Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3362 del 12/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 2 Num. 3362 Anno 2018
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: ORICCHIO ANTONIO

ORDINANZA

sul ricorso 6832-2017 proposto da:
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA in persona del Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

BAGLIVO FILOMENA;
– intimata –

2017
3292

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositato il 13/01/2017, R.G.V.G. n. 50992/2016,
Cron.n. 272/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del

15/12/2017

dal Consigliere ANTONIO

Data pubblicazione: 12/02/2018

ORICCHIO.

Rilevato che :
è stato impugnato dal Ministero della Giustizia il decreto
della Corte di Appello di Roma depositato in data
13.1.2017, col quale veniva rigettata l’opposizione proposta
dal Ministero stesso avverso il precedente decreto, di cui in

aveva accolto il ricorso per la condanna della medesima
P.A. al pagamento di indennizzo in favore dell’odierna parte
controricorrente per la non ragionevole durata del processo
di cui in atti.
Il ricorso del Ministero è fondato su quattro ordini di motivi.
La parte intimata non ha svolto attività difensiva.
Il ricorso viene deciso ai sensi dell’art. 375, ult. co . c.p.c.
con ordinanza in camera di consiglio non essendo stata
rilevata la particolare rilevanza delle questioni di diritto in
ordine alle quali la Corte deve pronunciare.
Considerato che :
1.- Con il primo motivo del ricorso si censura il vizio di
violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4 L. n. 89/2001 in
relazione all’art. 360, co. I, n. 3 c.p.c., sostenendo
…quantunque S.C. 5895/09 e 22242/10 siano andate in
contrario avviso”- l’inapplicabilità della sospensione ex L.
n. 74/”69 al termine decadenziale ex art. 4 L. n. 89/2001.

3

atti, emesso dal Consigliere designato di quella Corte e che

2.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce il vizio di
violazione e falsa applicazione dell’art. 4 della L. n. 89/2001
in relazione all’art. 360, co. I , n. 3 c.p.c:..
3.-

Con il terzo motivo del ricorso si deduce il vizio di

violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4 L. n. 89/01 in

particolare, l’inapplicabilità nella fattispecie del (nuovo)
termine breve semestrale.
4.

Con il quarto motivo del ricorso si censura il

provvedimento gravato sotto il profilo della violazione e/o
falsa applicazione dell’art. 4 L. n. 89/2001 in relazione
all’arr.

360, co.

1, n. 4 c.p.c.

, invocando una

“interpretazione adeguatrice” per cui “comunque non sia
applicabile la proroga del termine ex L. n. 742/1969″.
5.- I motivi innanzi esposti possono essere trattati, per
ragioni di opportunità, congiuntamente.
Essi, nella sostanza, mirano -pur se con distinte
prospettazioni, ma analogo fine- a far affermare la
decadenza dal termine per la proposizione del ricorso ex L.
n. 89/2001.
Il ricorso, formulato con atto in cui ampi sono gli stralci
riportati in fotocopia, per allegazione e con interpolazioni
scritte a mano, risulta proposto -per ammissione della
stessa Amministrazione ricorrente- nella piena coscienza e
conoscenza della ratio su cui si fonda la decisione gravata;
4

relazione all’art. 360, co. 1 , n. 4 c.p.c., adducendo, in

.~

e, quindi, sul fatto del “richiamato (dalla Corte territoriale)
univoco orientamento espresso dalla giurisprudenza di

legittimità per il quale la sospensione dei termini per il
periodo feriale trova in via generale applicazione non solo
nei confronti dei termini endoprocessuali, ma altresì nei

volte gli stessi costituiscano l’unico rimedio per far valere il
d i ritto”.
Orbene nella fattispecie si controverte in tema di
opposizione avverso provvedimento di ingiunzione di
pagamento di equo indennizzo ai sensi della L. n. 89/2001.

Il ricorso, con i suoi motivi qui congiuntamente in esame,
tende ad ottenere una pronuncia contraria all’orientamento,
ormai consolidato, cui faceva riferimento il decreto
impugnato innanzi a questa Corte (e che, come detto,
risulta per espressa ammissione ben conosciuto dalla P.A.
ricorrente).
Il ricorso pretenderebbe, insomma, l’affermazione del
principio per cui al termine per la proposizione dell’azione di
riparazione ex L. 89/2001 non andrebbe applicata la
sospensione feriale dei termini, con la conseguenza della
pretesa non tempestività – in ipotesi- dell’apposito ricorso a
suo tempo depositato dalla odierna parte controricorrente.
La pretesa avanzata col ricorso è del tutto infondata.

5

confronti dei termini previsti a pena di decadenza quante

La richiamata e consolidata giurisprudenza (Cass. n.ri
5895/2009 ; 22242/2010 e 18302/2014) consente di poter
affermare -in uno alla correttezza del decreto gravato della
Corte territoriale- il fatto che il ricorso per equo indennizzo è
stato tempestivamente presentato e che, quindi, la

infondata.
Le stesse S.U. di questa Corte, con sentenza n.
17781/2013, hanno riaffermato la natura processuale del
termine in questione e la sua sottoposizione al regime della
sospensione del termine feriale di cui all’art. 1 L. n. 74/1969
e succ. modif..
Del tutto infondate sono, poi, le prospettazioni di erroneità
del gravato provvedimento in conseguenza e per effetto
della introduzione del termine semestrale , in luogo di quello
annuale, della sospensione dei termini feriali.
Il ricorso è, pertanto, del tutto inammissibile.
5.- Non sussistono i presupposti, attesa l’apposita esenzione
in favore della Amministrazione ricorrente, per l’applicazione
della normativa di cui all’art. 13 del D.P.R. n. 115/2002 e,
quindi, di quanto dalla stessa previsto in ordine al
versamento di ulteriore importo.

6

questione sollevata dalla Amministrazione sia del tutto

P.Q.M.
La Corte
dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda
Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il

Il Presidente

‘(/W –

DEPOSITATO IN CANCELLETZR
Roma,

15 dicembre 2017.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA