità di trattamento tra soggetti che, in ragione dell’applicazione differente nel tempo della normativa in questione, ricevano trattamenti diversi (Corte. Cost. sentenza 94/2009; sentenza 432/1997; Corte Cost. Ord. 25/2012, 224/2011, 61/2010, 170/2009, 212/2008, 77/2008). Adde: Cass. 4449/2018.

6. In conclusione, il ricorso deve essere respinto. In considerazione del fatto che l’intimata non ha svolto attività difensiva non occorre disporre sulle spese.

PQM

la Corte rigetta il ricorso.

sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione, il 31 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2020

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